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La crisi finanziaria globale ed il nuovo intervento del Comitato di Basilea

Il 2007 fu l’anno in cui la crisi finanziaria globale cominciò a manifestarsi, trovando poi la sua massima esplosione nel corso del 2008. Tale crisi tolse molte certezze, in quanto, fin a quel momento, gli studiosi ritenevano che il sistema finanziario avesse raggiunto una certa stabilità e solidità.

Molti autori ritengono che il corpus normativo di Basilea III sia nato principalmente in risposta alla crisi; altri invece non sono d’accordo per alcune motivazioni. Innanzitutto l’Accordo di Basilea II venne implementato a partire dal 2007, con una opzione di dilatazione dal 2008 accolta dalla quasi totalità del sistema bancario italiano. Pertanto, al momento dell’insorgere della crisi, il nuovo

M. De Bellis, La regolazione dei mercati finanziari, op. cit, pp. 315-316. 52

sistema di regolamentazione non era ancora entrato in vigore, o comunque era entrato in vigore da troppo poco tempo per poter dispiegare i suoi effetti. Inoltre la crisi trovò le basi negli Stati Uniti, dove tale normativa venne attuata in un momento successivo rispetto all’Europa e per un numero limitato di grandi banche . 53

Gli studiosi sono però concordi sul fatto che la crisi sia esplosa per quelle tipologie di rischi che Basilea II aveva ignorato o comunque sottostimato, in particolare i rischi sistemici che, nel frattempo, stavano incrementando , oltre al rischio di liquidità, 54

tipico dell’operatività bancaria.

L’intero quadro delle regole internazionali aveva mostrato diversi limiti: in primo luogo, in molte giurisdizioni il perimetro stesso della regolamentazione è risultato inadeguato; segmenti rilevanti dell’intermediazione finanziaria, interconnessi con il sistema bancario attraverso operazioni di finanziamenti a breve termine, erano sottoposti a regole insufficienti, favorendo così l’emergere dello shadow banking system, un insieme di intermediari in grado di svolgere attività di fatto bancarie senza però essere

P. Pienza, Basilea 3 e gli impatti sulle banche: redditività, gestione del capitale e 53

ruolo del Pillar 2, in Bancaria, XI, 2011, pp. 24-25, disponibile su bancaria.it.

M. Passalacqua, Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione 54

sottoposti a controlli di vigilanza. In secondo luogo, la regolamentazione internazionale ha lasciato ampi margini di discrezionalità ai singoli ordinamenti, determinando un quadro non sempre uniforme, soprattutto per i grandi gruppi attivi su base transfrontaliera. Infine, una problematica rilevante è stata rinvenuta nell’insufficienza della quantità e della qualità del capitale degli intermediari rispetto alle perdite sostenute durante la crisi: la definizione di “patrimonio di vigilanza” non era sufficientemente armonizzata a livello internazionale e molti degli strumenti riconosciuti nella disciplina del capitale hanno dimostrato, alla prova dei fatti, di non possedere una qualità sufficiente per assorbire le perdite . 55

Tutto ciò ha trovato una conferma certa, “matematica”: i dati riguardanti le perdite subite dalle banche nel periodo che va dal terzo trimestre del 2007 alla fine del 2009 indicavano un valore complessivo di poco inferiore a 400 miliardi di euro , specificando 56

che questi dati si riferivano ai soli Paesi appartenenti all’Unione

A. M. Tarantola, Verso una nuova regolamentazione finanziaria - Intervento del Vice 55

Direttore Generale alla Banca d’Italia, Napoli 21 gennaio 2011, p. 5, disponibile su bancaditalia.it.

A. Sironi, Le proposte del Comitato di Basilea per la riforma del sistema di 56

adeguatezza patrimoniale: quali evidenze della ricerca passata e quali implicazioni per la ricerca futura?, in Banca Impresa e Società, II, 2010, p. 211.

Europea. Le autorità di regolamentazione, a seguito di questo riscontro, misero in discussione l’intera regolazione di Basilea.

L’opportunità di procedere ad una revisione venne avanzata nel marzo del 2008 dal Financial Stability Forum e ricevette 57

l’avallo, nei due anni successivi, da parte del Gruppo dei Venti . 58

Nel Dicembre del 2010, il Comitato di Basilea raggiunse un accordo sulle linee guida della nuova disciplina , convergendo poi 59

nel cosiddetto “Terzo Accordo sul capitale”, il quale trovò attuazione con gradualità per non ostacolare la ripresa economica.

L’Accordo formalizzato lascia del tutto invariata la struttura essenziale di Basilea II, in quanto tenta di colmare le carenze più eclatanti della precedente regolazione senza però rinnegarne la ratio ispiratrice. Permane l’idea che si possa assicurare la stabilità del sistema bancario rispetto ai rischi assunti grazie ad un rapporto di capitale predefinito per ogni singola istituzione bancaria.

FSF: gruppo sovranazionale con sede a Basilea e fondato nel 1999 e che univa 57

inizialmente i ministri delle finanze e banchieri centrali dei paesi del G7; poi ampliato. Il suo scopo è garantire la stabilità finanziaria dei mercati. Oggi Financial Stability

Board.

G20: forum dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, creato 58

nel 1999 per favorire l’internazionalità economica e la concertazione tenendo conto delle nuove economie in sviluppo. Di esso fanno parte i 19 paesi più industrializzati, con l’eccezione di Spagna, Paesi Bassi e Svizzera. È presente, inoltre, l’Unione Europea.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 - schema di 59

regolamentazione internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità, dicembre 2010, disponibile su bis.org.

L’adeguatezza del capitale continua così ad essere il miglior disincentivo all’assunzione di rischi eccessivi, ma la nuova regolazione impone un miglioramento quantitativo: le banche devono accantonare un cuscinetto di capitale aggiuntivo per far 60

fronte ad improvvise situazioni di stress economico o finanziario, a cui si aggiunge la possibilità per le Autorità di imporre ulteriori cuscinetti di capitale in periodi economici favorevoli, in modo da poterli usare per affrontare future fasi avverse del ciclo economico . 61

Alla luce dei fatti, Basilea III si caratterizza per essere un insieme articolato di provvedimenti di riforma che mirano a migliorare la capacità del sistema bancario di assorbire shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie, migliorare la gestione del rischio nonché rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche. L’elemento di forza che caratterizza la riforma è l’agire in maniera complementare sia sul piano macroprudenziale, riguardante i rischi a livello di sistema che potevano accumularsi nel settore bancario, che sul piano microprudenziale, ovvero

Capital conservation buffer pari al 2,5%, aggiuntivo rispetto ai minimi di capitale, 60

come in M. De Bellis, La regolazione dei mercati finanziari, op. cit., p. 166.

M. Passalacqua, Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione 61

attinenti le singole banche, poiché una migliore tenuta di quest’ultime potrebbe ridurre il rischio di shock sistemici . 62

In realtà però è stato imposto un sistema molto costoso, incentrato sulla maggiore capitalizzazione dell’intero sistema bancario; costi che inevitabilmente vengono scaricati sulle imprese e sull’economia reale con grande rischio di appesantirle profondamente. Nonostante ciò, Basilea III è stata presentata, fino a quel momento, come l’unica soluzione utile e necessaria , anche se 63

non è risultata esente da critiche.

Bank for International Settlements, Schema Internazionale di regolamentazione per 62

le banche (Basilea 3), disponibile su bis.org.

A. Scarano, L’insostenibile pesantezza di Basilea 3, in L’angolo della finanza, 63

CAPITOLO II

Gli strumenti giuridici per la vigilanza