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Le tabelle del tribunale di Milano

I criteri di liquidazione del danno

2.2 Le tabelle del tribunale di Milano

A provare a fare definitivamente chiarezza e mettere tutti d‟accordo, nel 2009, è intervenuto il tribunale di Milano, con le sue tabelle.

Il quadro finora descritto è stato stravolto dalle cd. sentenze di San Martino, che hanno imposto la liquidazione di un unico danno non patrimoniale, comprensivo di tutte le possibili componenti.

Il tribunale di Milano per primo aggiorna i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in base alle decisioni delle Sezioni Unite dell‟11 novembre 2008, n. 26972-26975: dopo il superamento della distinzione tra danno biologico e danno morale, il tribunale propone la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, nonché una rinnovata celebrazione del valore inviolabile della persona e degli interessi costituzionalmente tutelati.

La Suprema Corte ha connotato in termini di tipicità la categoria del danno non patrimoniale, affermandone la risarcibilità, ex articolo 2059 cc, in presenza di un fatto di reato, nei casi espressamente previsti dalla legge e nei casi di inosservanza di situazioni inviolabili connesse alla persona; in via concorrente, la Corte di Cassazione ha sostenuto l‟autonomia e l‟unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, ammettendo ulteriori sottodistinzioni in funzione e con finalità prettamente descrittive; afferma infatti la Corte che “nell’ambito della categoria generale del danno

non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua un’autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari

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possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”65.

I nuovi criteri adottati costituiscono una risposta alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione66, le quali affermano che il danno determinato dalle lesioni di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica, costituisce una categoria unitaria, non suscettiva di una suddivisione in sottocategorie.

Sono noti i parametri indicati dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008, secondo cui il ristoro del danno non patrimoniale compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto (per esempio la normativa del Codice in materia di protezione dei dati personali67, all‟articolo 1568,

65 G. PONZARELLI, Sezioni Unite: il “nuovo statuto” del danno non

patrimoniale, in Foro it., 2009, I, pag. 134.

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Sentenza Cassazione civile Sezioni Unite dell‟11 novembre 2008, n. 26972, in

Danno e resp., 2009, pag. 19, con nota di P. ZIVIZ, Il danno non patrimoniale, istruzioni per l’uso.

67 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, DLGS n. 196 del 30 giugno

2003, in La protezione dei dati personali – Commentario al decreto legislativo

30 giugno 2003 n. 196, Tomo I, a cura di C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI,

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richiama l‟articolo 2050 cc, rubricato “responsabilità per esercizio di attività pericolose”; un altro esempio è riscontrabile nella disciplina del cd. giusto processo69, dove, all‟articolo 2, rubricato “diritto all’equa riparazione”, si afferma esplicitamente il risarcimento del danno ed i modi in cui questo deve essere esplicato ; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.

È altresì noto che tali parametri non possono trovare applicazione secondo criteri predeterminati, dovendo, volta per volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice70.

Come conseguenza del nuovo indirizzo giurisprudenziale perciò l‟Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha sentito l‟esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione all‟integrità psico-fisica, nella piena attuazione della disciplina espressa dalle Sezioni Unite.

Constatata l‟inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del cd. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale, si propone quindi la liquidazione congiunta “del danno non

patrimoniale conseguente a lesione permanente

68 L‟articolo 15, rubricato “Danni cagionati per effetto del trattamento”, afferma

che “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati

personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo

11”.

69 Legge 24-03-2001, n. 89, cd. “Legge Pinto”, in

http://www.altalex.com/index.php?idnot=2451.

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Cfr. ad es. Sentenza Cassazione, Sezione III, 84 del 25 settembre 2009, in Guida

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dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero pecuniari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di cd. danno biologico “standard”, cd. personalizzazione del danno biologico, e del danno cd. morale”71.

Il tribunale di Milano ha scelto di indicare un valore tabellare che comprendesse sia il dato statistico attribuito alla compensazione del danno biologico funzionale, sia un aumento attribuito alla “sofferenza soggettiva media” che la lesione determina in capo alla vittima, lasciando al ridotto margine di variabile di personalizzazione la funzione

compensativa di un eventuale e comprovato aggravamento72.

Il metodo di calcolo basato sulle tabelle milanesi propone perciò dal 2009 la cd. liquidazione unitaria di quanto era precedentemente risarcito a titolo di danno biologico

standard e danno morale, le cui voci non sono più utilizzate

per il seguente calcolo.

Per individuare i valori monetari della liquidazione congiunta, si è fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato ad una tabella di valori monetari “medi”, e cioè “corrispondenti al

71 A. NEGRO, “Il nuovo danno biologico – prova, liquidazione, casistica”,

Giuffrè, 2011, pag. 5, in www.cedam.com.

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F. MARTINI, “Sulle lesioni gravi la capitale è più generosa”, in Guida al

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caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, in quanto frequentemente ricorrenti”73; si è inoltre stabilita una percentuale di aumento di tali valori medi, da utilizzarsi quando il caso concreto presenta peculiarità che vengono allegate e provate dal soggetto danneggiato, in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e relativi alla sofferenza soggettiva, tenendo ferma la possibilità in capo al giudice di modulare la liquidazione oltre i valori massimali, in relazione a fattispecie eccezionali (cd. personalizzazione). In mancanza della tabella unica nazionale, prevista dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, la cui emanazione è attesa da anni, certamente può ritenersi che i valori elaborati dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano riescano a rendere più tollerabile l'attesa, mettendo a disposizione degli operatori del diritto parametri che trovano consenso su tutto il territorio nazionale.

2.3 La portata innovativa delle tabelle del tribunale