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I criteri di liquidazione del danno

2.1 La liquidazione del danno

Le incertezze relative alla nozione di danno non patrimoniale ed alla ricognizione dei suoi contenuti avevano spinto il tribunale di Roma, sin dal 1996, a munirsi di una griglia di valori di riferimento, in base ai quali liquidare il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima. Quel sistema rappresentò senza dubbio un'evoluzione rispetto alla situazione precedente, perché ha consentito l‟individuazione di alcuni massimali di risarcimento, probabilmente non oggettivi e vincolanti, ma di fatto osservati nella decisione dei casi concreti; questo sistema, tuttavia, con il passare del tempo, ha palesato alcune lacune, che hanno portato alla necessità di un nuovo intervento normativo.

I numerosi criteri giurisprudenziali hanno perciò trovato un momento di convergenza nell'ideazione del sistema tabellare. Un primo tentativo di mettere ordine alla materia venne attuato, a partire dal 1 gennaio 2007, proprio dal tribunale di Roma61.

Questo criterio, basato su un‟impostazione maggiormente in grado di garantire un'adeguata personalizzazione del risarcimento, ha abbandonato l‟impostazione tradizionale “per fattispecie” (fondata cioè sulla previsione di una somma

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Il criterio in questione è stato annunciato e reso pubblico con circolare del Presidente del Tribunale di Roma n. 1874 del 14 febbraio 2007.

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standard a seconda del grado di parentela tra vittima e superstite), adottando un‟impostazione del tutto nuova, “a

punti”.

L‟idea alla base dell‟impostazione romana si fonda sul fatto che anche la sofferenza causata dal lutto può graduarsi secondo una scala di intensità, variabile in funzione di molteplici fattori, quali l‟età della vittima (minore è l‟età della vittima, maggiore la sofferenza da sopportare), l‟età del

superstite (in quanto varia il periodo di tempo in cui dovrà

essere sopportata la sofferenza), e la convivenza con il

defunto (in quanto le abitudini e lo stile di vita del coniuge

superstite subiscono inevitabilmente un cambiamento). Ognuno di questi fattori, poi, può essere graduato secondo una scala di intensità: il grado di parentela può essere più o meno stretto, l‟età del superstite più o meno avanzata, la convivenza con il defunto più o meno duratura, e così via. Molti tribunali, soprattutto all‟inizio dell‟esperienza risarcitoria del danno biologico, hanno ritenuto che, per pervenire ad una giusta valutazione del danno, fosse sufficiente l‟applicazione di generali principi di liquidazione secondo equità e il buon senso del giudice. Questo sistema, conosciuto come “criterio equitativo puro”, è ancora oggi applicato.

Ma il risarcimento secondo la formula equitativa ha suscitato molte critiche e perplessità, ciò perché può comportare il rischio di decisioni arbitrarie e determinare ingiustificate disparità di trattamento.

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Per superare queste difficoltà la maggior parte dei giudici hanno fatto riferimento al criterio del cd. punto elastico. Il metodo del punto elastico rappresenta storicamente il primo tentativo di superare gli inconvenienti del cd. “metodo

genovese”. Esso fu adottato per primo dal tribunale di Pisa, e

venne perciò rinominato come “metodo pisano”.

Tale metodo muoveva da un‟aspra critica al modello tabellare genovese, al quale veniva rimproverato il fatto di porre alla base del risarcimento un reddito cd. figurativo, mentre il risarcimento del danno alla salute per definizione dovrebbe essere sganciato da qualsiasi riferimento al reddito

del danneggiato, non consentendo un‟adeguata

personalizzazione del risarcimento.62

Il metodo del punto elastico pisano, all‟inizio non preso in considerazione, ha avuto in seguito una grande diffusione, venendo anche riconosciuto come pienamente ammissibile dalla Corte Costituzionale63.

Il giudice di legittimità, muovendo dal presupposto che il valore della salute non è aprioristicamente determinabile, ha

ritenuto razionale il metodo del punto elastico,

maggiormente idoneo al raggiungimento dello scopo di uniformazione dei criteri di risarcimento.

Il tribunale di Roma ha perciò ritenuto di attribuire un punteggio variabile, secondo una predefinita scala di intensità, a ciascuna delle circostanze rilevanti per la liquidazione del danno.

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Sentenza del Tribunale di Pisa del 19 maggio 1982, in Giur. it., 1984, I, 2, 440.

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È stato inoltre stabilito un valore monetario di base per ogni singolo “punto di sofferenza”, ricavato dalla media delle precedenti pronunce dello stesso tribunale.

È stato infine ricavato il risarcimento, moltiplicando il valore di base del punto di sofferenza per il numero di punti totalizzati, tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto.

Il valore di base del punto di sofferenza è stato fissato, in via equitativa, in 8.000 euro, determinato sulla base della media di un campione di cento sentenze trattate dalla XIII sezione del tribunale di Roma nel biennio 2004-2005.

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Tribunale di Roma

Liquidazione del danno non patrimoniale da morte Tabella dei punti

(la liquidazione avviene moltiplicando il numero di punti per 8.000)

Classi Variabili Punti

Rapporto tra

vittima e

sopravvissuto

perdita del figlio 20

perdita del genitore 18

perdita del coniuge o del

convivente more uxorio

18

perdita del fratello germano 7

perdita del fratello unilaterale 6

perdita dell'avo 6

perdita del nipote ex filio 5

perdita del nipote ex fratre 2

perdita del cugino 2

Età della vittima

0-20 4

21-40 3

41-60 2

61-80 1

oltre 80 0,5

Età del congiunto avente diritto al risarcimento 0-20 4 21-40 3 41-60 2 61-80 1 oltre 80 0,5 Convivenza tra vittima e congiunto

vittima e congiunto convivevano 2 vittima e congiunto non

convivevano

0 Composizione del

nucleo familiare

assenza di altri congiunti conviventi

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Le tabelle romane del 2007 prevedono un'innovazione assai rilevante.

I giudici capitolini manifestano la consapevolezza che il riferimento alla percentuale di danno biologico per liquidare altre tipologie di danno non patrimoniale costituisce solo un “parametro di riferimento generale al fine di consentire un

adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo”, con l'espressa finalità di migliorare la

prevedibilità della decisione giudiziale64.

Da tale consapevolezza emerge uno schema di creazione di forchette valutative da apprezzare in ciascun caso di specie secondo logiche di aumento e di diminuzione rispetto al valore base di riferimento.

È evidente che la divaricazione della forbice segue un andamento crescente in misura proporzionale alla gravità della lesione. Ciò dimostra, da un lato, che i margini di

prevedibilità delle decisioni continuano ad essere

inversamente proporzionali all'entità del danno e che il criterio proposto, proprio in quanto tendenzialmente riproduttivo dell'esistente, rappresenta un primo sforzo di razionalizzazione, che aspira naturalmente ad un ulteriore futuro affidamento.

La tabella è un mero parametro di valutazione; essa, pertanto, non pone alcun vincolo rigoroso al giudice, libero di discostarsene in considerazione del caso concreto.

64

G. COMANDE‟, Contro le sperequazioni serve un assetto duraturo, in Guida al

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La finalità della predeterminazione di almeno un parametro di riferimento consiste nel fare in modo che si possa ricostruire l'iter logico attraverso il quale anche diversi giudici sono giunti alla determinazione del relativo importo, e consente di allontanare il rischio che ogni liquidazione segua criteri propri, senza poter avere un minimo di rappresentatività degli importi in caso di sostanziale equivalenza del danno non patrimoniale riconosciuto esistente.

L'errore, cui spesso in sede di merito si va incontro, consiste nel procedere alla liquidazione automatica dei danni non patrimoniali, limitandosi ad applicare il mero valore tabellare, senza effettuare la necessaria operazione di cd.

personalizzazione.

I benefici apportati dal tribunale di Roma rispetto alla

precedente, confusionaria disciplina, sono evidenti:

innanzitutto, risalta la modularità del sistema a punti, il quale consente di adattare le circostanze di cui tener conto ai fini della liquidazione del danno, aggiungendo volta per volta alla tabella ulteriori voci; vi è poi la maggiore versatilità alle circostanze del caso concreto, possibile grazie alla previsione di un articolato numero di circostanze.

Il tutto permette di compiere un'operazione di

personalizzazione del danno, favorendo una valutazione sostanziale ed in linea con il caso concreto.

Nonostante le novità apportate dal tribunale capitolino, le evoluzioni negli anni immediatamente successivi non sono tuttavia mancate.

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