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IL CONTESTO EUROPEO.

3. Le novità introdotte con il Trattato di Amsterdam.

Gli an n i 8 0 del secolo scorso si caratterizzan o per un prim o tim ido approccio da parte delle istituzion i com un itarie alla problem atica della parità di trattamento fra gli uom in i e le don n e. In prim o luogo, all in dom an i della crisi in dustriale degli an n i 70 , di fron te alla crescita della disoccupazion e e dell in flazion e è risultato chiaro che l arm on izzazion e totale e la parificazion e verso l alto dei sistem i sociali eran o diven uti obbiettivi di im probabile raggiun gim en to. L Atto Un ico in troduce un a n uova base legale in tem a di politica sociale m odifican do l art. 118 A ( ora 137 TCE) preveden do il ricorso al sistem a di votazion e qualificata, abban don a l idea di arm on izzazion e n el progresso 158 per

ricorrere alla fissazion e progressiva dei requisiti m in im i. Pertan to l arm on izzazion e m in im a è defin itivam en te dissociata dall idea della ricerca della parificazione ai risultati protettivi del sistema sociale più avanzato159.

Di quegli an n i son o il prim o program m a d azion e com un itario ( 198 2- 198 5) ed il secon do (198 6-1990 ) con cui ven ivan o in dicati gli obbiettivi per il raggiun gim en to delle pari opportun ità e cioè: con solidam en to dell applicazion e

158

Treu T., L Europa sociale: problem i e prospettiv e in Dir. Rel. Ind., 2001, 307 ss.

159

In tal senso Giubboni S., Diritti sociali e m ercato , Bologna, 2003, e Barbera M., Dopo Am sterdam . I nuov i confini del diritto sociale com unitario , Brescia, 2000

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delle direttive, adozion e di n uovi strum en ti com un itari e revision e delle legislazion i in essere. Vien e, in oltre, adottata la raccom an dazion e sulla prom ozion e di azion i positive in favore delle don n e 160 , accolta con favore pur

n ella percezion e che l in terven to com un itario n on era an cora capace di in cidere concretamente sugli indirizzi di politica interna.

Di quegli stessi an n i è l adozion e della Carta com un itaria dei diritti sociali fon dam en tali dei lavoratori161, il cui n . 16 dichiara che la parità di trattam en to

tra uom in i e don n e deve essere garan tita. L'uguaglian za delle possibilità tra uom in i e don n e deve essere sviluppata. A tal fin e occorre in ten sificare ovun que sia n ecessario le azion i volte a garan tire l'attuazion e dell'uguaglian za tra uom in i e don n e, in particolare in m ateria di accesso al lavoro, di retribuzion i, di con dizion i di lavoro, di protezion e sociale, d'istruzion e, di form azion e profession ale e di evoluzion e delle carriere .

Ma è n ella secon da m età degli an n i 90 che l Un ion e Europea è particolarm en te attiva sia sul pian o in tern azion ale che sul pian o europeo n ell attuazion e del prin cipio di n on discrim in azion e. A livello in tern azion ale, l Un ion e Europea partecipa alla Con feren za delle don n e a Pechin o162, e fa proprio

il prin cipio del gen der m ain stream in g sul quale si torn erà in m odo più approfondito nel proseguo.

Lo stesso an n o il Con siglio adotta la Risoluzion e sulla partecipazion e equilibrata delle don n e e degli uom in i al processo decision ale 163; l an n o

successivo la Com m ission e adotta la com un icazion e In tergrare la parità di opportun ità fra le don n e e gli uom in i n ell in siem e delle politiche com un itarie 164 ,

160

Op.cit. n ota 8 9. La Raccom an dazion e indicava le azion i positive esclusivam en te in termini funzionali, limitandosi ad indicare le ragioni della necessità di adottare azioni di riequilibrio da parte degli Stati m em bri in favore delle don n e, in quanto le disposizion i n orm ative esisten ti in m ateria di parità di trattam en to, in tese a con ferire diritti degli in dividui, son o in adeguate per elim in are tutte le disparità di fatto, a m en o che n on sian o in traprese azion i parallele da parte dei govern i, delle parti sociali e degli altri enti in teressati, per con trobilan ciare gli effetti n egativi risultan ti per le don n e, n el cam po dell occupazione, degli atteggiam en ti, com portam en ti e strutture sociali

161

Adottata nel 1989.

162

Organ izzata dalla Nazion i Un ite e ten utasi n el 1995. In occasion e della Con ferenza in m erito alla prom ozione della don n a son o stati iden tificati dodici am biti che n e costituiscon o gli ostacoli e che quin di devon o essere oggetto di azion i specifiche: le don ne e la povertà; l istruzion e e la form azion e delle donn e; le don n e e la salute;la violen za con tro le donn e; le don ne nei con flitti arm ati; le don n e e l econom ia; le don ne, il potere e il processo decision ale; i m eccanismi istituzionali per la prom ozione delle don ne; i diritti um an i delle don ne; le don ne e i m ass m edia; le don n e e l am bien te, n on ché le don n e più giovan i .

163

Risoluzion e del Con siglio del 23.0 5.95. Nello stesso an n o il Con siglio adotta la Risoluzione riguardan te l uso dell im m agin e di uom in i e don n e nei m ass-media del 5.10.95.

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il cui pregio è stato quello di rilevare la riduttività del con siderare l azion e positiva quale un ica m isura idon ea per perseguire la politica di pari opportunità dichiaran do che l Un ion e europea stabilisce il prin cipio in base al quale la parità fra le don n e e gli uom in i gen der perspectiv e deve essere sistem aticam en te presa in con siderazion e in tutte le politiche e in tutte le azi0 n i com un itarie, sin dal momento della loro concezione e in maniera attiva e visibile165.

A distan za di un decen n io, possiam o dire che m erita un ricon oscim en to speciale l adozion e da parte della Spagn a della legge 3/ 0 7 per l uguaglian za effettiva di don n e e uom in i166 che propon e n el suo articolarsi un com plesso di

diritti e di doveri delle persone fisiche e delle persone giuridiche sia pubbliche che private, diretti a garan tire l effettività del diritto alla parità di trattam en to e di opportun ità, e ad in tegrare la dim en sion e di gen ere in tutto l ordin am en to giuridico167 . Di particolare pregio è stata l adozion e da parte della Spagn a di un a

strategia di gen der m ain stream in g, facen do proprie le in dicazion i com un itarie, volta a ren dere effettivo il prin cipio di uguaglian za di trattam en to in particolare attraverso l elim in azion e della discrim in azion e della don n a in qualun que circostan za o con dizion e si trovi, e in qualsiasi am bito della vita, politica, civile, lavoratici, econ om ica, sociale e culturale al fin e di realizzare un a società più democratica, più giusta, più solidale168.

Nello stesso periodo com in ciavan o i lavori della Con feren za in tergovern ativa in particolare in torn o a tre settori prin cipali, e cioè far m eglio percepire l'im portan za dell'Europa per i suoi cittadin i, fare in m odo che l'Un ion e fun zion i m eglio e prepararla all'am pliam en to, e con ferire all'Un ion e m aggiore capacità per un 'azion e estern a, alla quale ven iva affian cato il Gruppo di

165

Appare chiaro com e la Com m ission e qui segn i il superam en to dell azion e com un itaria predisposta sulla base di attività, azion i, e program m i com partim en tali, e faccia proprio quan to em erso a Pechin o 1995. Dal testo della com un icazion e appare chiaro che l in ten to della Commissione di promuovere le pari opportunità attraverso due ordini di interventi: il primo tramite il ricorso a specifiche azion i di sostegn o, il secon do con il ricorso a specifiche azion i di sostegno quali l occupazion e, i fon di sociali, la ricerca, l istruzion e, con siderati più sen sibili al tem a della discrim in azione per il gen ere. Con ciò si buttano le basi per un approccio che richiam a il mainstreaming e che verrà anche richiamato nel testo della direttiva 2006/54/CE.

166

Tale legge ha com e obbiettivo ex art. 1 di ren dere effettivo il prin cipio di uguaglian za di trattam en to e di opportun ità tra uom in i e don n e, m ediante l elim inazion e della discriminazione contro le donne in qualsiasi ambito di vita.

167

Relazione di accompagnamento alla legge, p. 16.

168

Per un approfon dim en to vedasi Rem iga V. La legge organica 3/ 0 7 per l uguaglianza effettiv a di donne e uom ini: un decisiv o passo in av anti della Spagna v erso la parità di genere , D.& L., 2007, 2, p. 345 ss.

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riflessione169 con il com pito di affron tare il tem a della prom ozion e dei valori

europei. Detti valori, base n ecessaria per la stessa costruzion e dem ocratica europea, n ecessitavan o, a parere del Gruppo di riflession e di un a proclam azion e solen n e, così com e i diritti fon dam en tali che, grazie alla giurispruden za, eran o già dal 1995 parte dei principi generali dell'Unione.

Nella proclam azion e solen n e dei valori europei il Gruppo di riflession e riten eva di dover in serire an che il prin cipio della parità di trattam en to fra uom in i e don n e, la n on discrim in azion e per m otivi di razza, religion e, preferen za sessuale, età o han dicap, l'espressa con dan n a del razzism o e della xen ofobia, nonché di prevedere una procedura ad hoc per la loro applicazione170.

In occasion e del Con siglio europeo di Firen ze n el giugn o 1996 pren deva corpo l'idea di in serire un a clausola gen erale di n on discrim in azion e171; tuttavia in

occasion e del Con siglio europeo di Am sterdam del giugn o 1997 il progetto di Trattato presen tava il prin cipio di n on discrim in azion e elaborato in m odo del tutto differente rispetto ai lavori del Gruppo.

La differen za di m aggior rilievo con siste n ell abban don are l'idea di proclam are ufficialm en te il divieto di discrim in azion e, preferen do in trodurre direttam en te un a disposizion e che descrive il m eccan ism o procedurale n ecessario per combattere queste forme di discriminazione.

Le n ovità in trodotte con il Trattato di Am sterdam em ergon o dal n uovo testo dell art. 2, ai sen si del quale la Com un ità ha, tra gli altri com piti, quello di prom uovere la parità fra uom in i e don n e172, e n ell art. 3 c. 2 secon do cui l azion e

169

Il Gruppo di riflession e istituito su in iziativa del Con siglio europeo di Corfù del giugno 1995 per partecipare alla preparazion e della Con ferenza in tergovern ativa, era com posto dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri.

170

Dal testo conclusivo dei lavori del Gruppo emerge che anche le forme di discriminazione poi inserite nell art. 13 eran o con cepite, in origin e, quali espressione di valori e diritti fon dam entali autonomi.

171

Si discuteva, in oltre, circa l opportun ità di in serire nella stessa disposizion e an che il divieto di discrim in azion e sulla base della razza, del sesso, della religion e, delle creden ze e opin ioni, degli han dicap, dell'orien tam en to sessuale e dell'età o se in vece elaborare disposizion i ad hoc. Il Con siglio europeo, ten uto con to delle osservazion i del Gruppo di riflessione in relazione ai m eccan ism i procedurali, riten eva che l'even tuale clausola gen erale di n on discrim inazione n on avrebbe avuto effetti diretti, in quan to necessitava l adozione di specifiche disposizion i.

172

"La Com un ità ha il com pito di prom uovere nell'in siem e della Com un ità, m edian te l'in staurazion e di un m ercato com un e e di un 'un ion e econ om ica e m on etaria e m edian te l'attuazion e delle politiche e delle azion i com un i di cui agli articoli 3 e 4, un o sviluppo arm on ioso, equilibrato e sosten ibile delle attività econ om iche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità fra uom in i e don n e, una crescita sosten ibile e n on in flazion istica, un alto grado di com petitività e di con vergen za dei risultati econ om ici, un elevato livello di protezion e dell'am bien te ed il m iglioram en to delle qualità di quest'ultim o, il m iglioram en to del ten ore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra stati membri."

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della Com un ità m ira ad elim in are le in eguaglian ze n on ch é a prom uovere la parità fra uom in i e don n e .

Secon do Pollicin o173, alla luce delle n uove m odifiche il prin cipio di

uguaglian za effettiva, portatore della parità di fatto diven ta n on solo un fin e specifico della Com un ità ( ex art. 2 ) m a an che un vin colo con form ativo dell attività degli organ i com un itari a tutti i livelli dell azion e europea ( art. 3 c. 2 ). Il prin cipio di uguaglian za, per usare le parole del Pollicin o, n on si esaurisce n el carattere statico tipico del divieto di discrim in azion e quale elim in azion e delle disuguaglian ze, m a si arricchisce, propositivam en te di un obbligazion e positiva da parte dei poteri pubblici com un itari .

Per la prim a volta, quin di, trova ricon oscim en to il prin cipio della parità fra uom o e don n a quale prin cipio gen erale ed ispiratore dell'attività della Comunità, non limitando più la sua applicazione al solo mercato del lavoro.

Da un a lettura del titolo XI del Trattato appare eviden te il ruolo n uovo attribuito alla Com un ità europea: si passa da un ruolo di prom ozion e e coordin am en to dell'attività degli Stati m em bri in politica sociale e dell'istruzion e, ad un ruolo di sostegn o delle attività n azion ali, n on ché alla possibilità di un intervento diretto174.

In questo con testo, i m utam en ti direttam en te collegati alla parità di retribuzion e son o tre: il prim o con siste n ell in gresso dei diritti sociali attraverso il richiam o alla Carta sociale europea del 1961 ed alla Carta com un itaria dei diritti dei lavoratori del 198 9 operato n ell art. 136175; richiam o che in dica le lin ee

direttrice della futura attività della Com un ità e degli Stati Mem bri176 sebben e i

diritti sociali en trin o, n ell ordin am en to giuridico com un itario, com e in teressi sociali oggettivi sia pur di ran go fon dam en tali e n on com e posizion i soggettive direttam en te giustiziabili 177.

173

Op. cit. p.128.

174

L'attribuzion e alla Com un ità europea di com peten ze sem pre più am pie e a carattere gen erale trova riscon tro an che n el ruolo sem pre più decisivo che il Parlam en to è chiam ato a svolgere attraverso il ricorso alla procedura di codecisione.

175

La prim a afferm a il diritto all'uguaglian za di opportun ità e di trattam en to n el settore dell'occupazione, sen za discrim in azion i fon date sul sesso, e in vita ad adottare m isure per garan tire e prom uovere l'attuazion e di detto prin cipio n on ché per superare diseguaglian ze di fatto; m en tre la secon da dichiara il prin cipio della parità di trattam en to tra uom in i e donn e preveden do l'adozion e di azion i per la sua attuazione an che in m ateria di accesso al lavoro, di retribuzion i, di con dizion i di lavoro, di promozioni, di formazione professionale.

176

Rapporto del Comintato Simitis, op. cit.

177

Giubbon i S., Diritti sociali e m ercato, la dim ensione sociale dell integrazione europea , Mulino, Bologna, 2003, p.135.

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Si può afferm are dun que, che i diritti sociali con il Trattato di Am sterdam sian o giun ti ad un em an cipazion e dalla fun zion e an cillare che n el corso del processo di in tegrazion e europea han n o sem pre avuto rispetto alle libertà econ om ich e per acquisire un auton om ia fun zion ale quale riflesso di un a n uova dignità costituzionale178.

Il secon do m utam en to è dato dall art. 137 che in dividua gli specifici strum en ti n ecessari alla realizzazion e degli obiettivi gen erali posti di cui all art. 136, in dican do alcun i settori, tra cui quello della parità tra uom in i e don n e n el m ercato del lavoro e n el trattam en to sul lavoro, n ei quali la Com un ità può "sosten ere e com pletare" l'azion e degli Stati m em bri, an ch e mediante l'em an azion e di direttive del Con siglio e in cui può favorire la cooperazion e fra di essi.

Da ultim o l art. 141 che, n ella sua parte già esisten te, resta sostan zialm en te in variato se n on per l in serim en to della dicitura "o per un lavoro di pari valore" alla fin e del prim o com m a179.; m en tre vien e in serito il 3 com m a che attribuisce al

Con siglio la com peten za ad adottare m isure fin alizzate all'applicazion e del prin cipio delle pari opportun ità e della parità di trattam en to tra uom in i e don n e per l'occupazion e e l'im piego, in cluso an che il prin cipio della parità di retribuzioni180.

È opportun o osservare com e gli atti che il Con siglio è com peten te ad adottare ex art. 141 si distin guon o rispetto quelli in dicati dall art. 137: il prim o prevede in capo al Con siglio la possibilità di adottare "m isure" n on specificamente definite, il secondo richiama le sole direttive.

In oltre il prin cipio della parità di trattam en to vien e esteso a qualsiasi m om en to del rapporto di lavoro, oltre a quello retributivo, circostan za questa ch e trova la sua giustificazion e n ell evoluzion e con cettuale che lo stesso ha avuto n egli

178

In tal senso si esprim on o Adin olfi A. Le innov azioni previste dal Trattato di Am sterdam in tem a di politica sociale , in Dir. Un . Eur., 1998 , 563 ss.; Barbera M., Dopo Am sterdam . I nuov i confini del diritto sociale com unitario , Prom odis, Brescia, 20 0 0 , e Pollicino O. op. cit.

179

In preceden za il riferim ento era solo alla pari retribuzion e per un o stesso lavoro; la form ula è stata riten uta essen ziale per l'elim in azion e delle discrim in azion i in dirette; in oltre il legislatore com un itario n on ha fatto altro che recepire un a form ula già presen te n ella Con ven zion e OIL n. 100 del 29 giugno 1951 e nella direttiva CEE 75/117.

180

Vedasi in tal sen so Greco S. N uov i sv iluppi in m ateria di tutela dei diritti fondam entali in Riv. it. dir. pubbl. com m ., 1998 , p. 1369 ss.; la dir. 20 0 6/ 54/ CE al 4 consideran do dichiara espressam ente che l art. 141 par. 3 del Trattato forn isce orm ai un a base giuridica specifica per l adozione di provvedim en ti com un itari volti ad assicurare l applicazion e del prin cipio delle pari opportun ità e della parità di trattam en to in m ateria di occupazione e di im piego, com preso il prin cipio della parità delle retribuzion i per un o stesso lavoro o per un lavoro di pari valore .

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atti di diritto derivato, peraltro adottati ai sen si dell art. 253, e n elle pron un cie della Corte di Giustizia.

L art. 141 c. 4 afferm a, fin alm en te, la com patibilità con il prin cipio di uguaglian za delle cosiddette azion i positive; gli Stati m em bri son o autorizzati ad adottare m isure che accordin o van taggi specifici al sesso sottorappresen tato in