• Non ci sono risultati.

Il limite temporale (durata) del vincolo di destinazione – Il legislatore del 2005 ha delimitato temporalmente il vincolo di destinazione con effetto di separazione

LA STRUTTURA DELL’ATTO DI DESTINAZIONE EX ART 2645 TER C.C.

7. Il limite temporale (durata) del vincolo di destinazione – Il legislatore del 2005 ha delimitato temporalmente il vincolo di destinazione con effetto di separazione

patrimoniale, disponendo che quest’ultimo: i) non possa avere durata superiore a

292 Ed invero, è stato significativamente osservato che anche in tema di fondo patrimoniale è pacifico che

– pur essendovi una disposizione restrittiva in tema di oggetto iniziale del fondo (l’art. 167 c.c.) e disposizioni che dichiarano inclusi nel medesimo anche i frutti dei beni inizialmente conferiti (gli artt. 168, 2° comma e 170 c.c.) – i beni mobili non registrati non possano essere conferiti nel fondo destinato. Analogamente, non è condivisibile la tesi a sostegno di una interpretazione estensiva dell’art. 2645 ter c.c. muovendo dal rinvio che la disposizione opera all’art. 2915, comma 1, c.c. e dalla circostanza che quest’ultima disposizione prenda in considerazione anche l’ipotesi dei beni mobili non registrati, per i quali è richiesta la certezza della data. Sul tema v. F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c., cit., p. 184, secondo il quale il richiamo all’art. 2915, comma 1, c.c. sarebbe un vero e proprio errore: non essendo il vincolo di destinazione un vincolo di indisponibilità il richiamo avrebbe dovuto essere fatto al secondo comma dello stesso art. 2915 c.c.

V. anche U.STEFINI,Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2645-ter c.c., cit., p. 108, il quale osserva: «…ritengo che il vincolo di destinazione dell’art. 2645 ter possa concernere solo beni assoggettati ad un regime pubblicitario che consenta appunto la pubblicizzazione dei vincoli sugli stessi insistenti, pena una irreversibile compromissione della sicurezza del nostro sistema circolatorio dei diritti mobiliari. Unica eccezione prevista unicamente dalla norma, è costituita proprio dai frutti dei beni destinati: per i quali, tuttavia, l’obbligo di destinazione sarà a mio avviso inopponibile ai terzi acquirenti di buona fede ai sensi dell’art. 1153, 2° comma, c.c., mentre la separazione patrimoniale dei frutti – con conseguente sottrazione all’azione esecutiva dei creditori estranei alla destinazione – sarà opponibile a questi ultimi a condizione che l’atto di destinazione abbia data certa anteriore al pignoramento, stante il richiamo fatto dalla normativa all’art. 2915, 1° comma, c.c.».

novanta anni; ii) sia collegato alla durata della vita della persona fisica del beneficiario (che può riguardare anche più persone fisiche o giuridiche successivamente tra loro)293

. È stato per tale via positivizzata una delle causa di estinzione del vincolo294

: la scadenza fisiologica del termine fissato dalle parti o di quello massimo indicato dalla legge determinerà, infatti, il venir meno dell’effetto di separazione patrimoniale (effetto segregativo) e l’inopponibilità di esso ai creditori del conferente295

.

Il limite temporale previsto dall’art. 2645 ter c.c. ha indotto la dottrina ad interrogarsi sulla questione se il termine di novanta anni possa essere riferito anche alle persone fisiche o solo alle persone giuridiche. Sul punto, la maggior parte degli autori non dubita che tale termine possa essere riferito anche alle persone fisiche296

, suffragando tale conclusione dal confronto con l’art. 979 c.c. che, in tema di usufrutto, diversamente dall’art. 2645 ter c.c., distingue in modo netto la durata massima del diritto per le persone giuridiche da quella per le persone fisiche297

. Di talché, laddove beneficiario della destinazione sia una persona fisica sarà possibile individuare un termine che non potrà, comunque, essere superiore a novanta anni oppure collegare la durata dell’atto alla vita del beneficiario.

Ai fini della presente indagine è altresì utile precisare che, nell’ipotesi di decesso del beneficiario persona fisica prima della scadenza del termine previsto nell’atto di destinazione, il diritto di credito da questi vantato potrà trasmettersi ai loro aventi causa a titolo universale o particolare298

. In questa prospettiva, è da condividere, seppur con qualche precisazione, la conclusione di quella dottrina che osserva: «la morte del beneficiario non estingue per ciò solo il vincolo di destinazione, sia perché il termine

293 G. P

ETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, Padova, 2006, p. 178.

294 Il vincolo di destinazione cessa, oltre che per scadenza del termine, anche per ulteriori causa, alcune

delle quali fisiologiche: i) la realizzazione/esaurimento della destinazione; ii) il verificarsi di una condizione risolutiva; iii) lo scioglimento del vincolo per mutuo consenso; iv) la prescrizione del diritto; altre patologiche: v) impossibilità oggettiva di realizzazione della destinazione; vi) destinazione programmata, ma non realizzata. In proposito si v. M. BIANCA, M. D’ERRICO, A. DE DONATO, C. PRIORE, L’atto notarile di destinazione. L’art. 2645 ter c.c., cit., p. 39 ss.; M. CEOLIN, Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato, cit., p. 228 ss.

295 Talché il bene rientrerà nella disponibilità del titolare ove ancora vivente o dei suoi eredi. In linea con

quanto argomentato, fino alla scadenza il beneficiario sarà detentore del bene oggetto dell’atto di destinazione nell’interesse proprio; scaduto il termine, qualora il beneficiario non restituisca il bene, il rifiuto varrà come interversione del possesso ai fini dell’acquisto per usucapione.

296 A. D

E DONATO, L’atto di destinazione – profili applicativi, in Vita not., 1/2007, p. 346.

297 In questo senso v. M. C

EOLIN, in Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato - Dalla

destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., p. 222.

298 M. C

EOLIN, in Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato, cit., p. 223, che mette in evidenza come il diritto del beneficiario non sia un diritto personalissimo e in quanto tale intrasmissibile, ma un diritto di credito come tale trasmissibile secondo i generali principi di trasmissione mortis causa. Contra: S. PATTI, Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c., cit., p. 984; R. QUADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., p. 1749.

novantennale va riferito anche alle persone fisiche, sia perché il termine riferito alla durata della persona fisica va ritenuto derogatorio solo in melius e non in pejus, così che, da una parte il vincolo di destinazione a favore di persona fisica potrebbe anche durare più di novant’anni (se parametrato alla vita del beneficiario), dall’altra, la morte del beneficiario non determinerebbe, ipso jure, l’estinzione del vincolo qualora fosse stato predeterminato un termine, potendosi ammettere che il vincolo permanga fino alla sua naturale scadenza»299

.

Se nessun dubbio è dato ravvisare sul fatto che dall’atto di destinazione scaturisca un diritto di credito che deve ritenersi trasmissibile in linea con i principi generali in tema di successioni mortis causa e che la novità legislativa non ponga alcun espresso divieto in proposito, deve pur sempre precisarsi che l’avente causa del beneficiario defunto potrà subentrare nei diritti di credito del de cuis sempre che egli sia in possesso dei requisiti soggettivi per la realizzazione dell’interesse meritevole cui la destinazione negoziale è preordinata300

. Ancora una volta, è l’interesse meritevole ad assumere il ruolo di fulcro della destinazione, che consente di mantenere in vita il vincolo con effetto di separazione, senza che ciò importi pregiudizi per i creditori del conferente.

Particolarmente interessante è poi dar atto, anche solo per cenni, delle conseguenze prospettabili nell’ipotesi di mancata apposizione nell’atto di destinazione del termine di durata o dell’apposizione di un termine superiore a novanta anni.

Orbene, una parte della dottrina ritiene che il termine di novanta anni debba essere inteso come inderogabile, l’individuazione di un termine superiore dando luogo all’applicazione del secondo comma dell’art. 1419 c.c.: in questa prospettiva, la pattuizione sul termine dovrebbe essere dichiarata nulla, con sostituzione di diritto ex art. 1339 c.c. della clausola nulla301

.

Di contro, altri autori sostengono che non potrebbe operarsi una sostituzione automatica della clausola invalida con quella legale, giacché la disposizione non individuerebbe “termini fissi”, quanto semmai si limiterebbe ad indicare “termini

299 M. C

EOLIN, in Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto, cit., p. 223-224.

300 Per R. Q

UADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., p. 1750, se il beneficiario è un soggetto con disabilità l’atto di destinazione continuerà a produrre effetti nei confronti del successore se anche questi è disabile; se la destinazione è finalizzata allo svolgimento di attività di impresa, pare ammissibile che il vincolo di destinazione permanga a favore dell’avente causa, se a quest’ultimo pure è riferibile il medesimo interesse.

301 G. P

ETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., p. 175; BIANCA, L’atto di destinazione: problemi applicativi, in Riv. not., 5/2006, II, p. 1183; A. MORACE - PINELLI, Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore, cit., p. 260.

massimi”. Con la conseguenza che potrebbe trovare applicazione solo il comma 1 dell’art. 1419 c.c.302

. Nondimeno, si soggiunge che se la previsione di quel termine fosse qualificabile come essenziale, ciò potrebbe determinare il venir meno dell’intero atto di destinazione; nelle altre circostanze (non essenzialità del termine indicato in misura superiore al massimo), invece, si tratterà (analogamente a quanto avviene per l’ipotesi di omessa indicazione del termine) di procedere alla nuova determinazione della durata (rimessa all’apprezzamento giudiziale).

In definitiva, sembra a chi scrive che, dinnanzi all’alternativa tra invalidità dell’atto di destinazione e determinazione giudiziale della durata, dovrà propendersi per quest’ultima soluzione, in linea con il principio di conservazione del negozio giuridico. Nell’individuazione del termine di durata, assumerà rilievo pregnante, ancora una volta, la meritevolezza dell’interesse, quale criterio di garanzia circa la coerenza tra durata della destinazione e finalità da realizzare303

.

302 M. C

EOLIN, in Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato - Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., p. 226.

303 R. Q

UADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., p. 1728. Per A. DI

MAJO, Rilevanza del termine e poteri del giudice, Milano, 1972, p. 194: «il metodo della fissazione giudiziale del termine potrebbe manifestarsi come il più idoneo nella misura in cui tenga conto della realtà contrattuale descritta nonché degli interessi di entrambe le parti e persino di quelli dei terzi, cercando di mediare gli uni e gli altri, sempre con riguardo alle circostanze che il caso concreto prospetta».

C

AP

.III

Outline

Documenti correlati