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Dalle tecniche di normazione hard law a quelle di soft law

6. Il legislatore italiano e la direttiva 2006/54.

La direttiva 20 0 6/ 54 in dica il 15 agosto 20 0 8443 quale term in e per il recepim en to, tuttavia con sen te il differim en to di un an n o ove n ecessario per ten ere con to di particolari difficoltà .

Al m om en to in cui si scrive è al vaglio del Sen ato444 lo sch em a di legge com un itaria per l an n o 20 0 8 n el quale è con ten uta an che la delega al Govern o per il recepim en to della direttiva 20 0 6/ 54, pertan to n on solo il term in e n on è stato rispettato, m a n ei lavori preparatori di predisposizion e dello schem a di delega n on vien e dato atto di quali sian o le particolari difficoltà che giustifican o un o slittamento dei termini445.

Attualm en te il con testo della n orm ativa italian a vede in vigore il d.lgs. 145/ 0 5 che recepisce la direttiva 20 0 2/ 73446 che segue le in dicazion i del legislatore com un itario am plian do l oggetto del applicazion e della disciplin a an tidiscrim in atoria n on solo al lavoro subordin ato447, m a al lavoro in ogn i sua form a subordin ata, auton om a o in qualsiasi altra form a. In oltre il divieto di discrim in azion e si riferisce n on solo all accesso al lavoro, all orien tam en to profession ale, alla form azion e, perfezion am en to e aggiorn am en to profession ale, m a an ch e all affiliazion e e all attività in un organ izzazion e di lavoratori o datori di

443

Art. 33 della direttiva 2006/54

444

Disegn o di legge Atto Sen ato n . 10 78 -A Disposizioni per l'adem pim ento di obblighi deriv anti dall'appartenenza dell'Italia alle Com unità europee - Legge com unitaria 20 0 8 . Un a critica è già stata m ossa in quan to il term in e in dicato dalla direttiva si riferisce all atto del recepim en to, m en tre quello in dicato n ello schem a di legge delega si riferisce all em an azion e del decreto legislativo, ciò comporta che di fatto il termine indicato dal legislatore comunitario non sarà rispettato.

445

Attualmente pendono innanzi alla Commissione due procedure di infrazione, n. 2006_4917 e 2006_2535, per non corretto recepimento della direttiva 2002/73.

446

Direttiva, com e si è detto, che m odifica a distanza di ven t an n i la direttiva 76/207/C.E.E.

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lavoro, o in qualun que organ izzazion e i cui m em bri esercitin o un a particolare professione e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni448.

Tuttavia nel dettato del decreto legislativo manca del tutto il riferimento al gen der m ain stream in g, m en tre la direttiva in dicava espressam en te che gli Stati m em bri ten gon o con to dell obbiettivo della parità tra gli uom in i e le don n e n el form ulare e attuare le leggi, regolam en ti, atti am m in istrativi, politiche e attività 449. Il riferim en to al gen der m ain stream in g è rin ven ibile sia n ella direttiva 20 0 2/ 73, sia n ell art. 28 della successiva direttiva 20 0 6/ 54; si con fida che in fase di recepim en to di quest ultim a il legislatore ten ga in debita con siderazion e l om ission e del 20 0 5 e provveda a colm are la lacun a.

Om ission e che lascia assai perplessi450in quan to il gen der m ain stream in g ha lo scopo di in form are leggi, regolam en ti, atti am m in istrativi, politiche ed attività all obbiettivo della parità tra gli uom in i e le don n e.

Ulteriore m an can za è rin ven ibile n ell om esso riferim en to all in vito operato n ella direttiva 20 0 2/ 73 all art. 8 ter. rivolto agli Stati m em bri di in coraggiare il dialogo sociale, al fin e di prom uovere il prin cipio della parità di trattamento.

Nel 2006 il legislatore italiano adotta il d.lgs.198, noto come il codice delle pari opportun ità con il chiaro in ten to di forn ire un in quadram en to organ ico della materia451.

L art. 1 par 2 forn isce la defin izion e di discrim in azion e diretta com e qualsiasi atto, patto o com portam en to che produca un effetto pregiudizievole discrim in an do le lavoratrici o i lavoratori in ragion e del sesso, e com un que, il trattam en to m en o favorevole rispetto a quello di un altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazion e an aloga . Ebben e m olte critich e son o state m osse in quan to il legislatore si è lim itato a ripren dere la defin izion e data dalla legge 125/ 91 sen za ten ere in alcun a con siderazion e n é le defin izion i forn ite con le

448

Tale am pliam en to è stato introdotto dal d.lgs. 145/ 0 5 che m odifica l art. 1 c. 3 della l. 903/77.

449

Defin izion e che n on coin cide con quella proposta in origin e dal Parlam en to e dal Con siglio, COM (20 0 0 ) 334 def., che in dividuava a carico degli Stati un ruolo più attivo, in dividuan doli com e destin atari dell in troduzion e di m isure n ecessarie a con sentire di prom uovere attivam en te e visibilm en te gli obbiettivi della parità di trattam en to tra gli uom in i e le don n e, integrandole, in particolare, in tutte le leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

450

Guaglianone L., in Il nuov o diritto antidiscrim inatorio , a cura di Barbera M., 283.

451

Esigen za sim ile a quella che ha portato il legislatore europeo all adozion e della direttiva 2006/54.

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direttive 20 0 0 / 43 e 20 0 0 / 78452, n é la defin izion e, peraltro uguale, della direttiva 20 0 2/ 73 n ella parte in cui vi è il riferim en to al criterio per in dividuare la discrim in azion e diretta e cioè allorché un a person a sia trattata m en o favorevolm en te in base al sesso di quan to un altra sia, sia stata o sarebbe trattata in un a situazion e an aloga 453.

Pertan to, attualm en te, n on si può far altro che con fidare n ella sen sibilità del legislatore in sede di recepim en to della direttiva 20 0 6/ 54, e n ella volon tà di m odificare la n orm ativa in tern a provveden do ad adottare un a n ozion e di discriminazione più estesa.

Pertanto si può dire che il legislatore italiano non solo sia in vistoso ritardo nel recepimento della direttiva del 2006, ma che di fatto operi una sorta di resistenza passiva nei confronti di quelle che sono le influenze comunitarie o omettendo di recepire piccole parti di definizioni, così come è avvenuto per la discriminazione diretta, oppure dimenticando completamente il ruolo e l importanza che hanno assunto negli ultimi dieci anni il mainstreaming, ed il dialogo sociale. Attualmente non è dato conoscere quali saranno le future determinazioni del legislatore nei confronti della direttiva 2006/54, e soprattutto non è dato sapere se l occasione da questa fornita sarà utilizzata per integrare le definizioni date nel Codice delle pari opportunità, ed il richiamo al dialogo sociale, ovvero come momento di riflessione nei confronti sulle importanti novità in sede europea degli ultimi anni, ovvero, come più di frequente accade con il legislatore dei tempi recenti, per provvedere ad un veloce recepimento omettendo la necessaria coordinazione con la normativa interna.

Dallo studio compiuto emerge con chiarezza come a livello comunitario si stia affermando la convinzione della necessità di non devolvere ai soli strumenti giuridico-sanzionatori il raggiungimento del principio di uguaglianza tra uomini e donne, obbiettivo che per l Unione europea non può rimanere vincolato alla sola

452

Sussiste discrim in azion e diretta quan do, a causa della sua razza od origin e etn ica, un a person a è trattata m en o favorevolm en te di quan to sia, sia stata o sarebbe trattata un 'altra in un a situazion e an aloga . Art. 2. par. 2 lett a) di en tram be le direttive.

453

In tal senso fortem en te critico per la scelta del legislatore in tern o, vedasi le osservazioni rese da Favilli C. in Il Codice delle Pari Opportunità , a cura di De Marzo G., op. cit. 133 ss. In sen so con trario Guaglian on e L., in Il nuov o diritto antidiscrim inatorio , a cura di Barbera M, op. cit., 263, Secon do l autrice la scelta operata perm ette di non lasciare eccessivo spazio alla libera valutazione dei giudici, con il rischio di am pia discrezion alità n ell esam e di casi analoghi.

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sfera giuslavoristica, ma deve essere raggiunto attraverso un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, attraverso l utilizzo di strumenti di hard law e di soft law e deve permeare di sé tutti i settori della vista istituzionale e sociale, in un ottica di gender mainstreaming.

Nel contesto italiano, invece, è stata rilevata una sorta di resistenza passiva nei confronti di queste sollecitazioni comunitarie, vuoi ignorando qualsiasi riferimento in fase di recepimento della dir. 2006/54, al mainsttreaming,vuoi con qualche timido riconoscimento al dialogo sociale, che però non vede concretizzarsi, sopratttutto a livello locale l individuazione di strumenti atti al conseguimento della parità di genere, vuoi con un approccio prevalentemente giuslavoristico, sicchè con rammarico si evidenzia la tendenza a rilegare la problematica al contesto giuslavoristico e all organizzazione interna dell impresa. Alla luce della complessità della società moderna, nonché delle necessità di modificare i processi normativi europei tradizionali in un Europa a 27 diviene di primaria importanza a livello comunitario e a livello interno accompagnare gli strumenti giuridici-sanzionatori a forme di regolamentazione più flessibili, quali quelli individuati dalla soft law, coinvolgendo tutti i settori della vita sociale, politica, e tutti i soggetti siano essi istituzionali e non istituzionali.

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