• Non ci sono risultati.

La concorrenza e il principio della sussidiarietà

Rispetto ai principi sottesi il nostro ordinamento costituzionale, è agevole cogliere la rilevanza dei temi trattati e la necessità di un loro ulteriore approfondimento in termini più generali.

Il punto di partenza è l’introduzione nell’ordinamento nazionale di una disciplina per la tutela della concorrenza di matrice comunitaria, che inserisce la disciplina dell’impresa in un contesto di mercato.

L’ordinamento italiano, il cui percorso è assai simile a quello dell’ordinamento francese, abbandona la tradizione del dirigismo economico, sull’onda del diritto comunitario. A supporto di ciò, la formulazione dell’art. 41 Cost. è in grado di ospitare anche questa aggiornata interpretazione della Costituzione economica, tanto che formule migliori e più precise del testo dell’art. 41 Cost., pur auspicabili, non sono indispensabili.

Il mercato, infatti, per quanto originariamente considerato come un disvalore, grazie all’introduzione dei principi comunitari di competizione e di concorrenza viene assorbito anche all’interno della Costituzione scritta nella sua valenza positiva di promotore dell’efficienza economica ed organizzativa.

Pur in un mutato contesto di riferimenti economico-istituzionali, mantiene la sua validità la lettura della struttura dell’art. 41 Cost. che attribuisce pari dignità all’iniziativa economica privata, da una parte, ed alla vigilanza pubblica dall’altra; una vigilanza ora rinnovata nei soggetti, incisiva e capace di orientare a fini di utilità sociale, rimanendo all’esterno dei meccanismi di funzionamento del mercato.

L’antitrust rappresenta l’incrocio obbligato per il diritto e l’economia, nell’ambito dell’implementazione di un sistema di valori.

L’ordinamento giuridico si fonda sul principio di concorrenza come moderna versione dell’uguaglianza di opportunità, mantenendo un equilibrio, nelle sue applicazioni economiche, tra le istanze libertarie ed egualitarie. In tal senso, la pregiuridicità del mercato e la sua razionalità allocativa non devono, infatti, offuscarne i limiti ed i fallimenti.

L’intervento regolatorio correttivo che si persegue con la tutela della concorrenza impone un profondo innovamento, ma allo stesso tempo rischia – se non orientato da un sistema coeso di principi e valori – di definire un effettivo sistema discriminatorio. Il principio di concorrenza è, infatti, essenzialmente neutro e consente di costruire modelli di economia e società fortemente differenziati. La fondamentale imparzialità, principio corollario dell’uguaglianza, della concorrenza, quale strumento, comporta una qualificazione e specificazione che emerge, sempre più, dal conflitto con altri valori e principi e dall’andamento delle composizioni, che di tale conflitto verranno date in sede politica e giurisdizionale.

Lo Stato, dunque, ha il compito di determinare un nuovo e stabile equilibrio delle ragioni della libera iniziativa economica e di quelle della coesione sociale, secondo modelli corretti, allo scopo di creare un sistema amministrativo imparziale.

In tal senso, le politiche di coesione, di matrice europea e nazionale, e le politiche regionali, impiegano risorse pubbliche, europee, nazionali e regionali, con la finalità di rimuovere le disuguaglianze di sviluppo, incrementare le opportunità di crescita e di inclusione sociale dei cittadini e promuovere la coesione economica fra i territori italiani.

Gli interventi delle politiche di coesione, in generale, traggono fondamento e legittimazione dalla Costituzione (art. 119, co. 5 e art. 3, co. 2) e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 174), che richiedono “interventi speciali” per promuovere uno “sviluppo armonico”

(Trattato) e per “rimuovere gli squilibri economici e sociali” (Costituzione).

Pertanto, oggi, anche il Trattato europeo esplicita tale necessità in quella nozione importante che è la “coesione territoriale”, assieme alla tradizionale nozione “coesione economica e sociale”, all’articolo 174.

In fondo, c’è armonia tra il livello normativo nazionale ed europeo, nell’intento di implementare un sistema che possa ridurre le distanze tra le diverse aree.

In tal senso, la sussidiarietà riguarda le istituzioni, la società e il mercato. La sussidiarietà riguarda lo sviluppo, nel senso dell’innovazione e dell’economia. Perciò, la sussidiarietà e lo sviluppo sono da coniugare al fine di avere più innovazione in economia.

In sintesi, la sussidiarietà nella sua valenza orizzontale equivale al liberalismo sociale che a sua volta implica delle comunità coese, dove la libertà dei singoli operatori si coniuga con la responsabilità economico-sociale.

La sussidiarietà economica appartiene all’ordinamento comunitario ed in particolare al livello più elevato, quello del Trattato istitutivo. Vengono in rilievo le norme sulla libertà di concorrenza tra operatori economici, quelle che sanciscono la piena equiparazione, in nome della concorrenza, tra imprese pubbliche e private. Dalla ratio di queste disposizioni si può desumere il principio di sussidiarietà economica, che trova applicazione, anche, in caso di privatizzazioni, come di divieto di aiuti di Stato e come deregulation dei servizi pubblici.

Anche se, comunque, con la sussidiarietà economia, quale combinazione dell’art. 41 e 118 Cost., non si può certo arrivare al punto di aggredire il mercato, senza tutela per i consumatori e i lavoratori, poiché la Costituzione, nel sancire la libertà di iniziativa economica e la sussidiarietà orizzontale, decide di introdurre un contenuto sociale, richiamando “l’utilità sociale”, quale limiteper la salvaguardia della libertà e della dignità umana, e l’“attività di interesse generale”

quale circoscrizione dell’applicazione del principio di preferenza del privato.

La sussidiarietà in economia è un modello di organizzazione economica e sociale, che tiene conto del ruolo della società civile e delle istituzioni, quali coamministratori nell’economia del nostro tempo, nell’ambito del processo di costruzione dell’Europa e nell’ambito delle trasformazioni dell’economia internazionale.

Il fondamento concettuale, sotteso al principio di sussidiarietà, è il riferimento al singolo, alla persona, al cittadino, quale membro della società civile, come destinatario finale dei benefici derivanti dalla convivenza e dall’organizzazione sociale, volta al perseguimento dell’interesse generale.

Il sistema costituzionale, in quanto incardinato sul principio di sussidiarietà, si oppone tanto di fronte a tendenze unilaterali ed assolutistiche, che assecondino vocazioni disparitarie di singole

istanze, quanto di fronte a scelte autoritative rigide ed astratte, incapaci di relazionarsi costantemente alle molteplici variabili presenti nella sfera economica e sociale.

È proprio in riferimento all’attuale gravissima crisi economico-sociale, ma anche politica e finanziaria, che si intende partire dal carattere “strutturale” della democrazia pluralista che rappresenta una poderosa spinta affinché tutti i soggetti del sistema sappiano con creatività e coraggio generare nuove forme di positiva implementazione sul terreno socio-economico.

Il modello economico delineato in Costituzione ben può implementarsi ed inverarsi in una molteplicità di assetti, senza trascurare di osservare come, accanto all’evoluzione del sistema sul piano diacronico, ben si possa determinare una diversità di assetto tra i diversi settori e comparti entro i quali si articola il sistema.

Nella teoria come nella pratica economica odierna, si assiste alla rinascita di un fecondo rapporto tra economia ed etica, elemento caratteristico della tradizione italiana dell’economia civile; nel senso che si delinea un sistema economico non più schiacciato tra una visione, quella oggi più diffusa, dell’agire egoistico, da una parte, e quella dello Stato pianificatore totalitario, dall’altra parte.

La sintesi dell’economia civile, intesa come forma economica di giustizia sociale, sta nell’attivismo creativo dei soggetti in termini di sussidiarietà, in rapporto a cui lo Stato ha un ruolo sussidiario, nel senso negativo, prima, perché solo propositivo rispetto ai soggetti, in difesa – perciò – della concorrenza, e nel senso positivo, poi, perché suppletivo ai bisogni dei soggetti incapaci, a tutela – pertanto – dell’uguaglianza.

Pertanto, risulta improcrastinabile la prospettiva sussidiaria del ordinamento giuridico per l’economia che muova dal basso verso l’alto (bottom up) in grado di raccogliere i bisogni e le istanze delle persone, destinatari del bene comune, ponendosi a garanzia dell’organizzazione pluralistica e solidaristica della convivenza sociale ed economica nell’ambito dello Stato costituzionale.

Le Istituzioni