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Dalle tecniche di normazione hard law a quelle di soft law

2. La posizione della Corte Costituzionale.

Nei prim i an n i di attività della Corte è possibile riscon trare l adesion e ad un in terpretazion e restrittiva dell art. 3 che esclude qualsiasi sin dacato sulle differen ziazion i operate dalla legge, ad eccezion e di quelle rien tran ti n ei divieti di cui all art. 3 Cost., ed in quan to tali illegittim e.

Nella sen ten za 28 del 1957409, l Avvocato Gen erale afferm a che l'art. 3

della Costituzion e n on ha n atura precettiva e che l'art. 3 c.1. proclam a

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In tal sen so Strazzari D., op.cit., 47 ricorda la posizione secon do cui le specificazion i con ten ute n ella secon da parte dell art. 3 c.2 n on posson o essere elevate dalla legge ad elem en to o a con dizione della propria applicazione o vigen za, n é che la legge possa distin guere i cittadin i per questi caratteri. In sen so con trario Barbera M., in Discrim inazioni ed uguaglianza nel rapporto di lav oro , Giuffrè, 1991, 37 laddove afferm a che questa ricostruzion e ha privato i divieti di discrim in azione di ogn i valore diagn ostico circa il sign ificato che l ordin am en to costituzion ale attribuisce alle disuguaglian ze legate alle differenze n om in ative e nel tem po è ven uta m en o la possibilità di distin guere situazion i giuridicam en te rilevan ti e discrim in azion i giuridicam en te illecite.

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In tal sen so vedasi Rom agnoli U., Art. 3 in Com m entario brev e della Costituzione , e Cerri A., Uguaglianza ( principio costituzionale di ) Enc. Giur., 1994.

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l'uguaglian za dei cittadin i davan ti alla legge, m a n on l'uguaglian za della legge per situazion i diverse, rim esse al libero apprezzam en to del legislatore , m en tre la Corte statuisce che n on è con cepibile che il prin cipio di eguaglian za dei cittadin i davan ti alla legge, san cito dall'art. 3 della Costituzion e, debba in ten dersi n el sen so che il legislatore n on possa dettare n orm e diverse per regolare situazion i che esso con sidera diverse, adeguan do così la disciplin a giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, anche al fine di conseguire i risultati additati dal secondo com m a dello stesso art. 3. La valutazion e della rilevan za delle diversità di situazion i in cui si trovan o i soggetti dei rapporti da disciplin are n on può n on essere riservata al potere discrezion ale del legislatore, salva l'osservan za dei lim iti stabiliti n el prim o com m a dell'art. 3 della Costituzion e, ai sen si del quale le distin zion i di sesso, di razza, di lin gua, di religion e, di opin ion i politiche e di con dizion i person ali e sociali n on posson o essere assun te quali criteri validi per la adozion e di un a disciplin a diversa. Fin o a quan do tali lim iti sian o osservati e le norm e sian o dettate per categorie di destin atari e n on ad person am , ogn i in dagin e sulla corrispon den za della diversità di regolam en to alla diversità delle situazion i regolate im plicherebbe valutazion i di n atura politica, o quan to m en o un sin dacato sull'uso del potere discrezion ale del Parlam en to, ch e alla Corte costituzion ale n on spetta esercitare .

Successivam en te la Corte com in cia m odifica la propria posizion e ricon oscen do alla luce dell art. 3 Cost. il divieto di discrim in azion i arbitrarie. Con la sen ten za 9/ 8 1410 i giudici di Palazzo Spada si pron un cian o per la fon datezza

della question e in quan to è la diversità di sesso, in palese con trasto con l'art. 3 Cost., che giustifica il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che n e determ in aron o l'in validità, rispetto alla con dizion e riservata alla vedova dalle n orm e im pugn ate,

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La Corte era chiamata a pronunciarsi circa il rifiuto nei confronti di un vedovo di vedersi ricon oscere la reversibilità della pensione di guerra diretta , di cui godeva la defun ta m oglie quale in fortun ata civile di secon da categoria. Il Con siglio di Stato sollevava la question e di illegittim ità costituzionale an che dell art. 3 riten en do, tra l altro, che la m otivazion e addotta a giustificazione del diniego - poggian te sulla circostanza che n ella realtà sociale la m inore probabilità che sia il m arito an ziché la m oglie a dipen dere econ om icam en te dal con iuge - n on possa essere con divisa in quanto nonostante il carattere bellico della pensione, l'esperienza della ultima guerra mondiale non ha fatto distin zion e tra uom in i e don ne sia per quel che con cern e i protagon isti sia per quel che attiene alle vittim e, e per altro verso ritiene che com e "l'orien tam en to della Corte costituzion ale e quello politico-sociale odiern o ten don o ad elim in are ogn i norm a che lim iti i diritti della don na in quan to tale rispetto a quelli dell'uom o in quan to tale", "così nessun a n orm a costituzion ale o dottrin a politico-sociale in ten de afferm are che an aloghi prin cipi di eguaglian za non debban o essere seguiti n el sen so opposto ossia - in altri term in i - che n ella legge e n el diritto la don n a dev'essere uguale all'uomo ma l'uomo non può essere uguale alla donna".

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n é si può ricon oscere secon do la Corte m aggiore atten dibilità al rilievo, peraltro non convalidato da attendibili dati di esperienza, della minore frequenza di casi di vedovi di donne infortunate civili, decedute per le ripetute vicende.

Al principio di uguaglianza è stato affiancato il principio di ragionevolezza, un a sorta di giudizio a posteriori operato dal legislatore costituzion ale relativo ad un a valutazion e circa la coeren za logica della n orm a rispetto al testo n orm ativo o rispetto all ordin am en to m etten do in secon do pian o il dato oggettivo della disparità di trattamento.

Secon do Strazzari411 il criterio della ragion evolezza, com e param etro per

valutare la discrim in atorietà di un a scelta legislativa m ette in secon do pian o la valutazion e dell esisten za di un a disparità di trattam en to, n el sen so che tale m om en to, pur esisten te, n on appare, n el sin dacato sul prin cipio di uguaglian za autonomo, bensì strettamente funzionale alla valutazione dello scopo della legge. Un a legge, quin di, potrà essere con siderata discrim in atoria n ei con fron ti di un certo gruppo o categoria sociale n on tan to e n on solo perché quest ultim o è stato trattato in m odo differen te da un altro, m a perché tale distin zion e appare arbitraria e irragionevole alla luce delle finalità perseguite.

In tal sen so si è espressa la Corte con la pron un cia 62/ 94412 statuen do che

il prin cipio costituzion ale di uguaglian za n on tollera discrim in azion i tra la posizion e del cittadin o italian o e quella dello stran iero per quan to con cern e i diritti in violabili dell uom o 413

Com e eviden ziato n el paragrafo che precede, l in dicazion e dei fattori di discrim in azion e di cui all art. 3 c. 1 Cost. n on può con siderarsi esaustiva, m a potrebbe in trodurre un a sorta di presun zion e di irragion evolezza: laddove il legislatore utilizzi tali fattori com e param etri n orm ativi vi sarebbe la n ecessità di provare la non arbitrarietà della legge.

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Op. cit., 46.

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La Corte è chiam ata a pron un ciarsi su due ordin an ze del Tribun ale di Bergam o e una del Tribun ale di Rom a per violazione dell art. 3 Cost. della legge 39/ 90 n ella parte in cui im pon e al giudice proceden te di disporre, su richiesta dello straniero o del suo difen sore, l'im m ediata espulsion e nello Stato di appartenen za o in quello di proven ien za degli stran ieri extracom un itari sottoposti a custodia cautelare per un o o più delitti, con sum ati o ten tati, diversi da quelli in dicati nell'art. 275, terzo comma, c.p.p.

413

Con la sentenza 432/05 la Corte Costituzionale ha riten uto illegittim o l art. 8 c.2 l.r.1/ 0 2 della Region e Lom bardia laddove escludeva dagli aventi diritto i cittadini stran ieri, residen ti in Lombardia, e risultanti invalidi per cause civili. La Corte ha statuito che è legittimo, per il legislatore ordinario, in trodurre n orm e applicabili soltan to nei con fron ti di chi sia in possesso del requisito della cittadinan za o viceversa ne sia privo purchè tali da n on com prom ettere l esercizio di diritti fondamentali.

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L art. 3 c. 1 Cost. in dividua n on solo un gen erale prin cipio di uguaglian za, m a an che un prin cipio gen erare di n on discrim in azion e. Alcun i fattori di discrim in azion e son o esplicitam en te in dicati n ell articolo, m en tre altri fattori posson o ricevere tutela con tro la discrim in azion e tram ite il legislatore. Ciò che cam bia è il pun to di parten za: per le discrim in azion i che ricadon o n ei fattori di cui all art. 3 c.1 si presum e ab origin e l irragion evolezza della n orm a, per tutti gli altri risulta necessario operare attraverso il principio di ragionevolezza.