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Controlli di qualità e vigilanza delle Autorità

1.10. Il quadro normativo attuale modificato dal d.lgs 17 luglio 2016, n.135

1.10.4. Controlli di qualità e vigilanza delle Autorità

Il Capo VI del decreto regola i controlli di qualità da esercitarsi sugli iscritti al Registro (o i membri del collegio sindacale che rivestono la funzione di controllo contabile) che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato diversi dagli enti di interesse pubblico. Il controllo di qualità che si effettua sugli iscritti è il medesimo esercitato sulla società di revisioni cui questi appartengono o comunque è direttamente rivolto alla persona fisica nel caso di un soggetto che esercita la professione per conto proprio. Il controllo di qualità effettuato sulla prima categoria di soggetti è svolto sulla base di un’analisi del rischio e quando hanno svolto la revisione del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti previsti dal passaggio da piccola a media impresa (totale dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi netti delle vendite di 8 milioni di euro, numero medio di dipendenti pari a 50 occupati durante l’esercizio) tale controllo avviene ogni 6 anni. Esiste tutta una serie di criteri che il controllore dei soggetti che svolgono l’attività di revisione su enti diversi da quelli di interesse pubblico. In prima istanza, il controllo della qualità è eseguito da persone fisiche che hanno ricevuto una formazione specialistica sulla disciplina della revisione legale e soprattutto in materia di controllo della qualità. Posso svolgere tale compito quei revisori legali iscritti nel Registro che rispondono a tre requisiti: sono stati responsabili dell’incarico di revisione per almeno 5 anni continuativi; per lo stesso arco temporale, sono stati dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale oppure dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel registro partecipando agli incarichi di revisione con funzioni di direzione e supervisione. Agli stessi soggetti controllori si applica il principio di riservatezza e segreto professionale. L’articolo 20, inoltre, prevede tutte quelle situazioni per le quali il soggetto non possa essere abilitato a “controllore”. Non possono rivestire la carica di controllore coloro che hanno incarichi di revisione legale ed i soggetti che hanno rapporti continuativi diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l’assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con

55 una società di revisione legale. Una persona non può esercitare un’attività di controllo se non prima siano decorsi tre anni da quando la persona ha terminato il rapporto di lavoro come socio o dipendente con il revisore legale o la società sottoposta al controllo. Tale esclusione è prevista anche in caso di esistenza di rapporti familiari, finanziari o di affari tra il controllore ed il controllato. In generale, il soggetto controllore è scelto in modo tale da evitare qualsiasi conflitto di interessi tra le parti. In cosa consiste l’attività di controllo? Ai sensi del comma 13 si tratta di una verifica che ha come scopo l’assicurare la conformità ai principi di regolano l’attività di revisione: si valuta in generale l’adeguatezza dei documenti scelti a campione per il controllo, il controllore si accerta che vi sia corrispondenza tra i metodi di valutazione adottati dal revisore e quelli previsti dai principi stessi di revisione. Oltre a ciò, il controllore deve verificare il rispetto dei principi etico-professionali nonché la presenza di un sistema di controllo interno della qualità nella società di revisione stesso idoneo a prevenire e ad intercettare situazioni di rischi. I controlli devono essere commisurati rispetto alla portata e alla complessità dell’attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione, il quale deve mettersi a disposizione nell’esercizio di tale attività di controllo, fornendo le informazioni di cui questo necessita e consegnando i documenti e le carte di lavoro richiesti. Il frutto del lavoro del controllore è una relazione contente gli esiti dell’attività di controllo ed eventuali raccomandazioni per procedere ad interventi di modifica.

Il controllo di qualità effettuato sui revisori che esercitano l’attività su enti di interesse pubblico è invece regolato a partire dal titolo IV “vigilanza delle attività di revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico”. In particolare l’articolo 26 prevede che le autorità competenti mettano in moto i controlli di qualità della revisione sulla base di analisi del rischio, che il più possibile rispetti una cadenza triennale. L’autorità competente è responsabile per una serie di circostanze: l’approvazione e la modifica dei metodi di ispezione, compresi i manuali sulle ispezioni e sulle relative verifiche successive, i metodi di presentazione delle relazioni ed i programmi di ispezione periodica; l’approvazione e la modifica delle relazioni di ispezione, l’approvazione e la designazione degli ispettori per ogni ispezione. L’autorità competente deve assicurarsi del rispetto del principio di indipendenza e di obiettività del personale che è scelto sulla base di: un’adeguata formazione ed esperienza professionale, escludendo tutti coloro che sono coinvolti in processi revisionali o peri quali sussistono conflitti di interesse. Le ispezioni sono le medesime di quelle effettuate presso gli enti non di interesse pubblico, ma si associa un riesame, che riguarda le direttive e procedure di controllo di qualità adottate dal revisore legale in merito a:

56 a) Il rispetto da parte del revisore legalo o dell’impresa di revisione contabile dei principi in materia di revisione e controllo della qualità, dei requisiti di deontologia e di indipendenza e gli articoli 4 e 5 del regolamento;

b) Le quantità e la qualità delle risorse utilizzate, in particolare il rispetto degli obblighi di formazione continua prescritti dall’articolo 13 del regolamento;

c) Il rispetto degli obblighi in materia di corrispettivi percepiti di cui all’articolo 4 del regolamento.

Le autorità devono verificare periodicamente le metodologie utilizzare dai revisori contabili. Sulle autorità competenti, in aggiunta, grava un obbligo di trasparenza, poiché queste devono pubblicare: le relazioni annuali sull’attività svolta in relazione alle funzioni attribuite dal regolamento; i programmi di lavoro annuali relativi alle funzioni da svolgere; una relazione annuale sui risultati complessivi del sistema di controllo della qualità, contenente le raccomandazione ed informazioni quantitative su personale, efficienza ed efficacia del sistema; altre tipologie di informazioni.

Il “controllo di qualità” è una tematica indissolubilmente legata al regime di vigilanza attuato dai diversi Stati membri. Il Capo VII e il Capo VII del decreto n.39 concernono rispettivamente il regime di vigilanza e sanzionatorio. Non andremo a fondo di tali questioni, ma ci teniamo a delinearne i tratti principali. L’articolo 21-bis del decreto n.39 circoscrive i controlli di qualità di competenza del Mistero dell’economia e delle finanze relativamente alle persone fisiche e giuridiche che non svolgono attività di revisione su enti di interesse pubblico. Lo svolgimento di tale attività è strutturato su due livelli: il primo realizzato per l’appunto dal Mistero, il secondo invece plasmato sulla base di una convenzione tra Ministero ed enti pubblici o privati. Viene messo in atto così un principio di delega, non soltanto rispondente alle disposizioni comunitarie, ma altresì fondamentale per attribuire i compiti sulla base di specifiche competenze, che possono eventualmente mancare all’interno del Ministero stesso ed invece esser presenti in tali enti. Sebbene il potere sia delegato, il Mistero si prefigura come autorità vigilante preminente. Il decreto indica i requisiti da osservare per esser selezionato quale “ente vigilante”, ma le conseguenze di tale delega di poteri sono comunque poco note, dal momento che i controllori sono enti appartenenti all’ambito della revisione e comunque soggetti ad un rischio di non indipendenza. Qualora dovessero manifestarsi situazioni critiche, la legge ha riconosciuto al Ministero il potere di revoca della convenzione. L’articolo 22, al contrario, prescrive che la vigilanza dei soggetti che svolgono la revisione su enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio è condotta dalla Consob secondo le indicazioni del regolamento europeo. Le autorità che effettuano i controlli di qualità su soggetti revisori che esercitano l’attività su enti di interesse

57 pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio, collaborano con le autorità di vigilanza nazionali secondo uno schema organizzativo stabilito dal Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB). L’istituzione di tale organismo rappresento lo sforzo di armonizzazione relativo alla creazione di un sistema di vigilanza europeo. Il CEAOB svolge una pluralità di funzioni: agevola il flusso informativo attraverso competenze tecniche e professionali per una migliore attuazione del regolamento; fornisce attività di consulenza; contribuisce all’esame dei principi di revisione ed espleta compiti di coordinamento ben definiti dal regolamento stesso. Lo scambio di informazioni è altresì regolamentato ed è coperto dal segreto professionale. La Commissione, al termine della cooperazione, effettua un riesame e presenta una relazione in merito all’efficacia del sistema, tenendo contro degli sviluppi internazionali concludendolo entro il 17 giugno 2019. Un giudizio è quindi a data da destinarsi. Un altro aspetto legato al decreto è la cooperazione a livello internazionale regolata dalla Consob.