• Non ci sono risultati.

UFFICIO PER IL PROCESSO

Nel documento Corte d Appello di Napoli (pagine 130-133)

116SETTORE PENALE

UFFICIO PER IL PROCESSO

Premesso che l’art. 16 octies del D.L. 18/10/2012 n. 179, conv. con modificazioni dalla L.

17/12/2012 n. 221, così come modificato dall’art. 50 comma I bis D.L. 24/06/2014 n. 90, conv.

con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 114, ha previsto la costituzione all’interno degli uffici giudiziari di strutture organizzative denominate “Ufficio per il processo”, finalizzate a

“garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzati-vi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comuni-cazione”; che l’Ufficio per il processo è composto da giudici professionali, giudici onorari, tiro-cinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 98/2013, e tirocinanti ex art. 37 comma 4 D.L. n. 98/2011, convertito con modifiche dalla Legge n.

111/2011, nonché da personale amministrativo; che, con decreto del Ministero della Giustizia

131

del 01/10/2015, sono state indicate le misure organizzative necessarie al funzionamento dell’Uf-ficio per il processo; che, con delibera n. 3014 del 17/05/2019, il C.S.M. ha anche specificato le Linee guida per l’Ufficio suddetto e le relative modalità operative; rilevato, ancora, che la indi-cazione nominativa delle unità da assegnare all’Ufficio è necessaria per i giudici onorari, per i quali occorre anche specificare se gli stessi siano stati nominati prima o dopo l’entrata in vigo-re del D.Lgs. n. 116/2017, e ciò al fine di distinguevigo-re le attività che essi possono svolgevigo-re in base al momento della loro nomina; che l’indicazione nominativa, invece, non è necessaria per i ti-rocinanti e per il personale amministrativo, per i quali, quindi, un mutamento della relativa composizione non richiede il ricorso ad una variazione tabellare; rilevato che, sulla base della normativa sopra richiamata e della circolare CSM sulla formazione delle tabelle di organizza-zione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022, la destinaorganizza-zione dei giudici onorari all’Uf-ficio per il processo è obbligatoria soltanto per i GOP assunti dopo il 15/08/2017 per i primi due anni di servizio; che, per quelli già in servizio alla data suindicata, è possibile nel periodo transitorio, prorogato fino al 15/08/2025, l’assegnazione di procedimenti, nei limiti indicati dal D.Lgs. n. 116/2017, ripetuti e specificati dall’art. 178 della vigente circolare consiliare sulle ta-belle; che, sulla costituzione dell’Ufficio per il processo nelle varie sezioni o aree omogenee del settore civile e penale, sono stati sentiti tutti i Presidenti di Sezione i quali hanno anche presen-tato le relazioni che sono state sostanzialmente recepite con provvedimento di questa Presiden-za n. 275 del 17 ottobre 2019. Il predetto provvedimento ha disposto la costituzione dell’Ufficio per il Processo composto da: 1) tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013, conv. in Legge n. 98/2013, e tirocinanti ex art. 37 comma 4 D.L. n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011; 2) giudici onorari di Tribunale ex D.lgs. n. 116/2017 nonché ex artt. 42 ter e ss. R.D. 30/01/2012; 3) personale am-ministrativo. L’Ufficio per il processo si articolerà in varie strutture organizzative operanti presso le sezioni o le aree omogenee individuate nelle schede allegate, in cui sono anche preci-sate le risorse destinate all’Ufficio ed i nominativi dei giudici onorari che lo compongono.

Magistrati coordinatori saranno i relativi Presidenti di Sezione. Sarà, inoltre, istituito un Uffi-cio per il processo composto dalla struttura organizzativa accentrata, corrispondente al già esistente Ufficio Innovazione, per lo svolgimento di attività che interessano il Tribunale nel suo complesso o, comunque, una pluralità di sezioni, in particolare in campo statistico, informati-co e per i rapporti informati-con le Università. Nella parte motiva e nelle schede delle singole sezioni presso cui sono costituiti gli Uffici per il processo sono indicati altresì gli obiettivi che si inten-de raggiungere e le attività assegnate a ciascuna unità organizzativa. C’è stata riserva, all’esito di una più analitica ricognizione dei carichi di lavoro individuali e sezionali, di adottare prov-vedimenti attuativi degli obiettivi innanzi indicati, in particolare quanto all’assegnazione di ulteriori singoli procedimenti o di interi ruoli ai GOP in regime transitorio, nonché quanto alla delega di singoli atti e provvedimenti, il tutto nei limiti di legge sopra richiamati. Ritenuto che risulta opportuno istituire gli Uffici per il processo, come di seguito precisati, a servizio non del singolo magistrato ma delle sezioni o dei settori interessati ovvero di tutto il Tribunale (come ad es. per le funzioni statistiche), tenuto conto sia della limitata disponibilità del personale amministrativo sia soprattutto della maggiore flessibilità e capacità di adattamento delle strut-ture così costituite alle esigenze di lavoro che di volta in volta si presenteranno all’interno delle sezioni o delle aree omogenee; che, di conseguenza, risulta opportuno affidare i compiti di coordinamento e di controllo ai Presidenti di Sezione o dell’Area interessata; che gli obiettivi generali da raggiungere, comuni per tutte le strutture organizzative, possono così sintetizzarsi:

a) Riduzione del notevole arretrato ultratriennale; b) Creazione di un archivio della giurispru-denza della sezione; c) Approfondimento delle varie tematiche più ricorrenti, in particolare nelle materie specializzate; d) La ricerca di un orientamento comune e condiviso sulle questio-ni ripetitive e di maggiore rilevanza; e) Semplificazione del lavoro del giudice e della cancelle-ria; si ritiene opportuno, allo stato, confermare le assegnazioni dei procedimenti tuttora in vi-gore ai GOP in servizio presso le varie sezioni, inserendo gli stessi negli Uffici per il processo istituiti presso le sezioni di appartenenza; che le attività svolte da ciascuna unità sono sostan-zialmente simili per le varie strutture organizzative e possono così riassumersi: a) Tirocinanti:

atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, meglio precisati nel progetto formativo e nel mansionario consegnati allo stagista all’inizio del tirocinio, ed in particolare: lo

132

studio preventivo dei fascicoli; l’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; la schematiz-zazione delle questioni ricorrenti e la creazione di un archivio giurisprudenziale della sezione;

la redazione di minute di provvedimenti; il supporto nell’attività istruttoria e nella verbalizza-zione in udienza nonché nella calendarizzaverbalizza-zione del lavoro; Quanto al settore penale, anche la predisposizione dei decreti penali di condanna, dei decreti di archiviazione, delle sentenze ex art. 129 c.p.p. e in genere dei provvedimenti definitori relativi a procedimenti seriali aventi ad oggetto i c.d. “affari semplici”, nonché dei decreti di liquidazione degli onorari e delle schede riassuntive dei dati richiesti dall’art. 165 bis c. 1 disp. att. C.p.p. in occasione della trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione; esame delle richieste di liquidazione in genere (ausilia-ri del giudice: custodi, interpreti, amministrato(ausilia-ri) e delle (ausilia-richieste di liquidazione di onora(ausilia-ri per difensori di ufficio, difensori di collaboratori di giustizia e di persone ammesse al patroci-nio a spese dello Stato; individuazione dei termini di prescrizione e dei periodi di sospensione, da annotarsi sui fascicoli; redazione delle schede per la trasmissione dei fascicoli in Appello; B) Personale amministrativo:- collaborazione alle attività informatiche dei magistrati tra cui il deposito in via telematica dei verbali di udienza; - segnalazione delle criticità e delle false pen-denze; - gestione delle statistiche di sezione in contatto diretto con il Presidente di sezione e l’Ufficio Innovazione; c) Giudici onorari:- tutte le attività preparatorie all’attività giurisdiziona-le come innanzi indicate per i tirocinanti;- la suppgiurisdiziona-lenza dei magistrati togati in caso di assenza o impedimento temporanei, in presenza di specifiche esigenze di servizio;- nel periodo transi-torio operante fino al 15/08/2021, poichè tutti i giudici onorari sono stati nominati prima del 15/08/2017, possono continuare a trovare applicazione i vari provvedimenti adottati dal Presi-dente del Tribunale di assegnazione di ruoli o di singoli procedimenti, già rispettivamente ap-provati, permanendo allo stato le condizioni che rendono ancora indispensabile il manteni-mento di dette assegnazioni; i giudici onorari, quindi, continueranno a gestire i ruoli ed i procedimenti loro assegnati e potranno, altresì, far parte dei collegi, salvo che nelle materie indicate dall’art. 12 D.lgs. n. 116/2017 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 30; ad essi, inoltre, potranno essere assegnati ex novo singoli procedimenti o un intero ruolo, con l’eccezione delle materie di cui all’art. 11 comma 6 D.lgs. n. 116/2017, al fine di agevolare il lavoro dei giudici con ruoli più gravati e di ridurre i tempi di definizione dei giudizi più risalenti; l’assegnazione sarà congruamente motivata e presidiata da precise racco-mandazioni anche circa il contenimento delle udienze necessarie per portare a termine le atti-vità da svolgere, il tutto sotto la vigilanza del Presidente di sezione;- a tutti i giudici onorari potranno, poi, essere delegate specifiche attività, tra cui l’assunzione di testimoni, la pronuncia di provvedimenti definitori, come in materia di opposizione a sanzioni amministrative e risar-cimento danni con le eccezioni e nei limiti di valore previsti per i procedimenti di cui all’art. 10 comma 12 D.lgs. n. 116/2017, di ordinanze di natura sommaria e di liquidazione dei compensi agli ausiliari, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria; il giudice togato provvederà a predisporre uno specifico atto di delega indicando le direttive concordate con il giudice ono-rario ed effettuando gli opportuni controlli sull’attività svolta; che, all’esito di una più analitica ricognizione dei carichi di lavoro individuali e sezionali, verranno adottati provvedimenti at-tuativi degli obiettivi innanzi indicati, in particolare quanto all’assegnazione di ulteriori singo-li procedimenti o di interi ruosingo-li ai GOP in regime transitorio, nonché quanto alla delega di singoli atti e provvedimenti, il tutto nei limiti di legge sopra richiamati; che si procederà, co-munque, anche attraverso il controllo dei Presidenti di Sezione, ad un monitoraggio continuo dei ruoli gestiti dai giudici onorari e del numero di udienze congruo da celebrare per ciascuno di essi; rilevato, ancora, che, con Decreto del Presidente n. 4 del 21/05/2015, è stato istituito l’Ufficio Innovazione come “staff a fini di collaborazione col Presidente del Tribunale”, con funzioni anche di supporto delle attività dei Magrif civili e penali; che, a seguito di ordine di servizio n. 92 del 22/09/2016, l’Ufficio Innovazione si compone di un Direttore di Cancelleria e di sei unità amministrative, con particolari competenze di tipo statistico ed informatico, ed è coordinato da un Presidente di Sezione; che risulta certamente necessario mantenere detta struttura organizzativa come Ufficio del Processo, allo scopo di accentrare le seguenti funzioni:

a) Redazione, analisi, verifica e valutazione, in collaborazione con le cancellerie interessate, delle statistiche civili e penali, ed in particolare l’elaborazione delle statistiche in funzione del

133

Programma di Gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2015, e segnalazione degli eventuali ritardi nel deposito delle sentenze ed ordinanze sia civili che penali; b) Attività relative ai tirocini forma-tivi ai sensi degli artt. 73 DL. n. 69/13 e 37 DL. 98/2011; c) Rapporti e stipula di convenzioni con soggetti terzi, in particolare con le Università e le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali; d) Gestione hardware e software della dotazione informatica del Tribunale, e relative profilature delle utenze del personale amministrativo e giudiziario; e) Coordinamento, gestio-ne e supporto di tutte le attività di innovaziogestio-ne tecnologica e di tutti i progetti ad esse congestio-nesse, con particolare riguardo all’elaborazione ed alla gestione delle cd. best practices; f) Attività di segreteria, creazione e organizzazione di gruppi di lavoro, archiviazione del materiale cartaceo ed informatico afferente l’Ufficio; g) Rapporti con il CISIA, l’Ufficio Speciale e gli Enti Territo-riali. che le attività formative dei giudici onorari e dei tirocinanti operano su due piani: a livel-lo operativo con il magistrato ed a livellivel-lo più strettamente formativo e scientifico affidato alla formazione decentrata; che, in particolare, i giudici onorari parteciperanno alle riunioni ex art.

22 D.lgs. n. 116/2017 organizzate dal delegato del Presidente del Tribunale, mentre per i tiroci-nanti è prevista la partecipazione ad incontri organizzati da formatori decentrati, obbligatori (dedicati) e facoltativi, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore o d’iniziativa lo-cale; che, inoltre, un’occasione utile per la formazione e la crescita professionale dei tirocinan-ti e dei giudici onorari sarà rappresentata anche dalla partecipazione alle riunioni bimestrali tenute nell’ambito di ciascuna sezione, che da un lato costituiranno un evidente stimolo per una maggiore riflessione ed approfondimento sulle problematiche sottese alle questioni dibat-tute, dall’altro favoriranno lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, anche allo scopo di ricercare soluzioni tendenzialmente uniformi nelle decisioni delle proble-matiche più ricorrenti; a tutti i partecipanti all’Ufficio per il processo verrà fornita una posta-zione di lavoro, l’accesso libero a Italgiure, nonché l’accesso alla Consolle, con la funposta-zione di assistente per i tirocinanti, e di assistente e magistrato per i giudici onorari.

Il C.S.M., con la circolare Prot. 17016/2019 del 18 ottobre 2019, ha successivamente pro-rogato il termine per la costituzione dell’Ufficio per il Processo, fissando la costituzione del predetto Ufficio nell’ambito dei prossimi progetti tabellari per il triennio 2020/2022. All’esito dell’emanazione di tale circolare, questo Ufficio, con il decreto n. 279 del 21 ottobre 2019, ha revocato il decreto n. 275/2019, al fine di una più compiuta armonizzazione con le nuove Ta-belle giudiziarie e con le modifiche che discenderanno da tale nuovo progetto organizzativo.

Nel documento Corte d Appello di Napoli (pagine 130-133)