• Non ci sono risultati.

Cyberbullismo e Costituzione

Il primo significativo passo compiuto dal legislatore italiano sulla tematica in commento è attribuibile alla Legge 29 maggio 2017, n. 71 che, in qualche modo, sembra conferire una data ad

77 Il cyberbullismo è “l’esempio di come internet, strumento dalle grandi potenzialità possa diventare un’arma a doppio taglio per i più deboli e sprovveduti tra i suoi utilizzatori”, così P. ZANABONI, Il bullismo online e l’educazione digitale degli adolescenti, in G. ZICCARDI - P. PERRI, Tecnologia e diritto. Fondamenti di informatica per il giurista, Milano, 2017, pag. 304. In senso conforme: G. CAVALLARI, Il fenomeno del cyberbullismo nell’ordinamento italiano, in www.iusinitinere.it, 16 aprile 2020, pag. 1.

una problematica sociale preesistente; quest’ultima, trattata come se fosse di recente insorgenza, non è altro che la trasposizione digitale di una questione già diffusa (il bullismo)78.

Sotto il profilo pedagogico bullismo e cyberbullismo non sono due questioni distinte, ma costituiscono altrettante forme di violenza e prevaricazione che assumono una diversa visibilità e diffusione.

Affrontare la tematica alla stregua di una serie di episodi generati dalla tecnologia, non ne permette un’efficace risoluzione, nondimeno attendibile demonizzando gli strumenti informatici o limitando l’uso di essi.

Quantunque, la novità normativa e la complessità della stessa argomentazione composita rende difficile l’attribuzione giurisdizionale dei contenziosi ad esse sottesa sia in virtù del repentino ricorso all’analogia (che determina un panorama giuridico lacunoso), sia per via della collocazione (esplicita e non) nel contesto scolastico pubblico cui consegue un’inevitabile interazione con il giudice amministrativo.

Sul tema, di cui si argomenterà in seguito, è possibile anticipare che la qualificazione penalistica degli atti di cyberbullismo sarebbe riduttiva, sebbene le prospettive in cui essi vanno visti, interpretati e sanzionati è molto più ampia.

Una prima e parziale qualificazione giuridica non può prescindere da una valutazione costituzionalistica degli illeciti de quibus79.

Infatti, l’incertezza della modernità può trovare sostegno nella ricerca delle violazioni dei diritti fondamentali, imprescindibile attestazione di un’assoluta consapevolezza: ogni fattispecie di condotta generata in un contesto educativo e formativo dello Stato, quale espressione del rapporto tra collettività ed istituzioni, ha in sé connaturata ed implicita accezione pubblicistica.

Al riguardo, nel gennaio 2017 è stato il Senato della Repubblica – con la Nota n. 148 – ad avere riconosciuto, nei precetti della Carta Costituzionale italiana, valori riconosciuti ed offesi dal cyberbullismo80.

In proposito, la nota di cui si discetta affronta bullismo e cyberbullismo come due temi similari in quanto lesivi dei diritti inviolabili dell’uomo e della non accettazione della diversità, ambedue sottesi allo stesso regime di responsabilità di quanti siano chiamati a vigilare ed educare.

Il Senato apre il suo elaborato quasi motivando, attraverso una definizione implicita della fattispecie di reato, la scelta di un’analisi ermeneutica tra cyberbullismo e Costituzione riconoscendo, in ogni forma di violenza (anche non tecnologica) una lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, nonché una mancanza di rispetto della dignità umana e del diniego di accettazione

78 L. ROSSONI, Il reato minorile e l’azione giudiziaria, in AA. VV., Violenza minorile, bullismo e cyberbullismo, Milano, 2020, pag. 165.

79 F. G. PIZZETTI, La nuova legge sul cyberbullismo n. 71/2017 alla luce delle disposizioni costituzionali in materia di gioventù: alcune osservazioni “a prima lettura”, in M. OROFINO, F. G. PIZZETTI, Privacy, minori e cyberbullismo, Torino, 2017, pag. 34.

delle diversità generate da etnia, religione, caratteristiche psico-fisiche, genere, orientamento sessuale ecc. 81 .

Gli attacchi dei bulli sono irrazionali e variegati, rivolti a soggetti che non corrispondono ad uno stereotipo (belli, brutti, ricchi, poveri ecc.); non di rado, tuttavia, si assiste ad atti di violenza nei confronti di persone disabili, specificamente tutelati all’interno della Carta Costituzionale82. Nella medesima Nota 148 non mancano le azioni di contrasto al fenomeno (in generale), anch’esse ascrivibili al dettato dei Costituenti nella misura in cui spetti alla Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Ne consegue che il bullismo (in senso ampio e, quindi, in entrambe le sue forme) debba trovare resistenza nei luoghi formativi e di istruzione, all’interno degli enti territoriali, in seno ai servizi sanitari, così da avvalersi il precetto di cui all’art. 3, co. 2, Cost83.

Dipoi, la Nota 148 riconosce nella ricerca scientifica e tecnica un ulteriore strumento di contrasto al bullismo, in quanto l‘evoluzione (nel caso di specie, distorta) digitale necessita di approfondimenti scientifici “orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica” 84. Il fenomeno avviene non in modalità unica, ma utilizza canali sempre nuovi e diversi fronteggiabili soltanto con la conoscenza tempestiva degli stessi.

La violenza digitale si realizza anche forzando l’accesso ad un account privato per carpirne informazioni da diffondere al fine di danneggiare la reputazione altrui, conseguentemente infrangendo la libertà e la segretezza della corrispondenza di cui all’art. 15 Cost.

Se quanto argomentato non manca di suscitare interesse per i contenuti giuridici sottesi, a parere della scrivente l’aspetto più interessante affrontato dal Senato riguarda l’attenzione riservata dallo stesso (ed implicitamente dai Costituenti) a coloro i quali siano chiamati a formare ed educare i minori ad un uso corretto e responsabile della tecnologia.

Sul tema le criticità sono molteplici e per effetto della lettura congiunta della Nota 148 con la Legge 71/2017 è dato constatare, non senza perplessità, che la stessa ultima intenda tutelare soltanto i minori nel più ampio quadro della prevenzione e del contrasto al cyberbullismo; il legislatore ha voluto infatti circoscrivere il fenomeno ad un’età definita – meno di 18 anni – sottovalutando la diffusione del problema anche tra i soggetti maggiorenni.

La perimetrazione degli interventi normativi e repressivi non è mai proficua sia per la complessità della disciplina, ancora in evoluzione, sia perché talvolta gli accaduti riconducibili alla fattispecie di reato hanno soggetti appartenenti a differenti generazioni.

81 Si vedano gli artt. 2 e 3 Cost.

82 Si veda il comma 3 dell’art. 38 Cost.

83 F. LAPROVITERA, L’evoluzione della rete, in M. ALOVISIO, Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico, in G. CASSANO (a cura di), Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio, Milano, 2017, pagg. 341-380; M. SENOR, Un primo commento alla legge sul cyber bullismo, in Media laws, 10 luglio 2017.

84 Si vedano l’art. 9 Cost. ed il relativo commento nella nota 148 – gennaio 2017 del Senato.

Ed invero il pubblico ufficiale – e di conseguenza anche il professore dipendente dello Stato – denunciare all’autorità giudiziaria le eventuali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell’esercizio delle sue funzioni85.

La questione trattata è assai articolata laddove gli insegnanti – dipendenti statali – nel rispetto dell’art. 28 Cost., siano direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti. La dicitura della Nota 148 del Senato sembra sollevare gli alunni minorenni dalle responsabilità che paiono ricadere sul personale docente poiché i precettori ed i formatori risultano indubitabilmente responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui gli stessi siano sottoposti alla loro vigilanza86.

Si evince una nuova limitazione applicativa della norma (dopo quella dell’età) relativa al contratto pubblico o privato dei docenti. In disparte la specificazione del documento del Senato che attribuisce la responsabilità solo ai dipendenti delle scuole statali e lascia perplessi per la discriminazione generata dall’istituto di appartenenza87, non ci si può esimere dall’affermare che rimuovere il cyberbullismo è compito dello Stato (art. 3, co. 2, Cost.) il quale è tenuto a garantire i diritti degli individui nei luoghi di formazione sociale (art. 2 Cost.).

Nel caso in cui il cyberbullo commetta un illecito in una scuola privata troverà applicabile la disciplina della responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c.88

Il risultato è quello della configurazione di una diversa funzione educativa attribuita ai docenti (pubblico e privato), nonché della categorizzazione di un trasgressore più o meno “protetto” e quasi impunibile se iscritto ad una scuola pubblica.

Quanto detto viene controbilanciato dalla consapevolezza, cristallizzata sempre dalla Nota 148 del 2017, secondo la quale i comportamenti dei bulli (cyber e non) limitano la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) che può essere adempiuta solo qualora gli studenti vivano in una comunità di dialogo e rispetto dei valori democratici89.

85 Si veda l’art. 361 c.p.

86 Si veda l'art. 2048 del codice civile: " (...) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". In giurisprudenza: Trib. Milano, Sez. X civile, 7 giugno 2013, n. 8081; Cass. Civ., Sez. III, 10 ottobre 2008, n. 24997 e 21 marzo 2003, n. 2657. In dottrina: L. ROSSONI, Il reato minorile e l’azione giudiziaria, in AA. VV., Violenza minorile, bullismo e cyberbullismo, Milano, 2020, pag. 170.

87 Si veda l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 che recita “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

88 Si veda l'art. 2049 del codice civile

89 Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e

Le condotte di cui si discetta elidono pure il diritto degli altri studenti, in quanto condizionati psicologicamente da soggetti de facto intralcianti, di apprendere liberamente e di avere un proficuo rendimento; con palese violazione di un’altra norma di rango costituzionale (art. 34 Cost.).

Se in tutte le ipotesi il Senato non manca di ribadire che determinate fattispecie siano integrative di violazioni di diritti previsti dai Costituenti, emerge in maniera indiscussa il ruolo delle istituzioni destinatarie di una responsabilità sociale ed educativa piuttosto che sanzionatoria. Il cyberbullismo, spesso affrontato dai media solo come un comportamento da reprimere e sanzionare, è espressione di un problema molto più ampio di uno scherzo degenerato in una condotta illecita; talché la tecnologia, melius il suo uso corretto, consiste in una delle componenti educative da infondere alle nuove generazioni.

Per far fronte a tale necessità, pur valorizzando la menzionata funzione educativa e protettiva degli istituti scolastici, la Nota del Senato non manca di richiamare la responsabilità genitoriale (art. 30 Cost.), da cui deriva, per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne90, tanto la culpa in educando, quanto quella in vigilando91.

In conclusione, è evidente che Nota la 148 del Senato ha voluto mostrare la gravità delle fattispecie compulsate dal cyberbullo e violative dei principi costituzionali ma, soprattutto, ha inteso responsabilizzare i soggetti designati a fermare il dilagarsi del fenomeno, esplicitando come l’educazione digitale sia lo strumento maggiormente incisivo per contrastarlo ed evidenziando la dimensione pubblicistica dell’afferente problematica su cui pertanto lo Stato è chiamato ad intervenire.

3. La Legge 29 maggio 2017 n. 71: finalità educative tra diritto pubblico e diritto