LA STRUTTURA DELL’ATTO DI DESTINAZIONE EX ART 2645 TER C.C.
6. L’oggetto della destinazione negoziale ex art 2645 ter c.c La tassatività nell’elencazione dei beni (beni immobili e mobili registrati) Critica alla possibilità d
estendere l’ambito dei beni che possono formare oggetto del vincolo. – In linea con quanto previsto per il fondo patrimoniale ed in coerenza con il carattere reale del vincolo, l’art. 2645 ter c.c. menziona quali oggetti degli atti di destinazione i beni immobili ed i beni mobili registrati (navi e galleggianti, beni mobili ed autoveicoli); per poi precisare che possono essere impiegati per lo scopo di destinazione non solo i “beni conferiti”, ma anche i “loro frutti”.
285 Per B. F
RANCESCHINI, Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust, in AA.VV., Trust. Applicazioni nel diritto commerciale e azioni a tutela dei diritti in trust, cit., p. 257 si tratterebbe di un difetto di coordinamento. Sul punto v. anche A. DE ROSA, Atti di destinazione e successione del disponente, in Atti notarili di destinazione di beni. L’art. 2645-ter c.c., Convegno Milano del 19 giugno 2006; G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., p. 164 ss.
286 Esclude la possibilità che l’atto di destinazione possa trovare fonte in un atto mortis causa S. B
ARTOLI,
Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto tra negozio di destinazione di diritto interno e trust, in Giur. it., 5/2007, p. 1301. Per l’A. ciò sarebbe peraltro confermato dalla considerazione che l’art. 2645 ter c.c. richiederebbe la presenza di testimoni (a differenza di ciò che dispone l’art. 603 c.c. per il testamento pubblico).
287 Si tratta delle conclusioni cui perviene M. C
EOLIN, Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato - Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., pp. 195-196.
Nonostante la linearità della disposizione e la coerenza dell’indicazione degli oggetti rispetto all’effetto di separazione patrimoniale derivante dalla trascrizione dell’atto di destinazione (e la conseguente opponibilità del vincolo erga omnes), la dottrina si è comunque interrogata sulla possibilità che possano costituire oggetto della destinazione anche beni diversi da quelli immobili o mobili registrati.
Più precisamente, secondo taluni autori, l’indicazione dei beni effettuata dal legislatore non potrebbe ritenersi tassativa, talché nulla osterebbe all’apposizione del vincolo su beni mobili non registrati, laddove per tali beni sia prevista una forma di pubblicità idonea a rendere edotti i terzi288
. In tal senso, potrebbero essere sottoposti a vincolo di destinazione i titoli di credito – per i quali è possibile procedere a specifico annotamento del vincolo, analogamente a quanto avviene per il fondo patrimoniale – e si potrebbe addirittura arrivare ad ammettere l’apposizione di un vincolo di destinazione sulle quote di s.r.l..
Secondo altro orientamento, poi, qualsiasi bene mobile potrebbe essere oggetto dell’atto di destinazione, a nulla rilevando la presenza di adeguate forme di pubblicità ed essendo sufficiente che l’atto abbia data certa 289
. Sennonché, tale teorica sconta in partenza il limite che la separazione patrimoniale e l’opponibilità del vincolo presuppongono la presenza di uno strumento pubblicitario idoneo, al fine di garantire la tutela dei creditori del conferente290
.
In forte contrapposizione con quest’ultima impostazione si pone il pensiero di chi, valorizzando la natura sostanziale della disposizione, nega la possibilità di apporre vincoli su beni diversi da quelli immobili e dai mobili registrati291
. Tale opzione troverebbe conforto, anzitutto, nel fatto che l’art. 2645 ter c.c. è disposizione (non solo
288 Per G. B
ARALIS, Prime riflessioni in tema di art. 2645 ter c.c., in Negozio di Destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, cit., p. 134 non si tratterebbe di una novità, giacché il nostro ordinamento conosce anche forme di separazione patrimoniale concernenti mobili non registrati; sul punto v. M. BIANCA, Novità e continuità dell’atto negoziale di destinazione, in La trascrizione
dell’atto negoziale di destinazione, M. Bianca (a cura di), Milano, 2007cit., p. 37; S. PATTI, Gli atti di
destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Vita not., 2006, p. 982; R. QUADRI, L’art. 2645 ter e la
nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., p. 1717 ss.
289 Per G. P
ETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., p. 162, l’opponibilità del vincolo discenderà dal rispetto dei principi ordinari, cioè dalla data certa come si evincerebbe dall’art. 2915, 1° comma, c.c. cui la stessa parte finale dell’art. 2645 ter c.c. rinvia.
290 In proposito si v. M. C
EOLIN, Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato - Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., p. 199. Per l’A. l’ammissibilità di una destinazione opponibile anche per i beni mobili non pubblicizzati e fondata solo sulla data certa dell’atto darebbe luogo ad un rischio eccessivo per i creditori del conferente (neutralizzabile solo attraverso la formalità pubblicitaria).
291 G. P
ALERMO, La destinazione di beni allo scopo, in La proprietà e il possesso, Diritto civile, diretto da Lipari e Rescigno, vol. II, Successioni, donazioni, beni, cit., 401; S. BARTOLI, Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto tra negozio di destinazione di diritto interno e trust, cit., p. 1298.
sulla pubblicità, ma anche) sulla fattispecie nonché nella considerazione che non sarebbe possibile operare alcuna interpretazione analogica (non rilevando nella specie questioni di analogia e cioè di applicazione alla fattispecie di una regola prevista per una fattispecie simile) né estensiva della novità legislativa su tutti i beni mobili comunque pubblicizzabili.
È opinione di chi scrive che una interpretazione dell’art. 2645 ter c.c. conforme alla ratio legis nonché al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. non consenta di estendere l’ambito oggettivo della destinazione al di fuori dei beni espressamente richiamati dalla disposizione (ed in particolare a favore di tutti i beni mobili), se non a costo di indebolire l’utilità dello strumento di autonomia negoziale e di mettere a rischio la posizione dei creditori del conferente. È proprio in considerazione di quest’ultima esigenza che, a fronte della separazione patrimoniale, v’è necessità di garantire una forma di pubblicità oggettiva del vincolo sui beni destinati, pubblicità che non è prevista per i beni mobili in generale. Né si ritiene possa giungersi a conclusioni diverse (nel senso della estensione della categoria di beni sui quali imprimere il vincolo) valorizzando il riferimento ai “frutti” contenuto nell’ultimo periodo dell’art. 2645 ter c.c.292
.
7. Il limite temporale (durata) del vincolo di destinazione. – Il legislatore del