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Dalle tecniche di normazione hard law a quelle di soft law

5. La sentenza 49/03 a Costituzione variata.

Nel 20 0 1 son o en trate in vigore rispettivam en te le leggi costituzion ali n . 2 e 3, la prim a relativa all elezion e diretta dei Presiden ti delle Region i a Statuto speciale e delle Provin cia auton om e di Tren to e Bolzan o aven te il fin e di con seguire l equilibrio della rappresen tan za dei sessi, prom uoven do le con dizion i di parità per l accesso alle con sultazion i elettorali. La secon da m odificativa del Titolo V, in particolare per quan to qui di in teresse l art. 117 c.7 ai sen si del quale le leggi region ali rim uovon o ogn i ostacolo che im pedisce la pien a parità degli uom in i e delle don n e n ella vita sociale, culturale ed econ om ica e prom uovon o parità di accesso tra donne ed uomini nelle cariche elettive.

Con queste im portan ti m odifiche della Carta Costituzion ale vien e ricon osciuto alle Region i un ruolo attivo n ella rim ozion e degli ostacoli per il raggiun gim en to della parità, oserei dire un ricon oscim en to in capo alle Region i di attuazion e del prin cipio di uguaglian za sostan ziale, n on ch é un ruolo attivo n elle

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Secon do Pollicin o O., op. cit. 10 1, la decision e presa dalla Corte di Giustizia di lì ad un m ese da quella italian a è un atto di deferenza n ei con fronti del potere legislativo dei sin goli Stati m em bri le cui Corti, all epoca dei fatti di causa, risultavan o restie a legittim are il trattam en to preferenziale. Non ostan te ciò tra i pregi della sen tenza Kalanke vi è stato quello di avviare un dibattito a livello comunitario sullo strumento del trattamento preferenziale.

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scelte politiche di pari opportun ità in m ateria di elezion i region ali. A m odificare ulteriorm en te il quadro costituzion ale di riferim en to è in terven uta, di lì a poco la legge costituzion ale n . 1/ 20 0 3 ch e, all'origin ario art. 51 c.1. secon do cui tutti i cittadin i dell'un o o dell'altro sesso posson o accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in con dizion i di eguaglian za , ha aggiun to che a tal fin e la Repubblica prom uove con appositi provvedim en ti le pari opportun ità tra don n e e uom in i 437.

Con la decision e n . 49/ 20 0 3 la Corte Costituzion ale è chiam ata a pron un ciarsi, in virtù della question e sollevata dal Govern o, sulla di legittim ità della legge elettorale della Valle d Aosta laddove prevedeva la presen za obbligatoria di en tram bi i sessi n elle liste, sen za fissare alcun a percen tuale, e laddove prevedeva che in sede di verifica ven issero dichiarate in valide quelle liste in cui non erano presenti entrambi i sessi438.

An che la legge della Val d Aosta com e la preceden te legge oggetto della sen ten za 422/ 94 prevedeva un vin colo n ella form azion e delle liste elettorali im pon en do che en tram bi i sessi, an che con un solo espon en te, fossero presen ti n elle liste, a differen za della legge 8 7/ 91, oggetto della sen ten za 422/ 95 in cui si richiedeva la percentuale minima pari ad 1/3 del sesso sottorappresentato.

La Region e Val d Aosta, n el proprio in terven to, sosten eva che in relazion e alle n orm e im pugn ate si era di fron te a prevision i n orm ative con form i ai vin coli che derivan o da un a serie di strum en ti di diritto in tern azion ale, cui l'Italia ha aderito, e che ribadiscon o l'esigen za di un a tutela an ch e attiva della posizione della don n a, in particolare per quan to con cern e la rappresen tan za elettorale,

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Da ultim o la l. n . 90 / 20 0 4, con cern en te le elezion i dei m em bri del Parlam en to europeo, ai sen si della quale al m om en to della form azione delle liste elettorali, nessun o dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati .

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Il Govern o richiam a in toto, facen dola propria, la posizione della Corte Costituzion ale resa n ella sentenza 422/ 95, sostenedo peraltro che solo qualora la n orm a im pugn ata ven isse in terpretata com e n orm a preram en te propositiva, quasi un auspicio che ogn i lista sia form ata da conadidati di entrambi i sessi allora non sarebbe ravvisabile il contrasto costituzionale.

Secon do la Region e Val d Aosta si tratterebbe, in vece, di prevision i con form i ai vin coli che derivan o da una serie di strum en ti di diritto in ternazion ale, cui l'Italia ha aderito, e che ribadiscon o l'esigen za di un a tutela an che attiva della posizione della don n a, in particolare per quanto con cerne la rappresen tan za elettorale, richiam an do la con ven zion e sull'elim inazione di ogn i form a di discrim in azione nei con fron ti della donn a del 1979, e di prevision i coerenti alle n uove prospettive em ergen ti dalla Carta dei diritti fon dam en tali dell'Un ion e europea, adottata a Nizza il 7 dicem bre 20 0 0 , il cui art. 23 c.2 proclam a che il prin cipio della parità n on osta al m an tenim en to o all'adozion e di m isure che prevedan o van taggi specifici a favore del sesso sottorappresentato .

Da ciò si, secon do la difesa della Regione Val d Aosta che il quadro di riferim ento costituzionale, rispetto al quale van no collocate le n orm e region ali sottoposte al vaglio di legittim ità costituzionale, n on coin cide con quello vigen te al m om en to della sen ten za di illegittim ità costituzionale n. 422 del 1995.

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richiam an do la Con ven zion e sull'elim in azion e di ogn i form a di discrim in azion e n ei con fron ti della don n a del 1979, e di previsioni coeren ti alle n uove prospettive em ergen ti dalla Carta dei diritti fon dam en tali dell'Un ion e europea, adottata a Nizza il 7 dicem bre 20 0 0 , il cui art. 23 c.2 proclam a ch e il prin cipio della parità n on osta al m an ten im en to o all'adozion e di m isure che prevedan o van taggi specifici a favore del sesso sottorappresen tato .

Da ciò si ricava, secon do la difesa della Region e Val d Aosta, che il quadro di riferim en to costituzion ale, rispetto al quale van n o collocate le n orm e region ali sottoposte al vaglio di legittim ità costituzion ale, n on coin cide con quello vigente al momento della sentenza di illegittimità costituzionale n. 422 del 1995.

La Corte, torn a sui suoi passi e, pren den do atto del quadro in tern azion ale e delle recen ti m odifiche del testo costituzion ale439, n on ché dell'in erzia dei partiti

nell'attivarsi, su base volon taria dichiarava costituzion alm en te legittim o un vin colo legale rispetto alle scelte di chi form a e presen ta liste, riten en do di con seguen za con form e al n uovo quadro costituzion ale di riferim en to il perseguire com e effetto di legge quello ch e si auspicava potesse avven ire attraverso scelte statutarie e regolam en tari dei partiti i quali fin o ad ora - aggiun geva la Corte - n on han n o m ostrato gran de propen sion e a tradurle spon tan eam en te in atto con regole di autodisciplin a previste ed effettivamente seguite 440. In relazion e alle n ovità in trodotte con la riform a del Titolo V della

Costituzion e la Corte ha precisato che l art. 117 n on appare n em m en o tale da in cidere propriam en te, in m odo sign ificativo, sulla realizzazion e dell obbiettivo di un riequilibrio n ella com posizion e per sesso della rappresen tan za. In fatti, esso si esaurisce n ell im pedire che, n el m om en to in sui si esplican o le libere scelte di ciascun o dei partiti e dei gruppi in vista della form azion e delle liste, si attui un a discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di can didati ad esso apparten en ti. Le con dizion i di parità tra i sessi, che la n orm a costituzion ale richiede di rim uovere, son o qui im poste n ella m isura m in im a di un a n on discrim in azion e, ai fin i della can didatura, a sfavore dei cittadin i di un o

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Il vin colo che la n orm ativa im pugn ata introduce alla libertà dei partiti e dei gruppi che presentano le liste deve essere valutata oggi an che alla luce di un m utato quadro costituzion ale di riferim en to che si è evoluto rispetto a quello in vigore all epoca della pron un cia di questa Corte invocata dal ricorren te a sostegn o dell odierna question e di legittim ità costituzion ale .

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Il nuovo orientamento costituzionale è stato tenuto in considerazione dal legislatore con la legge l. n . 90 / 20 0 4, con cern en te le elezion i dei m em bri del Parlam ento europeo, secon do cui al m om en to della form azion e delle liste elettorali, n essun o dei due sessi può essere rappresen tato in m isura superiore ai due terzi dei can didati .

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dei due sessi. In defin itiva, ribadito che il vin colo resta lim itato al m om en to della form azion e delle liste, e n on in cide in alcun m odo sui diritti dei cittadin i, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chan ces delle liste dei can didati e delle can didate n ella com petizion e elettorale, n é sul carattere un itario della rappresen tan za politica, la m isura disposta può sen z altro riten ersi un a legittim a espression e sul pian o legislativo dell in ten to di realizzare la fin alità prom ozion ale espressam en te san cita dallo statuto speciale in vista dell obbiettivo di equilibrio della rappresen tan za .

In oltre ha m odo di correggere l errore, di cui prim a si è detto, che ha portato alla sovrapposizion e con cettuale tra la parità dei pun ti di parten za, in questo caso la presen za n elle liste, e l assicurazion e del risultato fin ale cioè l otten im en to del seggio. Afferm a, in fatti, che le disposizion i con ten ute n ella legge della Val d Aosta pur aven do l in ten to di favorire la rappresen tan za paritaria tra i sessi n on potevan o in alcun m odo essere con siderate m isure di disuguaglian za, e che le stesse stabilivan o un vin colo n on sull esercizio di voto o sull esplicazion e dei diritti dei cittadin i eleggibili, m a alla form azion e delle libere scelte elettorali, precluden do solo la possibilità di presen tare liste form ate da can didati dello stesso sesso.

Tuttavia la Corte con questa sen ten za è an cora lon tan a dall orien tam en to espresso con la sen ten za 10 9/ 93441, si lim ita piuttosto a forn ire un a sen ten za monito nei confronti di partiti e gruppi politici affinché gli stessi in sede statutaria si facciano carico di dare attuazione al principio della parità di trattamento.

Nel 20 0 5 con l ordin an za n . 39 la Corte ha l occasion e di torn are n uovam en te sul pun to grazie al ricorso presen tato dal Con siglio di Stato442, il

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In tal senso Pinotti C., op. cit., 491.

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La vicen da trae origin e dall'esito fin ale di un con corso per un posto di direttore del Museo di Bassan o del Grappa im pugn ato inn anzi il TAR del Veneto, dalla can didata n on vin citrice la quale lam en tava che l'espletam en to degli atti con corsuali ad opera di un a com m ission e tutta al m aschile, sarebbe avven uto in violazion e dell'art. 9 c.2, d.P.R. n . 48 7/ 1994 regolam ento recante n orm e sull'accesso agli im pieghi n elle pubbliche am m in istrazion i e le m odalità di svolgim en to dei con corsi, dei con corsi un ici e delle altre form e di assunzion e nei pubblici im pieghi in base al quale almeno 1/3 dei posti dei componenti delle commissioni di concorso deve essere riservato a donne.

Il Tribun ale am m in istrativo accoglieva il ricorso ed an n ullava gli atti concorsuali. Il Com un e di Bassan o del Grappa provvedeva ad eseguire la sen ten za licen zian do il vin citore e in cluden do in un a n uova com m ission e giudicatrice un com m issario di sesso fem m in ile. All esito alla rin n ovata procedura risultava vin citrice la can didata esclusa n ella prim a torn ata con corsuale annullata e il signore che era risultato vin cen te nella stessa occasion e e licen ziato successivam en te, appellava la sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto davanti al Consiglio di Stato.

Lo stesso dopo aver rilevato com e il regolam en to avesse il proprio fon dam en to n ormativo n ell'art. 61, lett. a), d.lgs. n . 29/ 1993, sollevava questione di costituzion alità in relazion e a tale disciplin a legislativa in quanto la n orm a si sarebbe scon trata con il prin cipio fon dam en tale di

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quale a fon dam en to delle proprie ragion i richiam ava l'approccio gen der blin d seguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 422/95. Secondo il Consiglio di Stato la disposizion e im pugn ata è tale da im porre la presen za di don n e per alm en o un terzo n elle com m ission i di con corso, con l asserita e irragion evole con seguen za che un a com m ission e risulterebbe legittim am en te com posta se form ata di sole don n e, m en tre sarebbe illegittim am en te com posta se form ata di soli uom in i. E an cora il Con siglio di Stato ritien e la n orm a in con trasto con il prin cipio di razion alità in quan to se il suo obbiettivo è quello di garan tire pari opportun ità tra uom in i e don n e per l accesso al lavoro ed il trattam en to sul lavoro, la pari opportun ità deve essere quella fin alizzata ad con seguim en to del posto di lavoro e non alla partecipazione alle commissioni esaminatrici.

La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso in quan to il Con siglio di Stato è risultato essere ferm o alla sen ten za del 94, e n on ha ten uto in debita con siderazion e n on solo la sen ten za n . 49/ 0 3 m a si è com pletam en te dim en ticato di valutare il caso di specie alla luce delle recenti modifiche dalla Costituzione.

Sicchè la Corte n elle sue m otivazion i richiam a in toto la decision e 49/ 20 0 3 e com pie un ulteriore passo avan ti proiettan do la legittim azion e dello strum en to del trattam en to preferen ziale form ulato in term in i n eutrali o bidirezionali, come era nel caso della normativa ad oggetto in quel giudizio, anche n ei con fron ti delle fattispecie n orm ative ch e, com e n el caso che si com m en ta, son o esplicitam en te w om en orien ted, per via della loro iden tificazion e ex an te, n ella en un ciazion e lin guistica sign ifican te, delle don n e com e dirette destin atarie della misura di favore.

Possiam o dire quin di che la Corte costituzion ale ha avuto m odo di m odificare la propria posizion e dan do rilievo, n ei tem pi più recen ti, agli orien tam en ti delle istituzion i com un itarie, e alle m odifiche in terven ute con il Titolo V, n on ostan te un a resisten za da parte del Govern o, soprattutto per quan to attien e la parità tra uom o e don n a in cam po elettorale, e un a resisten za dei tribun ali a ricon oscere l im portan za dell uguaglian za sostan ziale, e ad intrapren dere il passaggio da un o orien tam en to gen der blin de, ad un o bidirezion ale. La Corte, in oltre, ha an che ricon osciuto la difficoltà di lasciare al settore privato, inteso in senso ampio, e qui in particolare in riferimento ai partiti,

uguaglianza tra sessi, sancito in generale all'art. 3 c.1 Cost. e, per quanto riguarda l'accesso agli uffici ed alle cariche elettive, previsto dall'art. 51 Cost.

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il com pito di adottare m isure volte a perseguire la parità di trattam en to; settore che se n on adeguatam en te spron ato resta totalm en te in differen te alla n ecessità di adottare m eccan ism i idon ei al raggiun gim en to dell obbiettivo.