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A partire dalla nota CEI del 1974, comincia ad essere recepita la richiesta di una maggiore accessibilità dei luoghi sacri, soprattutto sulla base di nuove esigenze di fruizione. Viene riconosciuto il fatto che sulle nostre chiese (…) convergono interessi diversi – liturgici, culturali,

normativi, turistici, tecnici – non sempre facilmente conciliabili (…) e che tale conciliazione è possibile e va coerentemente perseguita.30 L'edificio “chiesa” viene altresì ritenuto uno stabile

riferimento visivo anche per i non credenti31 e al tesoro artistico di ispirazione cristiana viene

riconosciuta anche la funzione di dare dignità al territorio. E' un'eredità spirituale per le future

generazioni in quanto la via dell'arte di ispirazione cristiana istruisce tanto i credenti quanto i non credenti. Ha una funzione sociale poiché attiva processi di trasformazione dell'ambiente a misura d'uomo. In esso, la società contemporanea riconosce l'immagine concreta ed inequivocabile della propria identità storica e sociale e, attraverso di esso, riscopre il proprio passato, le radici comuni, la vicenda storica, la memoria culturale di cui esso è espressione.32

Un rapporto vitale, afferma la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa,

difficilmente sostituibile dalla musealizzazione33 delle opere in esso presenti. A questo scopo il

«museo diffuso» e la conservazione del materiale in disuso nell'ambito originario costituirebbero soluzioni che contemperano le molteplici e talvolta discrepanti esigenze contestuali e conservative.34 La crescente esigenza di consentire l'accesso ai beni culturali di interesse

religioso in quanto espressione della cultura del territorio verrebbe così soddisfatta attraverso la

valorizzazione del manufatto sul posto.35 Sorprende riscontrare che, in altri termini e con

espressioni diverse, il diritto all'accessibilità delle opere site in edifici di culto fosse già stato oggetto di attenzione nel Decreto Regio del 1913, n. 363, art. 28, nel quale si legge che nelle

chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate. Speciali norme e cautele, d'accordo fra i Ministeri dell'istruzione, degli Interni e di Grazia e Giustizia e dei Culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edifizi, nonché per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico. Già dal 1913 sussiste, quindi, un “generale diritto di visita del pubblico”, per

quanto soggetto a necessarie “limitazioni”.

Ritornando al documento CEI del 1992, vi troviamo dettagliate indicazioni anche su come procedere per organizzare un'accoglienza generosa e intelligente predisponendo iniziative atte

29 Nota CEI del 31 gennaio 2012

30 Nota della Commissione Episcopale per la Liturgia, L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, 31

maggio 1996, punto 4

31 Idem, punto 12

32 Lettera circolare della Pontificia Commissione 8 dicembre 1999, punto 3.1 33 Idem, punto 3.2

34 Idem, punto 3.2 35 Idem, punto 3.2

a soddisfare le legittime esigenze dei visitatori: la redazione e attuazione di itinerari iconologici in grado di aiutare una lettura e una fruizione che siano rispettose della specificità dei beni culturali ecclesiastici (sussidi plurilingue, di facile comprensione e didatticamente piacevoli,

corredati da notizie e messaggi mirati); la preparazione, con regolare patentino di qualifica, di

guide volontarie che fungano da informatori, da accompagnatori e da testimoni; l'evitare

eccessivi affollamenti di visitatori o interferenze di disturbo durante le celebrazioni liturgiche con adeguate limitazioni, coerenti con le finalità primarie del luogo sacro (sospensione delle visite durante le celebrazioni liturgiche, mantenimento di uno spazio di rispetto attorno alla Cappella del Santissimo Sacramento e ad altri luoghi destinati alla preghiera personale). Tutte queste attenzioni e proposte dovranno essere valutate e concordate attraverso intese con i competenti

organismi delle istituzioni civili, non trascurando soggetti e categorie imprenditoriali responsabilmente coinvolti nel fenomeno del turismo36, in quanto in molti casi l'ingente

patrimonio storico-artistico della Chiesa è diventato anche prezioso patrimonio delle singole nazioni.37

La lettera circolare della Pontificia Commissione (1999) asserisce, inoltre, che la stipula di intese fra istituzioni ecclesiastiche e istituzioni civili interessate, nonché l'utilizzo di orientamenti comuni, possono migliorare la gestione del patrimonio storico-artistico, tenendo presenti le esigenze sociali e quelle pastorali e programmando molteplici attività inerenti non solo alla salvaguardia, ma anche al pieno godimento dei beni di carattere storico-artistico, nel rispetto

delle diverse funzioni che li contraddistinguono.38 L'esigenza di migliorare la gestione del proprio

patrimonio storico-artistico è quindi espressa a chiare lettere dalle autorità ecclesiastiche. Quest'ultime, partendo dai primi stimoli presenti nel documento Sacrosanctum Concilium (1963), sembrano infatti aver maturato nel tempo una sempre maggiore sensibilità culturale, istituzionale e normativa nei confronti di quel patrimonio che l'Accordo di revisione del 1984 ha definito per la prima volta beni culturali di interesse religioso (quasi a voler stabilire il primato del loro valore culturale – in quanto espressioni della cultura di un territorio39 – su quello religioso).

Migliorare la gestione significherebbe inoltre non solo adottare orientamenti comuni40 insieme

alle autorità italiane, ma – come indicato dalla Nota Esplicativa VII del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (2004) – anche assumere atteggiamenti manageriali nel contesto di

un'amministrazione (...) «di tipo economico» (…) che mira a conservare, far fruttare e migliorare un patrimonio41 a cui è preposto il Vescovo diocesano, al quale spetta il potere-dovere di

esercitare la tutela sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (…).42

36 Documento CEI del 9 dicembre 1992, punto 39

37 Lettera circolare della Pontificia Commissione del 1999, punto 3.3 38 Ibidem

39 Lettera circolare della Pontificia Commissione 8 dicembre 1999, punto 3.2 40 Ibidem

41 Nota Esplicativa VII del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni

ecclesiastici del 12 febbraio 2004, punto 4

42 Idem, punto 5

2.3

QUESTA CHIESA NON E' UN MUSEO

UN'ACCOGLIENZA GENEROSA E INTELLIGENTE

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