LA STRUTTURA DELL’ATTO DI DESTINAZIONE EX ART 2645 TER C.C.
1. L’introduzione dell’art 2645 ter c.c.: formulazione della disposizione e sua collocazione nel Codice Il dibattito sulla natura della disposizione: norma sulla
pubblicità. Regola sulla pubblicità che presuppone la ricostruzione della fattispecie. – 2. La struttura dell’atto di destinazione: atto unilaterale o bilaterale (contrattuale); contratto tipico o atipico, a titolo oneroso o gratuito. La scelta dello strumento di autonomia negoziale alla luce degli interessi in gioco. – 3. Destinazione negoziale ed attribuzione strumentale del bene a soggetto diverso dal conferente- destinante, onerato di realizzare lo scopo della destinazione. – 4. I centri di imputazione soggettiva della destinazione ex art. 2645 ter c.c.: conferente, beneficiario (e gestore). – 5. La forma dell’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.: forma ad substantiam o forma ad transcriptionem (ad regularitatem)? . – 6. L’oggetto della destinazione negoziale ex art. 2645 ter c.c.. La tassatività nell’elencazione dei beni (beni immobili e mobili registrati). Critica alla possibilità di estendere l’ambito dei beni che possono formare oggetto del vincolo. – 7. Il limite temporale (durata) del vincolo di destinazione.
1. L’introduzione dell’art. 2645 ter c.c.: formulazione della disposizione e sua collocazione nel Codice. Il dibattito sulla natura della disposizione: norma sulla fattispecie o norma sulla pubblicità. Regola sulla pubblicità che presuppone la ricostruzione della fattispecie. – All’esito delle riflessioni svolte sulle questioni più rilevanti suscitate dall’introduzione dell’art. 2645 ter c.c. ed in vista di affrontare l’indagine in ordine a quello che si ritiene essere il “fulcro” della novità legislativa – vale a dire il richiamo che la disposizione opera agli “interessi meritevoli di tutela” –, è senz’altro utile approntare lo sguardo su quegli elementi della “struttura destinatoria” che hanno destato maggiore interesse nella riflessione giuridica e che sono stati ritenuti idonei al fine di qualificare lo strumento di autonomia negoziale207
.
Giova, peraltro, precisare che la mole di interventi dottrinali sul tema suggerisce di procedere con una indagine che abbia valenza ricostruttiva ed esemplificativa, sì da cogliere le peculiarità della vicenda destinatoria con effetto di separazione patrimoniale.
Come s’è detto, l’art. 2645 ter ha trovato ingresso nel nostro Codice civile con la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, provvedimento attraverso il quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (“Definizione e proroga dei termini relativi all’esercizio di deleghe legislative” – c.d. decreto milleproroghe)208.
207 Sulla centralità del richiamo agli “interessi meritevoli di tutela” si rinvia al successivo cap. III. È sin
d’ora utile anticipare che l’art. 2645 ter c.c. – di là da ogni considerazione circa i “limiti” strutturali dell’intervento legislativo – indica nuovi bisogni e nuovi diritti. In ciò è dato ravvisare la portata innovativa della disposizione, che è senz’altro esplicazione di particolari istanze e di rinnovati interessi soggettivi. Senza alcuna pretesa di esaustività, l’obiettivo che in questa sede ci si prefigge è quello di dare atto dello stato dell’arte del dibattito dottrinale sugli elementi strutturali della destinazione ex art. 2645 ter c.c., offrendo soluzioni che appaiono coerenti con il sistema.
208 Dispone l’art. 2645 ter c.c. che: «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti
La dottrina, in maniera unanime, ha segnalato la “non linearità” dell’iter legislativo, avviato in data 14 maggio 2003 con la presentazione alla Camera dei deputati del progetto di legge n. 3972209
. Più precisamente, in quel testo si prevedeva la
della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915 primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».
È stato significativamente osservato da R. DI RAIMO, L’atto di destinazione dell’art. 2645 ter:
considerazioni sulla fattispecie, cit., p. 47 che: «non è mai un buon segno che una norma nuova sia veicolata nel codice civile da un provvedimento omnibus». L’A., dopo aver segnalato che la disposizione «è senz’altro infelice nella formulazione, incompleta e forse mal collocata», non manca tuttavia di rilevare che: «… non sembra che le doglianze debbano andare oltre. Le imprecisioni linguistiche si correggono con l’interpretazione come pure con l’interpretazione si colmano le lacune».
209 Progetto di legge 14 maggio 2003 n. 3972 – Camera dei Deputati
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate: a) a favorire l’autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; b) a favorire il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico di discendenti.
2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dalla data del 1 gennaio 2004, nelle more del completamento dell’attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.
3. Ai fini della presente legge si intendono per: a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b); b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b) c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il disponente può costituire un patrimonio con vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2.
6. Il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente e del gestore.
Art. 2 (Destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi handicap e di discendenti).
1. La destinazione negoziale di beni in favore dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), mediante la costituzione di patrimoni di cui al comma 5 del medesimo articolo 1, è regolata dalla presente legge.
La destinazione negoziale si considera in favore di soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), qualora l’atto: a) imponga al gestore di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all’istruzione e al sostegno di uno o più soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b); b) risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da testamento; c) contenga l’accettazione dell’incarico da parte del gestore, ove la destinazione non sia stata disposta con atto a causa di morte; d) consenta al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l’alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità di cui alla lettera a); e) contenga, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l’indicazione di uno o più soggetti supervisori, ai quali sia attribuito il diritto di agire per ottenere l’adempimento delle obbligazioni a carico del gestore; f) relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), preveda, alla morte degli stessi, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l’attribuzione di detti beni ad un destinatario finale indicato dal disponente; g) relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), preveda un termine di durata non superiore a venticinque anni, nonché l’indicazione di un destinatario finale se diverso dal beneficiario.
Art. 3. (Svolgimento dei compiti del gestore).
1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore deve: a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza; b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a presentare un rendiconto annuale al supervisore.
possibilità per i privati di operare la destinazione di una parte del proprio patrimonio esclusivamente per la tutela di una categoria di soggetti ben identificata quali i portatori di handicap, delimitando altresì la giustificazione causale dell’atto, che avrebbe dovuto riguardare il mantenimento, l’istruzione ed il sostegno economico dei discendenti del disponente. Nondimeno, il progetto di legge prevedeva che tali atti di destinazione avrebbero dovuto rivestire la forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o del testamento (art. 1, comma 2, lett. b). Quanto alla durata del vincolo di destinazione, inoltre, il termine massimo per vincolare i beni destinati veniva individuato: i) in venticinque anni, nel caso in cui beneficiario fosse un discendente del disponente (art. 1, comma 1, lett. b); ii) nell’intera vita del beneficiario, nel caso in cui questi fosse un soggetto portatore di handicap210.
La proposta si caratterizzava, altresì, per l’espressa considerazione riservata all’effetto di separazione patrimoniale dei beni oggetto di destinazione (da quelli del disponente o del gestore, se persona diversa del disponente). Sul punto, infatti, l’art. 1, comma 7, recitava espressamente che: “il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente o del gestore”.
Al disegno di legge n. 3972/2003 ha fatto seguito quello identificato sotto il n. 5414 del 10 novembre 2004, pressoché analogo al primo nella forma e nei contenuti211
. I
disponente ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in carico sino alla nomina del nuovo gestore.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore è nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In assenza del disponente, il gestore è nominato dal tribunale in camera di consiglio su istanza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi abbia interesse.
5. L’attività del gestore è prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Ove il gestore sia il disponente, l’attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.
Art. 4 – 7 (omissis).
210 La coincidenza della durata del vincolo con quella di vita del beneficiario portatore di handicap sembra
potersi dedurre dall’art. 2, comma 2, lett. f) del disegno di legge 3972/2003, ove è previsto solo alla morte del soggetto beneficiario la restituzione dei beni destinati al conferente-destinante o ai suoi eredi.
211 Progetto di legge 10 novembre 2004, n. 5414 – Camera dei Deputati.
Art. 1.(Finalità).
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a: a) favorire l’autosufficienza economica di persona con grave disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; b) favorire il mantenimento, l’istruzione e il sostegno economico di discendenti privi di mezzi adeguati di sostentamento.
2. Le disposizioni di natura tributaria contenute nella presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2005, nelle more del completamento dell’attuazione della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80, e successive modificazioni.
3. Ai fini della presente legge si intendono per: a) disponente: il soggetto che destina beni agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b); b) gestore: il soggetto investito della amministrazione di beni finalizzata agli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b); c) beneficiario: il soggetto nel cui interesse è disposta la destinazione di beni per gli scopi di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Il disponente può assumere le funzioni di gestore.
5. Possono essere nominati gestore l’amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, le fondazioni e le associazioni di promozione sociale.
due progetti hanno trovato sintesi in un unico testo, confluito dapprima all’art. 1, comma 8, del disegno di legge sul “Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”212
; poi all’art. 34 del medesimo disegno di legge; infine, a seguito di ulteriori emendamenti, nell’art. 39 novies del D.L. n. 273/2005 rubricato “Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela”, convertito nella anzidetta Legge n. 51 del 2006, che ha dato ingresso nel nostro Codice all’art. 2645 ter c.c.
6. Per le finalità di cui al comma 1, il disponente può costituire un patrimonio con vincolo di destinazione ai sensi dell’articolo 2.
7. Il patrimonio con vincolo di destinazione costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente e del gestore.
Art. 2. (Destinazione di beni in favore di persone con gravi disabilità e di discendenti).
1. La destinazione negoziale di beni in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), mediante la costituzione di patrimoni di cui al comma 6 del medesimo articolo 1, è regolata dalla presente legge.
2. La destinazione negoziale si considera in favore di soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), qualora l’atto: a) imponga al gestore di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all’istruzione e al sostegno di uno o più soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b); b) risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da testamento; c) contenga l’accettazione dell’incarico da parte del gestore, ove la destinazione non sia stata disposta con atto a causa di morte; d) consenta al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l’alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità di cui alla lettera a); e) contenga, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l’indicazione di uno o più soggetti supervisori, ai quali è attribuito il diritto di agire per ottenere l’adempimento delle obbligazioni a carico del gestore; f) relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), preveda, alla morte degli stessi, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l’attribuzione di tali beni a un destinatario finale indicato dal disponente; g) relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), preveda un termine di durata non superiore a venticinque anni, nonché l’indicazione di un destinatario finale se diverso dal beneficiario.
Art. 3. (Svolgimento dei compiti del gestore).
1. Nello svolgimento dei propri compiti il gestore deve: a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza; b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
2. Il gestore, se diverso dal disponente, è tenuto a presentare un rendiconto annuale al supervisore. 3. Il gestore può rinunciare all’incarico mediante comunicazione, in forma scritta con data certa, al
disponente ovvero, in mancanza, al supervisore. Il gestore resta in carica sino alla nomina del nuovo gestore.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il nuovo gestore è nominato dal disponente con atto scritto di data certa. In assenza del disponente, il gestore è nominato dal tribunale su istanza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del supervisore ovvero di chiunque vi abbia interesse.
5. L’attività del gestore è prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Ove il gestore sia il disponente, l’attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.
Artt. 4 – 7 (omissis).
212 «Dopo l’articolo 2645-bis del codice civile inserire il seguente: Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di
destinazione) - Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, del codice civile possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, del codice civile, solo per debiti contratti per tale scopo».
È utile segnalare che nell’impianto della norma previsto nel D.L. n. 273/2005 non si faceva menzione né dei soggetti disabili, né degli interessi della pubblica amministrazione, limitandosi la bozza di disposizione ad un generico riferimento alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Ed è forse proprio al fine di supportare da un punto di vista causale la novità legislativa che nella formulazione definitiva della norma, per come delineata nella legge n. 51/2006, sono stati evidenziati gli interessi dei disabili e della pubblica amministrazione, oltre che di “altri enti o persone fisiche”213
. La dottrina, in maniera pressoché unanime, ha da subito formulato rilievi molto critici in ordine all’iter legislativo, alla formulazione della disposizione ed alla collocazione di essa nell’ambito delle norme sulla pubblicità (e più precisamente tra l’art. 2645 bis sulla trascrizione del contratto preliminare e l’art. 2646 sulla trascrizione delle divisioni), al punto da ritenere che le imprecisioni e le lacune, l’ambiguità e l’incompletezza impedirebbero di compiere operazioni interpretative utili alla produzione di regole giuridiche214
.
Più in particolare, quasi tutti gli autori che si sono dedicati all’esegesi della disposizione non hanno mancato di rilevarne l’infelice tecnica legislativa, la laconicità del portato in relazione, ad esempio, alla struttura dell’atto di destinazione, alla natura del vincolo o alle posizioni giuridiche soggettive che ne derivano. Tali criticità hanno depotenziato, sin dall’origine, gli obiettivi e le finalità che avevano ispirato la novella, notoriamente collegate ad un ampliamento dello spazio di operatività dell’autonomia
213 Sul punto si v. le osservazioni di P. S
CHLESINGER, Atti istitutivi di vincoli di destinazione. Riflessioni introduttive, testo dattiloscritto della relazione agli atti del convegno organizzato da Paradigma a Milano il 22 maggio 2006, trascritte nella nota n. 1.
214 Rilievi fortemente critici sono stati svolti da F. G
AZZONI, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., in Giust. civ., 2006, vol. LVI, p. 165; G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006,
II, p. 162; P. SPADA, Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta, in Negozi di destinazione: percorsi verso un’espressione sicura dell’autonomia privata, Milano, 2007, p. 120; S. D’AGOSTINO, Il negozio di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Riv. not., 2007, p. 1517; G. CIAN, Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell’art. 2645 ter c.c., in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, vol I, Padova, 2007, p. 82 ha addirittura suggerito che si possa essere «in presenza di una norma a tal punto ambigua e incompleta che rispetto alla stessa non sia dato di giungere ad alcun risultato ermeneutico, con la conseguenza che la norma in questione, nonostante la sua promulgazione, dovrebbe considerarsi, per la ragione su esposta, del tutto inefficace, non produttiva, cioè, di alcuna regola giuridica».
Per R.DI RAIMO, L’atto di destinazione dell’art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie, in AA.VV., Atti di destinazione e trust (art. 2645 ter del codice civile), Padova, 2008, p. 47 ss.: «Quale che ne sia la ragione, fatto è che nel codice c’è una nuova disposizione che sconta la fretta e, probabilmente, la superficialità del suo concepimento: è senz’altro infelice nella formulazione, incompleta e forse anche mal collocata. Detto questo, non sembra che le doglianze debbano andare oltre. Le imprecisioni linguistiche si correggono con l’interpretazione come pure con l’interpretazione si colmano le lacune. Si vedrà, poi, che la norma non introduce grandi novità nel sistema e che il suo ambito applicativo è estremamente limitato: naturalmente, sempre che si vogliano reputare corrette e condivisibili le idee e le osservazioni qui, di seguito, articolate».
privata non negoziale e, segnatamente, della destinazione di beni ad uno scopo con effetto di separazione patrimoniale215
.
Come si è già anticipato, la disposizione ha trovato collocazione all’interno del titolo I del Libro VI, nell’ambito delle disposizioni relative alla trascrizione, ingenerando un vivace dibattito in ordine alla natura di essa.
Più in particolare, in dottrina sono emerse due posizioni, riferibili, da un canto, a quella schiera di studiosi che hanno intravisto nell’art. 2645 ter cod. civ. una disposizione sulla pubblicità (sugli effetti), con l’obiettivo di disciplinare la trascrizione dell’atto di destinazione, quindi il profilo dell’opponibilità erga omnes della separazione patrimoniale ingenerata dal “vincolo reale”; dall’altro canto, a quella schiera di autori che, invece, hanno ritenuto che l’art. 2645 ter cod. civ. identificherebbe una nuova fattispecie, idonea ad assumere rilievo sostanziale216.
215 In tal senso si v. A. F
ALZEA, Riflessioni preliminari, in La Trascrizione dell’atto negoziale di destinazione. L’art. 2645 ter del codice civile, Milano, 2007, p. 3. Per l’A., il legislatore avrebbe introdotto nel nostro ordinamento giuridico un istituto «che colma una lacuna del diritto positivo, tanto più avvertita dalla società in quanto ha a suo fondamento un autentico vuoto etico. Appartiene alla civiltà del diritto non lasciare senza riscontro positivo valori socialmente diffusi. In questi casi l’intervento del legislatore rientra nei suoi compiti istituzionali, di garantire mediante regole di comportamento, la tutela delle istanze che si vanno affermando nella vita sociale. Per questo suo ruolo, l’introduzione, nel nostro ordinamento giuridico della destinazione allo scopo, ha diritto ad essere guardata con l’atteggiamento il più possibile favorevole».