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Il 18 giugno 2007, esattamente dieci anni dopo la delibera assembleare che ne sanciva la costituzione, il Patriarca Card. Angelo Scola invitò l'Associazione Chorus a modificare il proprio statuto e a cambiare la propria denominazione. In questo modo, affermò, Chorus sarà più

libera.38 Ai sensi dell'art. 7, tutte le modifiche vennero approvate a maggioranza assoluta degli

associati e confermate dall'Ordinario diocesano (Patriarca). Questo cambiamento apparentemente non venne notato dagli organi di stampa locali, in controtendenza rispetto agli anni precedenti in cui essi non avevano mancato occasione per intervenire con articoli a favore o contro la “gestione Chorus” delle chiese storiche veneziane. Sorprende, infatti, che all'epoca nessuno ci abbia fatto caso e che nessuno ne abbia approfittato per innescare vecchie polemiche sull'accessibilità gratuita o meno dei luoghi sacri.39 Di questa notizia si troverà traccia

solo alcuni mesi dopo, in un articolo avente tutt'altro oggetto (il restauro del coro e delle sacrestie della Chiesa del Redentore), in cui venne pubblicata questa dichiarazione dell'allora direttore Luca Baldin:

37 Fondazione di Venezia, Consorzio Venezia Nuova e altri 38 Fonte: Chorus

39 v. capitolo 6

L'Associazione Chorus è nata come ente riconosciuto dalla Curia veneziana, rispettoso del diritto canonico. Di recente ci siamo staccati. A seguito di un incontro con il patriarca Angelo Scola abbiamo concordato la natura giuridica. Siamo un ente laico di diritto civile.40

Cosa cambia in Chorus dopo la variazione dello statuto? A livello operativo nulla, a livello formale molto, anzi moltissimo (vedi “Tabella di confronto statuti” a conclusione del paragrafo). Il nuovo statuto va a modificare la natura giuridica dell'associazione, che – come suggerito dal Patriarca – venne (ri)costituita ai sensi dell'art. 14 (e seguenti) del Codice Civile, con una nuova denominazione:41 Chorus - Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia in forma breve

Associazione Chorus ed in sigla Chorus. La nuova denominazione amplia il possibile raggio

d'azione dell'Associazione, originariamente limitato alle sole “chiese di Venezia” e ora riferito a tutte le chiese della diocesi (patriarcato). La sede legale, originariamente a San Marco 286, presso la Curia, viene trasferita presso la già esistente sede operativa di San Polo 2986. L'art. 2 (natura e fini) subisce un'aggiunta, pur mantenendo inalterati gli scopi originari:42 tutti gli

scopi dell'Associazione elencati nell'articolo verranno perseguiti sulla base di specifici accordi. Dall'art. 4 (componenti) scompaiono le persone fisiche che abbiano firmato l'atto costitutivo, e alle persone fisiche che ricoprono incarichi o svolgono funzioni di diretta o indiretta attinenza

con le finalità dell'Associazione si aggiungono anche quelle giuridiche. Inoltre, al punto B., si

specifica che fanno parte dell'Associazione tutte le persone giuridiche che abbiano diretta

responsabilità di qualche luogo sacro e che abbiano affidato i servizi di accoglienza, guardiania, manutenzione e valorizzazione dello stesso luogo sacro, sottoscrivendo un apposito Protocollo d'Intesa (Contratto di Servizio).43

Le modifiche dello Statuto d'ora in poi non dovranno più essere approvate dall'Ordinario diocesano, cioé dal patriarca(art. 7), e dai revisori dei conti viene espunto quello di nomina patriarcale (art. 17). Non sussiste nemmeno più l'obbligo di presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo al Patriarca. Eventuali avanzi di gestione potranno essere solamente reinvestiti per lo sviluppo delle attività associative, essendo stata rimossa l'opzione di poterli devolvere al Patriarca (art. 19).

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio non dovrà più essere devoluto al Patriarca di Venezia, bensì verrà destinato ad ente o associazione senza finalità di lucro che

abbia come scopo la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-architettonico di Venezia, con particolare riferimento agli edifici di culto del centro storico. In caso di controversia

fra gli associati, rimarrà giudice “ex bono et aequo” il Patriarca pro tempore del Patriarcato di Venezia (art. 21) e per quanto non espressamente contemplato nello statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile. Firmato (firma unica): Don Aldo Marangoni.

40 La Nuova Venezia, I tesori ritrovati, 28 novembre 2007

41 La denominazione precedente era: Associazione privata di fedeli “Chorus” 42 v. paragrafo 5.1

43 Continueranno a chiamarsi “Convenzioni” e il loro testo verrà comunque approvato dal Cancelliere Patriarcale.

Fonte: Chorus

TABELLA DI CONFRONTO STATUTI “CHORUS” (in grassetto le modifiche apportate agli articoli nel nuovo statuto)

STATUTO DI “CHORUS” Venezia, 2 ottobre 1998

(Memoria dei santi Angeli Custodi)

Approvato a norma del can 312 § 2, conferendo all'Associazione la personalità giuridica privata di cui al can. 322 § 1 CIC

Venezia, 7 ottobre1998

(Memoria della Beata Vergine del Rosario)

MODIFICA ALLO STATUTO DI “CHORUS” Venezia, 18 giugno 2007

Costituzione, denominazione, sede Art. 1

E' costituita a norma dei cann. 299 §1 e 321-326 CIC l'Associazione privata di fedeli “CHORUS”.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha la sua sede legale in Venezia, San Marco 286, e la sua sede operativa in Venezia, San Polo 2986.

Costituzione, denominazione, sede Art. 1

E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del

Codice Civile “Chorus – Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia”, in forma breve “Associazione Chorus” ed in sigla “Chorus”

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha la sua sede legale e operativa in Venezia, San Polo 2986.

Natura e fini Art. 2

L'Associazione ha come scopo:

- la tutela, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico delle chiese della città di Venezia e delle altre chiese del Patriarcato;

- la custodia e una più prolungata apertura delle stesse chiese per favorirne la conoscenza da parte dei fedeli e dei visitatori.

Natura e fini Art. 2

L'Associazione ha come scopo:

- la tutela, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico delle chiese della città di Venezia e delle altre chiese del Patriarcato;

- la custodia e una più prolungata apertura delle stesse chiese per favorirne la conoscenza da parte dei fedeli e dei

visitatori;

il tutto sulla base di specifici accordi.

Art. 3

Per raggiungere lo scopo di cui all'art. 2, potrà essere presa in considerazione e messa in opera dall'Associazione stessa qualsiasi iniziativa che sia consona con gli scopi e con la natura dei luoghi sacri. In via esemplificativa:

• l'elaborazione di ricerche, studi e progetti relativi al patrimonio suddetto;

• la cura, la custodia, la sorveglianza del patrimonio custodito nei luoghi sacri del Patriarcato;

• la pubblicazione e la stampa di materiale di studio e divulgativi di carattere culturale e di culto;

• la realizzazione e la manutenzione di sistemi informativi e di comunicazione connessi ai relativi beni culturali;

• la progettazione e la gestione di servizi di biglietteria e di punti vendita;

• l'organizzazione di convegni, dibattiti, seminari, lezioni, mostre, concerti e altre manifestazioni culturali

Componenti

Art. 4

A. Fanno parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano firmato l'atto costitutivo, nonché le persone che, ricoprendo incarichi o svolgendo funzioni di diretta o indiretta attinenza con le finalità dell'Associazione, accettandone gli scopi ed i metodi propri e condividendo lo spirito dell'iniziativa, a loro richiesta, verranno ammessi dal Consiglio di Presidenza, il quale deciderà inappellabilmente.

B. L'Associato è tenuto:

• all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;

• al versamento di una quota di ammissione e dei contributi annuali nella misura determinata dal Consiglio di Presidenza;

• a collaborare nei limiti delle proprie possibilità alle attività

dell'Associazione, secondo le indicazioni degli organi sociali. C. Qualora l'associato abbia la diretta responsabilità di qualche luogo sacro, con apposita Convenzione autorizzata dall'Ordinario del Patriarcato di Venezia, verranno determinate le modalità di cura, custodia e salvaguardia da parte dell'Associazione nei riguardi del luogo sacro

Componenti

Art. 4

A. Fanno parte dell'Associazione tutte le persone

fisiche e giuridiche che, ricoprendo incarichi o svolgendo funzioni di diretta o indiretta attinenza con le finalità dell'Associazione, accettandone gli

scopi ed i metodi propri e condividendo lo spirito dell'iniziativa, a loro richiesta, verranno ammessi dal Consiglio di Presidenza, il quale deciderà

inappellabilmente.

B. Fanno parte dell'Associazione tutte le persone giuridiche che abbiano diretta responsabilità di qualche luogo sacro e che abbiano affidato all'Associazione i servizi di accoglienza,

guardiania, manutenzione e valorizzazione dello stesso luogo sacro, sottoscrivendo un apposito Protocollo d'Intesa (Contratto di Servizio)

C. L'Associato è tenuto:

• all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;

• al versamento di una quota di ammissione e dei contributi annuali nella misura determinata dal Consiglio di Presidenza;

• a collaborare nei limiti delle proprie possibilità alle attività

dell'Associazione, secondo le indicazioni degli organi sociali.

Assemblea Art. 7 (…)

Le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate, anche in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli associati e, vista la peculiarità dell'Associazione, confermate all'Ordinario diocesano.

Assemblea Art. 7 (…)

Le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate, anche in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli associati.

Consiglio di Presidenza Art. 8

Il Consiglio di Presidenza è composto di cinque consiglieri eletti fra gli associati

Gli stessi consiglieri eleggono fra di loro il Presidente, il vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio nomina inoltre un Amministratore non necessariamente appartenente agli associati e un Direttore addetto all'organizzazione generale. Tutti i componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Qualora durante il triennio uno dei componenti dovesse cessare dall'incarico, il consigliere eletto in sua sostituzione resterà in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.

Per il primo triennio valgono gli incarichi assunti come dall'atto costitutivo, che è parte integrante del presente Statuto.

Consiglio di Presidenza Art. 8

Qualora durante il triennio uno o più dei componenti dovesse cessare dall'incarico, gli altri provvederanno alla sostituzione; il/i consigliere/i così nominato/i resterà/anno in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvederà a ratificare tale nomina ovvero a nominare diverso/i consigliere/i in sostituzione di quello/i cooptato/i dal Consiglio; il/i

consigliere/i confermato/i dall'assemblea o nominato/i dalla stessa in sostituzione

resterà/anno in carica fino alla conclusione dello stesso triennio.

Se nel corso del triennio dovesse venir meno la maggioranza dei consiglieri, quello/i rimasto/i in carica provvederà/anno alla convocazione dell'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Direttore Art. 16

L'incarico di Amministratore e di Direttore è di durata triennale e può essere rinnovato; per le attività sia dell'uno che dell'altro viene loro

riconosciuta un'indennità la cui entità è stabilita dal Consiglio di Presidenza.

Direttore Art. 16

L'incarico di Amministratore e di Direttore è di durata

annuale e può essere rinnovato; per le attività sia

dell'uno che dell'altro viene loro riconosciuta un'indennità la cui entità è stabilita dal Consiglio di Presidenza.

Revisori dei conti Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei conti, che esercita i propri compiti secondo quanto stabilito dalle norme in materia, è costituito da tre componenti di cui due di nomina dell'Assemblea e uno di nomina

patriarcale con funzione di Presidente. Art. 18

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali avanzi di gestione saranno o reinvestiti per lo sviluppo delle attività associative ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, oppure devoluti al Patriarca perché, sentito il Direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali, siano impiegati per la

conservazione e la valorizzazione di beni culturali esistenti nel Patriarcato

Revisori dei conti Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei conti, che esercita i propri compiti secondo quanto stabilito dalle norme in materia, è costituito da tre componenti nominati

dall'Assemblea dei soci che provvede a nominare anche il Presidente del Collegio

Art. 18

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali avanzi di gestione saranno o reinvestiti per lo sviluppo delle attività associative ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Art. 19

Data la particolare natura dell'Associazione, il Presidente presenterà ogni anno al Patriarca i bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19

(abolito)

Scioglimento, controversie Art. 21

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio verrà devoluto al Patriarca di Venezia che dovrà utilizzarlo per la conservazione, la custodia, la salvaguardia e la sicurezza del patrimonio artistico dei luoghi sacri della Diocesi, con particolare attenzione alle Chiese del Centro storico.

Art. 22

In caso di controversia tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi, giudicherà “ex bono et aequo”, senza formalità di procedure, il Patriarca pro tempore del Patriarcato di Venezia. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico e Civile

Scioglimento, controversie

Art. 20

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio verrà

destinato ad ente o associazione senza finalità di lucro che abbia come scopo la tutela e la

valorizzazione del patrimonio storico-artistico- architettonico di Venezia, con particolare riferimento agli edifici di culto del Centro storico.

Art. 21 (testo invariato)

In caso di controversia tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi, giudicherà “ex bono et aequo”, senza formalità di procedure, il Patriarca pro tempore del Patriarcato di Venezia.

Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 22

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del

Codice Civile Firmato dal Cardinale Marco Cè, Patriarca di

Venezia

Firmato da Don Aldo Marangoni

5.4

DIECI ANNI DI CHORUS (1998-2008)