Gli strumenti giuridici per la vigilanza sul sistema bancario internazionale
4. La vigilanza regolamentare su base consolidata
La regolazione di Basilea si applica sia su base individuale, ossia alle singole banche autorizzate in Italia, sia ad un’area di consolidamento “prudenziale” che coincide sostanzialmente con la definizione di gruppo bancario . 74
Per gruppo bancario si intende un’entità composita, sebbene unitaria, la cui complessità soggettiva finisce per influenzare le modalità di esercizio ed i contenuti della vigilanza stessa. Così, quando le banche da vigilare sono comprese in gruppi, il sistema regolamentare annovera un’applicazione consolidata dei requisiti prudenziali, al fine di ridurre la numerosità degli istituti che i soggetti vigilati devono contemporaneamente rispettare a livello individuale . 75
Più precisamente, l’esercizio della vigilanza regolamentare 76
avviene, di norma, attraverso l’elaborazione di regole nei confronti
Banca di Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Tit. 3, 74
Cap. 1, dicembre 2010, p. 5.
M. Passalacqua, Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione 75
ed emergenza, op. cit., p. 115.
La disciplina nazionale si è occupata di vigilanza regolamentare sul gruppo bancario 76
fin dagli anni novanta con la L. 218/90 ed il successivo D.lgs. 356/90, relativi alla ristrutturazione della banca pubblica ed alla disciplina del gruppo creditizio, verso cui, all’epoca, si auspicava evolvesse il sistema bancario italiano. Mentre è solo con la direttiva 92/30/CEE che, a livello europeo, alla vigilanza informativa su base consolidata va ad aggiungersi una vigilanza prudenziale e dunque regolamentare sul gruppo. L’assetto normativo che poi si istaurò nel corso del tempo, venne però travolto dall’approvazione della Direttiva n. 48 del 14 giugno 2006, chiamata a trasfondere a livello comunitario i contenuti del nuovo Accordo di Basilea del 2004.
della capogruppo, funzionali all’esercizio della vigilanza sull’intero gruppo bancario.
Non a caso, a norma dell’art. 5 del Testo Unico Bancario , gli 77
obiettivi e, al contempo, i limiti della vigilanza - consistenti nella sana e prudente gestione, nella stabilità complessiva, nell’efficienza e nella competitività del sistema finanziario, nonché nell’osservanza delle disposizioni in materia creditizia - sono propri anche della vigilanza su base consolidata.
In tale contesto, un ruolo centrale viene sicuramente attribuito alla capogruppo, la quale è chiamata a ricorrere ai propri poteri di direzione e coordinamento affinché i componenti del gruppo bancario adottino le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni regolamentari dettate dall’Autorità di vigilanza; allo stesso tempo, gli amministratori delle società controllate devono
L’art. 5 TUB, rubricato finalità e destinatari della vigilanza, dispone che “1. Le 77
autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. 2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento. 3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge”.
fornire la dovuta collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata . 78
Quello che è certo, è che l’organizzazione dell’impresa bancaria nella forma del gruppo incide fortemente sulla portata dei rischi che gli operatori assumono: il primo rischio aggiuntivo che emerge è sicuramente il rischio di contagio , rappresentato dalla 79
probabilità che perdite o debolezze riferibili ad una parte del gruppo si estendano repentinamente alle altre componenti, comportando la crisi del gruppo stesso . 80
Pertanto, la vigilanza regolamentare su base consolidata è lo strumento giuridico predisposto ad hoc per governare tali tipologie di rischi aggiuntivi rispetto a quelli normalmente insiti nell’attività bancaria esercitata dalla singola impresa, allo scopo di ridimensionarne la portata o addirittura di evitare la loro stessa emersione.
Art. 61 comma 4 TUB: “La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di 78
coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata”.
Il rischio di contagio attiene alla possibilità che problemi insorti in alcune 79
componenti del conglomerato finanziario possano, nel concreto, compromettere la stabilità del resto del gruppo, incrinando la fiducia del mercato sulla solidità delle altre componenti.
L. Zeloni, Vigilanza su base consolidata, in Ferro-Luzzi e Castaldi (a cura di), La 80
Gli strumenti utilizzati per fare ciò sono gli stessi che abbiamo analizzato per le singole banche: in primo luogo, anche i gruppi bancari sono tenuti a rispettare il requisito patrimoniale minimo, il quale, in questo caso, sarà dato dalla somma di tutti i requisiti patrimoniali del gruppo a presidio dei rischi assunti ; in secondo 81
luogo, il processo di controllo prudenziale viene applicato a livello consolidato: la responsabilità del processo di autovalutazione interno fa capo all’impresa al vertice del gruppo stesso, la quale determina il capitale adeguato su base consolidata . 82
Infine, si noti come, a seguito del recepimento della Direttiva Basilea II , è stato previsto che le regole prudenziali relative 83
all’informativa al pubblico circa gli accorgimenti predisposti per il controllo dei rischi assunti e l’organizzazione interna della loro gestione, debbano essere applicate a livello di gruppo, di modo che il mercato sia in grado di esercitarvi un controllo.
M. Passalacqua, Vigilanza regolamentare. Commento sub art. 67, in F. Capriglione 81
(a cura di), Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, IV edizione, Padova, Cedam, in corso di pubblicazione.
Banca di Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Tit. 3, 82
Cap. 1, dicembre 2010.
Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 ovvero CRD-Capital Requirements 83
Directive, attuata nel nostro ordinamento con D.L. del 27 dicembre 2006 n. 297 e