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– Determinazione di prezzi e corrispettivi

Nel documento Regione Lombardia. Volumi pubblicati (pagine 153-161)

per il Servizio di Conservazione Programmata

Capitolo 5 – Determinazione di prezzi e corrispettivi

5.1. Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto sarà definito:

a) per la parte a forfait, dall’applicazione del prezzo forfetario di £… e comprende sia i controlli che gli interventi preventivi e le piccole riparazioni;

b) per la parte a misura, l’importo sarà quello derivante dall’applicazione delle tariffe di cui al capitolo 6, in base ai preventivi redatti dall’Impresa e approvati dalla stazione appaltante;

c) per i lavori di cui al par. 1.3, terzo cpv., che eccezionalmente si rendessero necessari, l’importo sarà quello corrispondente al costo stimato, secondo le tariffe di cui al capitolo 6, in base ai preventivi redatti dal-l’Impresa e approvati dalla stazione appaltante.

Ai fini amministrativi si presume che la somma degli importi ai precedenti punti b) e c) non superi la metà del prezzo forfetario di cui al precedente punto a).

[L’importo così definito deve intendersi comunque presuntivo in quanto l’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarlo in corso d’appalto, anche oltre i limiti stabiliti dagli artt. 25 e 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415, dagli artt. 134, 135 e 136 del DPR21 dicembre 1999, n. 554, dall’art. 10 del DM19 aprile 2000, n. 1456. L’Impresa appaltatrice, rico-noscendo tale facoltà, rinuncia espressamente ad ogni diritto, compenso o indennizzo di qualsiasi natura.]

5.2. Contabilità dei lavori a misura

L’Impresa ha l’obbligo di presentare all’Ufficio della Committente responsabile per il servizio, entro 15 (quin-dici) giorni dalla data di ultimazione di ogni singolo lavoro a misura che sia stato espressamente ordinato dallo stesso Ufficio, il relativo conto con l’esatta misurazione dei lavori eseguiti e delle somministrazioni effettuate.

I conti, che saranno controllati dall’Ufficio della Committente responsabile per il servizio nei successivi quindici giorni, costituiranno documento contabile per la redazione della contabilità da eseguirsi a cura del-l’Impresa, secondo le modalità disciplinate al par. 1.5, ultimo punto, del presente capitolato.

Qualora la speciale natura degli interventi non consentisse il completo controllo ad opere finite, l’Im-presa avrà l’obbligo di chiederne la tempestiva verifica in corso d’opera all’Ufficio della Committente re-sponsabile per il servizio.

Ove l’Impresa non ottemperasse a tale obbligo, essa non avrà facoltà né diritto di richiedere l’ammis-sione integrale in contabilità del conto presentato perché saranno contabilizzate, d’ufficio, soltanto gli inter-venti per i quali risulterà possibile il debito controllo.

5.3. Pagamenti

Durante il corso dell’appalto saranno emessi certificati di pagamento, in acconto, ogni qualvolta il credito netto dell’Impresa abbia raggiunto la cifra di £…

Il certificato di pagamento delle ultime rate di acconto delle varie annualità (e delle eventuali proroghe), qualunque sia il loro ammontare, verrò emesso contestualmente alla scadenza delle rispettive annate.

5.4. Revisione dei prezzi

Le parti possono concordare annualmente, su proposta scritta di una delle due parti avanzata entro 30 gior-ni dalla scadenza, un adeguamento del corrispettivo dovuto all’Impresa in corrispondenza di sopravvenuti mutamenti delle esigenze conservative degli immobili oggetto dell’appalto.

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6In proposito, si veda Allegato 2.

5.5. Anticipazioni fatte dall’Appaltatore

Nel caso occorressero anticipazioni di somme e provviste, lavori e mezzi d’opera, o anche per forniture ed opere effettuate da altre ditte, l’Appaltatore dovrà pagare le note e le liste, debitamente liquidate, nel termi-ne di giorni 30 (trenta) dalla presentaziotermi-ne dell’orditermi-ne da parte dell’Ufficio della Committente responsabile del servizio.

Le somme anticipate dall’Appaltatore gli saranno integralmente rimborsate, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori successivo all’anticipazione, aumentate, a titolo di compenso, nella misura del …%

(… per cento), da computarsi secondo…

5.6. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 35 della Legge 11 febbraio 1994, n.

1097 come modificata dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 115 del DPR21 dicembre 1999, n. 5548.

Capitolo 6 – Prezzi

6.1. Elenco dei prezzi unitari

Gli interventi eseguiti a misura o d’urgenza saranno compensati in base ai prezzi unitari, riferiti alle lavora-zioni analiticamente descritte, contenuti nell’Elenco prezzi allegato sotto la lettera «A».

Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella pro-pria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente capitolato, nessuno escluso o eccettuato.

I materiali di marche indicate nell’Elenco prezzi potranno essere sostituiti, occorrendo, con materiali di altre marche, a condizione che abbiano le stesse caratteristiche tecniche, previa autorizzazione dell’Ufficio della Committente responsabile per il servizio.

6.2. Nuovi prezzi

Ove occorrano in corso d’opera, categorie di interventi non previsti nel suddetto elenco, saranno determina-ti nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di intervendetermina-ti consimili compresi nel contratto, ovvero – quando sia impossibile, in tutto o in parte, l’assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo (mano d’opera, materiali, trasporti e noli) validi alla data dell’offerta.

I nuovi prezzi formeranno parte integrante dell’elenco allegato al presente capitolato e pertanto saranno soggetti alla revisione.

Appendice

A. Elenco dei prezzi

B. Elenco degli edifici

7In proposito, si veda Allegato 3.

8In proposito, si veda Allegato 4.

Allegato 1

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302)

Articolo 27

Lavori provvisori urgenti (Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 19)

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al be-ne tutelato, purché be-ne sia data immediata comunicaziobe-ne alla soprintendenza, alla quale sono inviati be-nel più breve tem-po i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.

Allegato 2

Legge 11 febbraio 1994, n. 109

Legge quadro in materia di lavori pubblici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41) Articolo 25

Varianti in corso d’opera

1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3, o per l’inter-venuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che pos-sono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

c) nei casi previsti dall’art. 1664, comma 2, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realiz-zazione dell’opera ovvero la sua utilizrealiz-zazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente co-municazione all’Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguen-za di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lett. d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazio-ne, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comporti-no un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Socomporti-no icomporti-noltre ammesse, nell’esclusi-vo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a ta-li varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lett. d), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto ag-giudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei mate-riali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione del-lo stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il

man-Allegati

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cato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

DPR21 dicembre 1999, n. 554

Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98)

Articolo 134

Variazioni ed addizioni al progetto approvato

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal di-rettore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indica-ti all’art. 25 della legge.

2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la ri-messa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o ad-dizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, pro-muove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

4. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il di-rettore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all’art. 25, comma 3, primo periodo della legge.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 136.

7. L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 25, comma 1, della legge consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all’art. 25, comma 1, lett. b), della legge, il responsabile del procedimento, su proposta del di-rettore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a cau-sa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responcau-sabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’art. 25, comma 1, lett. b-bis) della legge la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o del-la prevedibilità o meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall’organo decisiona-le della stazione appaltante su parere dell’organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulte-riore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di varian-te sono approvavarian-te dal responsabile del procedimento, sempre che non alvarian-terino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le varia-zioni di cui all’art. 25, comma 3, secondo periodo, della legge che prevedano un aumento della spesa non superiore al 5% dell’importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. I componenti dell’ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei dan-ni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conse-guenze derivate dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

Articolo 135 Diminuzione dei lavori

La stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminu-zione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Articolo 136

Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezziario di cui all’art. 34, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal re-sponsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 26, comma 4, del-la legge.

5. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prez-zi s’intendono definitivamente accettati.

DM19 aprile 2000, n. 145

Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131) Articolo 10

Variazione al progetto appaltato

1. Ai sensi dell’art. 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclu-siva dell’Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, compor-ta l’obbligo dell’Appalcompor-tatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Per le sole ipotesi previste dall’art. 25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l’esecuzione del-l’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo deldel-l’appalto, e l’Ap-paltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’even-tuale applicazione dell’artt. 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comuni-cazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende ac-cettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichia-razione la stazione appaltante deve comunicare all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto ori-ginario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli im-porti, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi dell’art. 31 bis della leg-ge e dell’art. 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’art. 25, com-ma 1, lett. d) della legge.

5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo to-tale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d) della legge, l’Appaltato-re può chiedel’Appaltato-re un equo compenso per la parte eccedente.

6. Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora le va-riazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell’importo dell’appalto. Ai fini del presente com-ma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto del-la corrispondente quantità originaria e solo per del-la parte che supera tale limite.

7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare la relativa riserva per l’ulteriore richiesta.

8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell’Appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni pro-gettuali imputabili all’Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Allegato 3

Legge 11 febbraio 1994, n. 109

Legge quadro in materia di lavori pubblici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41) Articolo 35

Fusioni e conferimenti

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pub-bliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessio-nario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei

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ti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafio-so e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità mafio-sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190.

5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.

Allegato 4

DPR21 dicembre 1999, n. 554

Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 Legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98)

Articolo 115

Cessione del corrispettivo d’appalto

1. Ai sensi dell’art. 26, comma 5, della legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni

1. Ai sensi dell’art. 26, comma 5, della legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni

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