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Secondo Giorgio Feliciani,44la problematica sulla liceità o meno della bigliettazione dei luoghi di

41 v. capitolo 4, paragrafo 4.6 42 v. capitolo 4, paragrafo 4.6

43 Il Gazzettino, Chiese a rischio consumismo, 26 ottobre 2002; Gente Veneta n. 39, Chorus e S.Apollonia, don

Pizziol: “Armonizziamo”, 2 novembre 2002

44 Docente di Diritto Canonico all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

http://www.olir.it/areetematiche/166/documents/pubblicazioni_proffeliciani_perolirdicembre2011.pdf

culto (cattolici) non coinvolgerebbe tutti i luoghi di culto, ma solo quelli ove i fedeli abbiano il

diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto (can. 1214). Non

riguarderebbe, quindi, gli oratori (per loro natura destinati a una comunità o a un gruppo), né le cappelle private (riservate all'uso di famiglie o di singole persone fisiche), ma solo le chiese in senso proprio.

Nell'ambito del convegno del 2002, l'avvocato veneziano Ivone Cacciavillani aveva espresso le sue perplessità in merito alla bigliettazione di tali luoghi, ricordando come i parroci abbiano solo in gestione un bene di proprietà dello Stato e quindi qualsiasi forma di “ticket” andrebbe concordata con la Regione.45 Nel suo saggio del 2010,46 antecedente la nota CEI del 31 gennaio

2012,47 Feliciani definisce invece – senza citare la fonte - come ammissibile che si possa

esigere un ticket per visitare una parte precisamente circoscritta della chiesa (cappella, cripta,

chiostro) e che si imponga un pagamento per l'accesso in occasioni straordinarie come concerti

e altre manifestazioni di carattere culturale.48 Anche il prof. Enrico Gabrielli, nel suo

Commentario del Codice Civile (2012) ritiene che, nel caso di concerti, rappresentazioni teatrali,

conferenze, sembrerebbe ammissibile l'accettazione di una libera offerta o il pagamento di un

prezzo, anche non meramente simbolico, solo se la somma ricavata fosse destinata o a sostenere le spese di gestione o, in caso vi siano degli utili, questi siano reinvestiti in attività funzionali alla particolare destinazione dell'edificio o comunque «altruistiche».49

Come già riferito in precedenza,50 il codice di diritto canonico precisa che durante il tempo delle

celebrazioni l'ingresso deve essere libero e gratuito (can. 1221), facendo intendere che la

qualità di questa accessibilità sia riferita solo ai momenti “delle celebrazioni”, senza però fare alcun accenno al dovere - se non vi si oppone una grave ragione - di tenere aperta ai fedeli per

qualche ora al giorno la chiesa nella quale viene conservata l'eucarestia, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento (can. 937).

Nella normativa canonica, liturgica e pattizia non vi sono elementi che valgano a escludere tassativamente la possibilità di un ricorso al ticket, né accenni al pagamento di biglietti. Si parla solo di possibili limitazioni, coerenti con le finalità primarie del luogo sacro al fine di evitare

eccessivi affollamenti di visitatori o interferenze di disturbo durante le celebrazioni liturgiche.51

Feliciani invita a considerare che:

a) sotto il profilo canonistico, la legislazione ecclesiastica non proibisce espressamente i biglietti d'ingresso;

b) le norme emanate in materia dalla Conferenza Episcopale (CEI) non hanno forza di legge;

45 v. paragrafo 6.2

46 Feliciani, G. La questione del ticket d'accesso alle chiese, Aedon n. 3, 2010 – Issn 1127-1345 47 v. paragrafo 6.4

48 Feliciani non cita la fonte delle sue argomentazioni

49 Gabrielli, E. diretto da, Commentario del Codice Civile, Utet Giuridica, Torino 2012, p.273 50 v. paragrafo 2.4

51 Nota CEI, 1992

c) qualunque proibizione potrebbe essere “dispensabile” dal vescovo diocesano per cause giuste e ragionevoli.

Prima della nota CEI del 31 gennaio 2012,52 solamente in un documento intitolato Appunto. I

turisti nelle chiese. Un'accoglienza generosa e intelligente (13 dicembre 2002), la CEI, sulla

base dei risultati di un gruppo di lavoro creato per approfondire la materia e produrre dei chiarimenti, afferma esplicitamente che l'accesso alle chiese aperte al culto deve essere gratuito per tutti, turisti compresi, i quali sono considerati ospiti graditi da accogliere mettendo a loro disposizione persone specificamente preparate nonché strumenti e sussidi che ne facilitino la visita. Si ammettono però espressamente alcune eccezioni alla gratuità in situazioni

particolari (presenza di flussi turistici molto elevati, costanti e documentati relativamente a

chiese aperte al culto di grande importanza storica e artistica, ad esclusione delle cattedrali, per garantirne la visita in condizioni adeguate).53 L'eventuale adozione del ticket - la cui entità è

auspicato sia moderata - dovrà essere autorizzata dall'ordinario diocesano (vescovo), in via temporanea e dopo un'attenta valutazione del caso, e periodicamente monitorata. Gli eventuali utili dovranno essere destinati esclusivamente a interventi di miglioramento delle attrezzature e al restauro della chiesa stessa. Ci dovrà comunque essere sempre un ingresso libero, chiaramente identificabile, dedicato a coloro che entrano in chiesa a scopo di culto. Tutte queste indicazioni sono contenute nel citato “appunto”, il quale si conclude con un'avvertenza:

L'istituzione del ticket non costituisce né «la» risposta, né «una» risposta [relativamente ai] costi connessi alla cura e alla gestione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica [anche se nulla

osta] che in forma discreta e secondo le consuetudini, anche i turisti siano messi nelle

condizioni di dare loro una libera offerta. Questo documento verrà utilizzato anche in occasione

di varie Commissioni Paritetiche,54 convocate periodicamente per verificare l'andamento del

finanziamento della Chiesa Cattolica introdotto dagli accordi del 1984,55 e avrà dei riflessi anche

nell'ambito dei rapporti Stato-Chiesa. Proprio durante le riunioni della Commissione Paritetica del 200956

a) il governo italiano ha ribadito la propria contrarietà alla prassi della bigliettazione, richiedendo il superamento di questa prassi, ritenuta incompatibile con il concetto di chiesa, quale “edificio aperto al culto pubblico”, e immotivata, date le risorse assicurate alla Chiesa dal sistema di finanziamento istituito dagli accordi del 1984 (“otto per mille”); ancor di più, se adottata nelle chiese restaurate con fondi pubblici, tra i quali quelli derivanti dalla ripartizione dell'otto per mille.

52 v. paragrafo 6.4

53 Feliciani G., La questione del ticket d'accesso alle chiese, Aedon n. 3, 2010

54 Commissione paritetica per disciplinare la materia degli enti e dei beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano, istituita con l'Accordo di Revisione del Concordato, 1984, art. 7 punto 6

55 “otto per mille”, vedi cap. 1 par. 1.2.4.

56 Feliciani G., La questione del ticket d'accesso alle chiese, Aedon n. 3, 2010

b) I rappresentanti della CEI hanno quindi

• concordato sulla necessità di garantire il libero accesso agli edifici di culto nelle fasce orarie “tradizionali”;

• concordato sulla necessità di consentire una eventuale disciplina degli ingressi gratuiti allo scopo di tutelarne meglio la sacralità e la protezione dei beni culturali in essi conservati;

• dichiarato la disponibilità a studiare, nell'ambito delle loro competenze e di concerto con la parte governativa, le iniziative da assumere per rendere operanti i comuni propositi.

6.4

BIGLIETTO NO, ANZI “NI”