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– Esecuzione dei lavori

Nel documento Regione Lombardia. Volumi pubblicati (pagine 150-153)

per il Servizio di Conservazione Programmata

Capitolo 4 – Esecuzione dei lavori

4.1. Norme per l’esecuzione dei lavori

Ferma restando la facoltà dell’Impresa appaltatrice di sviluppare i lavori secondo le modalità prospettate nel-l’offerta di cui al capitolo 2, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare pregiudizio agli immobili oggetto dell’appalto.

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà osservare scrupolosamente le misure indicate dal Piano di conservazione e dalle regole dell’arte.

È onere dell’Impresa la perfetta esecuzione in relazione alle prescrizioni ed alle esigenze; nessuna cir-costanza potrà essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

4.2. Affidamento e consegna dei lavori

Per ogni categoria di interventi compresa nell’appalto, si procederà ad affidamenti e consegne separate, me-diante verbali parziali, così distinti:

1) per i controlli, gli interventi preventivi e le piccole riparazioni regolati da corrispettivo a forfait si pro-cederà mediante un verbale di affidamento dei lavori;

2) per gli interventi regolati da corrispettivo a misura si farà luogo ad un distinto affidamento per ogni singolo lavoro approvato ed ordinato dalla Committente, mediante un ordinativo a stampa recante i termini di esecuzione;

3) per gli interventi di cui al par. 1.3, terzo cpv., che eccezionalmente si rendessero necessari, si farà luo-go ad un distinto affidamento per ogni sinluo-golo intervento approvato dalla Committente, mediante un ordinati-vo a stampa recante i termini di esecuzione, nonché ad un verbale di consegna per ogni intervento completato.

4.3. Tempi e termini per l’esecuzione dei lavori

Data la particolare natura del presente appalto, i termini iniziali e finali del servizio sono stabiliti in rappor-to alla natura delle attività comprese nel servizio stesso:

a) per i lavori affidati con corrispettivo a forfait o a misura il termine iniziale è stabilito nella data del ver-bale di affidamento (verver-bale di consegna) mentre quello finale è computato nella durata stabilita dal presente capitolato. Ogni singolo intervento dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dal Piano di conservazione;

b) per gli interventi di cui al par. 1.3, terzo cpv., che in via eccezionale si rendessero necessari, il termi-ne iniziale e quello finale saranno stabiliti dall’approvaziotermi-ne della staziotermi-ne appaltante, che dovrà intervenire non oltre 48 ore dalla segnalazione della necessità ed urgenza dell’intervento.

4.4. Osservanza dei contratti collettivi

L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’esecuzione dell’palto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ap-plicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizio-ni risultanti dalle successive modifiche ed integraziocondizio-ni ed in genere da ogcondizio-ni altro contratto collettivo, appli-cabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 Legge 30 maggio 1970, n. 300)4.

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipu-lanti o receda da esse.

L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei mandanti di paga-mento per l’ammontare da corrispondere qualora le risulti, da denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di or-gani sindacali, che l’Impresa appaltatrice sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:

1) delle condizioni normative di cui sopra;

2) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni ecc.).

3) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi od i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimo-niale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi).

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezione alla Com-mittente neanche a titolo di risarcimento danni.

4.5. Disposizioni antimafia

L’Impresa è obbligata all’osservanza delle norme, anche sopravvenute nel corso dell’appalto, contro la de-linquenza mafiosa.

In particolare, ma solo a titolo esemplificativo, si richiamano in quanto applicabili le norme in materia richiamate dal par. 3.3.

4.6. Applicazione delle norme di sicurezza nel lavoro

In ossequio alle disposizioni dell’art. 18, comma 8, della Legge 19 marzo 1990, n. 555, l’Impresa, prima del-l’inizio dei lavori dovrà presentare il Piano di Sicurezza contenente le misure di sicurezza e di igiene del la-voro che l’Impresa stessa si impegna ad attuare e far attuare nella esecuzione delle attività. Tale Piano dovrà prevedere le norme sia in relazione ai lavori di controllo che di riparazione, anche con riferimento al fasci-colo dell’opera previsto dalla Legge 494/96.

Nel caso in cui nel corso dell’appalto si rendesse eccezionalmente necessaria l’esecuzione di interventi di cui al par. 1.3, terzo cpv., non descritti nel Piano di Sicurezza generale, l’Impresa dovrà provvedere alla redazione di un Piano di Sicurezza integrativo che dovrà essere reso operativo e consegnato all’Ufficio del-la Committente responsabile del servizio prima dell’inizio delle nuove attività.

©Edizioni Angelo Guerini e Associati

4In proposito, si veda Allegato 6.

5In proposito, si veda Allegato 7.

4.7. Verifiche nel corso di esecuzione del servizio

L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di comminare sanzioni in qual-siasi momento, anche successivamente all’esecuzione dei lavori.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la re-sponsabilità dell’Appaltatore per i difetti o le difformità del servizio reso rispetto a quello previsto nel Pia-no di conservazione e nel presente capitolato, ancorché i difetti successivamente riscontrati fossero ricoPia-no- ricono-scibili già nel corso dell’espletamento del servizio stesso, né escludono la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllato. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

4.8. Danni per cause di forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati all’Ufficio della Committente responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quel-lo del verificarsi del danno o dalla conoscenza che di essi si abbia, mediante cartolina postale raccomanda-ta, escluso ogni altro mezzo.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati agli immobili da cause impreve-dibili per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare agli immobili a causa della mancata o non corretta osservanza del Piano di conservazione o dall’omessa assunzione da parte dell’Impresa delle cautele necessarie all’espletamento del servizio non possono in alcun modo essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cu-ra e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivati all’Amministrazione Committente.

L’indennizzo per i danni di forza maggiore è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente ri-parazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le qua-li lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

4.9. Polizze fideiussorie

La cauzione definitiva è fissata nella misura del 30% dell’importo dell’appalto ed esaurisce i suoi effetti con il collaudo finale.

L’Appaltatore, senza che ciò costituisca limitazione delle responsabilità che si assume ai sensi di legge e secondo quanto previsto nel presente capitolato e atti conseguenti, dichiara di avere acceso polizza di as-sicurazione presso la Compagnia …, n. polizza …, che si impegna a mantenere valida ed efficace fino alla cessazione di responsabilità e garanzie di cui alla presente scrittura e con i seguenti massimali:

– … responsabilità civile contro terzi;

– … per ogni sinistro;

– … per ogni persona;

– … per danneggiamento a cose.

L’Impresa appaltatrice dovrà, inoltre fornire una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da negligenza o imperizia nell’esecuzione del-le attività di prevenzione dei danni.

Nel documento Regione Lombardia. Volumi pubblicati (pagine 150-153)