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Dalle tecniche di normazione hard law a quelle di soft law

5. Il dialogo sociale.

Quasi un an n o dopo l adozion e della Strategia di Lisbon a, la Com m ission e ha dato un am pio rilievo al dialogo sociale con l adozion e del Libro Bian co sulla govern an ce europea336 volen do in cen tivare il coin volgim en to e la partecipazion e

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Per un approfon dim en to vedasi Rem iga V. op., cit.; la relazione di accom pagn am en to alla legge 3/ 0 7, la legge 30 del 13.10 .0 3 co cui si in dividua l obbligo in capo al Govern o di in serire la valutazione di impatto di genere nei procedimenti normativi.

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COM (2001) 428 def. del 05.08.01. In tal sen so Gauriello F. in Il nuov o diritto antidiscrim inatorio a cura di Barbera M., 467 ss.. Secon do l A. al Libro bian co si deve la riscoperta della società civile, iden tificata di n orm a con le organ izzazion i n on govern ative cui vien e ricon osciuto un ruolo di rafforzam ento della legittim azione dem ocratica delle decisioni pubbliche, di trasparenza e di m iglioram en to com plessivo della govern an ce del sistem a com un itario in quan to espression e del pun to di vista di reti di cittadin i su question i di loro diretto in teresse. Secon do De Marco E. Elem enti di dem ocrazia partecipativ a in La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbon a, Giuffrè, 20 0 9, p. 51. Il con cetto di governan ce n el Libro Bian co vien e in tesa con un a valen za gen erale ( per il con cetto di govern an ce vedasi n el capitolo successivo ) cioè com e un a procedura di govern o im pron tata al diretto rapporto con trattuale e con certativo, in un quadro elasticam en te

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della società civile n ella fase di elaborazion e delle scelte politiche. La Com m ission e si preoccupa an che di defin ire il con cetto di società civile in ten den do per essa le organ izzazion i sin dacali e le associazion i padron ali, le cd. "parti sociali", le organ izzazion i n on govern ative, le associazion i profession ali, le organ izzazion i di carità, le organ izzazion i di base, le organ izzazion i che coin teressan o i cittadin i n ella vita locale e com un ale, con un particolare contributo delle chiese e delle comunità religiose337.

Il ricon oscim en to dell im portan za di un a partecipazion e attiva era già ravvisabile n el Trattato CE laddove in dividua il ruolo attivo del partn erariato sociale tram ite un obbligo in capo alla Com m ission e di con sultare le parti sociali sul possibile orien tam en to di un azion e com un itaria, n on ché l obbligo per la Com m ission e che in ten da procedere con l elaborazion e di un a proposta di sottoporre il docum en to ai partn er sociali, ai quali è ricon osciuta la possibilità di elaborare pareri o raccomandazioni338.

E an cora laddove, all art.137339 vien e in dividuato il m eccan ism o della

coregolam en tazion e m ediante il quale un atto legislativo comunitario conferisce la realizzazion e degli obbiettivi defin iti dall autorità legislativa ai soggetti in teressati ricon osciuti in un determ in ato settore, e all art. 138 vien e in dividuato il m etodo di autoregolam en tazion e , cioe è la possibilità lasciata agli operatori econ om ici, alle parti sociali, alle organ izzazion i n on govern ative o alle associazion i di adottare tra di loro e per se stessi orien tam en ti com un i a livello europeo, quali codici di condotta.

Le istituzion i com un itarie favoriscon o il dialogo sociale attraverso form e di partecipazion e delle organ izzazion i della società civile, quali l espression e di opin ion i, audizion i, fin an ziam en to di progetti, con sultazion i, attività tutte volte a coinvolgere la società civile nelle decisioni pubbliche340.

procedim en talizzato, tra un istituzione am m in istrativa e i gruppi espon en ziali della società organ izzata .

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Per un approfon dim en to della defin izion e si rin via al parere del Com itato econom ico e sociale riguardan te "Il ruolo e il contributo della società civ ile organizzata nella costruzione europea", GU C 329 del 17.11.1999, p. 30.

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Art.138 TCE.

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Par. 4 gli Stati posson o affidare alle parti sociali, a loro richiesta con giun ta, il com pito di m ettere in atto le direttive prese dal Con siglio n elle m aterie previste dal TCE..in tali ipotesi lo Stato m em bro deve pren dere le m isure n ecessarie che gli perm etton o di garan tire in qualsiasi momento i risultati imposti da dette direttive.

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An che n el m om en to prelim in are alla redazion e del Libro Bian co sulla govern an ce la Com m ission e in vitava i com pon en ti della società civile alla fase di elaborazione delle politiche com un itarie attraverso la diffusion e di libri verdi e di libri bian chi, la pubblicazion e di

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An che il Metodo Aperto di Coordinam en to n elle politich e in m ateria di crescita, occupazion e, in clusion e sociale, san ità, welfare, form azion e, ricerca m ette in rilievo il ruolo im portan te della società civile n elle aren e deliberative attivate ai diversi livelli, tran sn azion ale, n azion ale, locale, ai fin i dell adozion e di decision i m igliori perch é scaturen ti da un a procedura deliberativa, fon data sulla discussione, su processi di reciproco apprendimento dalle migliori prassi341 .

E proprio con la direttiva 20 0 0 / 43 che il dialogo sociale assum e un ruolo di rilievo in un atto n orm ativo derivato in quan to gli Stati Mem bri son o in vitati a in coraggiare il dialogo con le organ izzazion i n on govern ative342, e ad in coraggiare

il dialogo sociale al fin e di prom uovere il prin cipio della parità di trattam en to, fra l altro attraverso il m on itoraggio delle prassi, i codici di com portam en to, ricerche e scam bi di esperien ze e buon e pratiche343. Le parti sociali son o chiam ate a

partecipare alla gestion e del fen om en o discrim in atorio sia attraverso la coregolam en tazion e, sia attraverso l autoregolam en tzion e.

Em erge, quin di, la volon tà del legislatore europeo sia di ren dere efficaci le disposizion i con tro la discrim in azion e in un a prospettiva san zion atoria, sia di valorizzare il ruolo del parten ariato in un a logica di con division e degli obbiettivi posti dalla direttiva.

Volon tà con ferm ata n ella direttiva 20 0 6/ 54 con cui il legislatore europeo n on si lim ita alle m isure di carattere n orm ativo per l attuazion e della parità di trattam en to, m a m ira a coin volgere, attraverso gli Stati m em bri, tutti i soggetti in teressati quali istituzion i territoriali, parti sociali, respon sabili della form azion e profession ali, organ izzazion i n on govern ative affin ché si raggiun ga un effettiva parità di trattamento.

In fatti l ordin am en to com un itario ricon osce che la parità di trattam en to tra uom in i e don n e in m ateria di occupazion e e di im piego n on può lim itarsi a m isure di carattere n orm ativo. L'Un ion e europea e gli Stati m em bri dovrebbero

com un icazion i e l istaurazion e di com itati con sultivi. In tal sen so vedasi Baron celli in La

partecipazione dell Italia alla governance dell Unione europea nella prospettiva del Trattato di Lisbona un analisi sulle fonti del diritto nell ottica della fase ascendente e discendente , p. 72

ss., Giappicchelli, 2008. Vedasi anche Ruzza C. in Libro Bianco sulla governance europea:

nuove prospettive comunitarie dell autonomia trentina a cura di Toniatti R., p. 18 ss.

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Guariello F., op. cit., p. 513.

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Art. 12; in origin e il riferim en to era esclusivam en te rivolto alle organ izzazion i n on governative.

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in vece con tin uare a favorire il processo di sen sibilizzazion e al problem a della discriminazione in materia retributiva e un

cam biam en to d'approccio pubblico coin volgen do, per quan to possibile, tutte le orze in teressate a livello pubblico e privato. Il dialogo tra le parti sociali potrebbe forn ire, a questo proposito, un im portan te con tributo. 344 Dato questo

ricon oscim en to la Com m ission e in vita gli Stati m em bri a creare e ad in cen tivare il ruolo degli organ ism i di parità, il dialogo sociale, il dialogo con le organ izzazion i n on govern ative, n on ché a sviluppare idon ee politiche di prevenzione delle discriminazioni345.

L apertura com piuta dalle direttive del 20 0 0 e successivam en te con ferm ata con la direttiva 20 0 6/ 54 n ei con fron ti della società civile trova giustificazion e n ell attività di lobby che questa esercita presso le istituzion i com un itarie e quelle n azion ali in grado di in dividuare m odalità di tutela del sin golo discrim in ato, in quan to parte di un gruppo svan taggiato, rappresen tato a sua volta da gruppi di interesse. In oltre divien e forte la percezion e secon do cui la parità di trattam en to uom o don n a può essere più facilm en te raggiun ta tram ite il ricorso con giun to a m isure n orm ative, ch e peraltro si son o dim ostrate complessivamente in sufficien ti, e politiche di accom pagn am en to tram ite il ricorso a strumenti di soft law, programmi di sensibilizzazione, volti a coinvolgere soggetti pubblici, privati, le associazion i, il m on do del lavoro, a politiche di

mainstreaming, ad attività di raccolta dati346.