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– Rappresentanza – Oneri ed obblighi delle parti

Nel documento Regione Lombardia. Volumi pubblicati (pagine 147-150)

per il Servizio di Conservazione Programmata

Capitolo 3 – Rappresentanza – Oneri ed obblighi delle parti

3.1. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

1) l’offerta e le dichiarazioni dell’Impresa affidataria;

2) il presente capitolato speciale;

3) il Piano di conservazione;

4) l’Elenco dei prezzi unitari di cui al capitolo 6;

5) la normativa espressamente o genericamente richiamata nel presente capitolato al par. 3.3.

3.2. Discordanze negli atti contrattuali

Nel caso che tra diversi atti contrattuali si verificassero discordanze o che degli stessi siano possibili interpre-tazioni tra loro alternative, l’Impresa adempirà eseguendo la prestazione che, nell’ordine, risulta indicata da:

a) Piano di conservazione;

b) contratto;

c) capitolato speciale d’appalto;

d) perizie, elaborati grafici o altri documenti tecnici presentati in sede di offerta o redatti nel corso del-l’appalto;

e) normativa applicabile;

f) tariffa dei prezzi di cui al capitolo 6.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente capitolato prevalgono sulle diverse e minori pre-scrizioni degli atti contrattuali.

In caso di contenzioso fra stazione appaltante e Impresa circa l’appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario previsti dal capitolato o dal Piano di conservazione, l’Impresa è comunque tenuta all’esecuzione del-le opere oggetto di contenzioso, secondo quanto disposto dalla stazione appaltante, salvo il diritto di riserva.

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3.3. Osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei capitolati

L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle norme del contratto e del presente capitolato non-ché, per quanto non espressamente contemplato e che non sia in contrasto con le condizioni indicate, dalle norme contenute:

1) nei regolamenti, usi e consuetudini dell’Amministrazione Committente, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa;

2) nella normativa (leggi e atti aventi forza di legge, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e cir-colari amministrative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta) che co-munque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta o emanate du-rante il corso dell’appalto. A titolo puramente esemplificativo e non tassativo, l’Impresa deve rispettare le se-guenti norme:

– D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 «Attuazione della Direttiva 92/50/CEEin materia di appalti pubblici di servizi» e succ. mod. e integr.;

DPCM27 febbraio 1997, n. 116, «Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1, lett.

b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, per l’aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC(classificazione comune dei prodotti) n.

867 contenuta nell’allegato 1 del decreto n. 157 del 1995» e succ. mod. e integr.;

DM3 agosto 2000, n. 294, «Regolamento ex art. 8, comma 11 sexies della Legge 109/94 concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici» e succ. mod. e integr.;

DPR25 gennaio 2000, n. 34, «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli ese-cutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazio-ni» e succ. mod. e integr.;

DM19 aprile 2000, n. 145 «Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» e succ. mod.

e integr.;

– Legge 13 settembre 1982, n. 646, «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patri-moniale ed integrazione alle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» e succ. mod. e integr.;

– Legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafio-so e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità mafio-sociale» e succ. mod. e integr.;

– Legge 17 gennaio 1994, n. 47 «Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575» e succ. mod. e integr.;

– D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 «Disposizioni attuative della Legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia» e succ. mod. e integr.;

– D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEe 1999/38/CEriguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» e succ. mod. e integr.;

– D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, «Attuazione della direttiva 92/57/CEEconcernente le prescrizioni mini-me di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili» e succ. mod. e integr.;

– D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 «Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, re-cante attuazione della direttiva 92/57/CEEin materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osser-vare nei cantieri temporanei o mobili» e succ. mod. e integr.;

– D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 «Attuazione della direttiva 92/58/CEEconcernente le prescrizioni mini-me per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro» e succ. mod. e integr.;

DPR27 aprile 1955, n. 547 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» e succ. mod. e integr.;

– [Legge 11 febbraio 1994, n. 109, «Legge quadro in materia di lavori pubblici» come modificata dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 e succ. mod. e integr.];

– [DPR21 dicembre 1999, n. 554, «Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 leg-ge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni» e succ. mod. e integr.].

3.4. Essenzialità delle clausole

L’Impresa, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, dichiara espressamente che tutte le clausole e con-dizioni previste nel presente capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte inte-grante, hanno carattere di essenzialità.

3.5. Ufficio responsabile del servizio

All’atto della stipula del contratto la stazione appaltante comunica all’Impresa l’Ufficio responsabile del ser-vizio cui l’Impresa dovrà fornire le dovute comunicazioni e trasmettere i dati rilevati nel corso dei controlli o in seguito agli interventi eventualmente operati nonché rivolgersi in caso di richiesta di pareri o assenso in me-rito all’opportunità o alla stima di interventi non previsti nel Piano di conservazione che ritenesse necessari.

Il responsabile del servizio o un suo delegato potrà affiancare l’Impresa nell’esecuzione dei controlli, delle indagini diagnostiche e degli interventi per verificarne l’operato.

3.6. Rappresentante tecnico dell’Impresa

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a perso-na fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del-l’appalto a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato alla stipula del contratto presso l’Amministrazione Committente, che provvede a dare comunicazione al proprio Ufficio responsabile dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione Committente, previa motivata comuni-cazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.

Eventuali contestazioni di inadempienza presentate al rappresentante dell’Impresa si intendono effettua-te direttameneffettua-te al legale rappresentaneffettua-te dell’Impresa seffettua-tessa.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico di rappre-sentante tecnico delle Imprese è attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantie-re; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni che il rappresentante tecnico può esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3.7. Oneri e obblighi diversi a carico dell’Appaltatore. Responsabilità dell’Appaltatore

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi che se-guono, comprese le relative spese:

– l’assicurazione contro gli incidenti relativi ai servizi ed alle opere appaltate, per tutto il tempo di svol-gimento degli stessi;

– l’osservanza delle norme, vigenti o sopravvenute nel corso dello svolgimento del contratto, relative al-l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia. In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito e purché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Committente procederà ad una detrazione dalle rate di acconto, nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l’adempimento degli obblighi di cui sopra, ferma restando l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo delle ritenute regolamentari e della cauzione. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi a nessun titolo;

– l’adozione di sua iniziativa, nell’esecuzione dei servizi e dei lavori, di procedimenti e cautele di qual-siasi genere, atti a garantire l’incolumità del personale impiegato anche in osservanza del D.Lgs. 19 settem-bre 1994, n. 626 e successive modificazioni e del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 come modificato dal D.Lgs.

19 novembre 1999, n. 528, nonché per evitare danni a terzi o ai beni pubblici e privati. Pertanto l’Appalta-tore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, verso la Committente e verso i terzi, dei danni di qualsiasi natura che vengano arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei lavori, per colpa o negligen-za tanto sua che dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguennegligen-za dei lavori stessi. Conseguente-mente l’Appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta impegnato a rilevare l’Amministrazione Com-mittente da ogni e qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare da terzi per i titoli di cui sopra;

– attenersi alle indicazioni dell’Ufficio responsabile del servizio, comprese quelle finalizzate ad arrecare il minor intralcio o disturbo al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati ai lavori ap-paltati, anche qualora ciò comporti l’esecuzione dei controlli e delle opere per gradi, con eventuale sospen-sione degli stessi in alcuni orari od obbligando il personale a percorsi più lunghi e disagiati;

– mantenere la disciplina e il buon ordine nel cantiere, con l’osservanza delle disposizioni impartite, del-le norme di del-legge e di regolamento e con la facoltà, da parte dell’Ufficio responsabidel-le del servizio, di chie-dere l’allontanamento di personale non gradito per qualsiasi motivo alla Committente;

– assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere;

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– dotare il personale di contrassegno visibile e adeguato all’identificazione del personale;

– utilizzare, per tutte le attività comprese nell’appalto, personale munito di specifica e adeguata prepa-razione professionale ed esperienza, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;

– formare, qualora necessario, un cantiere attrezzato, in relazione all’entità ed alla tipologia delle attività da eseguire, nonché custodirlo e sorvegliarlo secondo le indicazioni dell’Ufficio responsabile del servizio e, comunque, in modo da proteggere tanto l’edificio che i materiali e le attrezzature impiegate, nonché le perso-ne che abbiano accesso al cantiere stesso. La stazioperso-ne appaltante può manteperso-nere sorveglianti in tutti i cantieri.

Si conviene espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente capitolato, si è tenuto il debito conto nello stabilire i prezzi dei lavori.

Non spetterà quindi altro compenso all’Appaltatore all’infuori di quello derivante dall’applicazione alle opere eseguite dei prezzi concordati, e ciò anche qualora il prezzo dell’appalto subisca aumenti o diminu-zioni nei limiti di cui all’art. 1660 cc, ed anche quando la Committente, nel limiti di cui all’art. 1661 cc, ap-portasse modifiche ai controlli o interventi preventivi da effettuare.

3.8. Spese e utenze

Tutte le spese inerenti agli atti relativi all’Appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta presente e fu-tura, ad esclusione della sola IVA, sono a carico dell’Appaltatore.

Le spese per i consumi necessari al fine di eseguire controlli ed interventi preventivi (corrente elettrica, acqua ecc.) saranno a carico della Committente, mentre gli allacci alle utenze esistenti nei singoli edifici sa-ranno effettuati dall’Impresa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Nel documento Regione Lombardia. Volumi pubblicati (pagine 147-150)