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4. PROGETTI DI RIFORMA

4.1 IL DIBATTITO CULTURALE E PARLAMENTARE

Sebbene il Right to Silence venga definito come cornerstone 82 (pietra angolare) dell’intero sistema processuale anglosassone, ed abbia trovato proprio nel Regno Unito un terreno fertile per la sua precoce nascita ed evoluzione, il dibattito riguardo la sua portata applicativa ha da sempre avuto grande rilevanza.

In un sistema accusatorio, è segnatamente la natura di right e non quella di privilege a poter essere assunta come qualificazione giuridica del silenzio. In effetti, la chiave di volta del processo accusatorio non è costituita tanto dal privilege against self-

incrimination, che si riduce ad una exclusionary rule, quanto dal right to silence dell'indagato davanti alla polizia o ad altra autorità

inquirente83.

A partire dagli anni ’70, si sono susseguite tutta una serie di opinioni dottrinali contrastanti, tra chi vedeva nel diritto al silenzio un valore fondamentale da tutelare e chi, al contrario, ne proponeva l’abolizione.

Nel dibattito riguardante, in senso ampio, la portata applicativa da attribuire a tale diritto, si contrappongono tradizionalmente i

82 Vedi ad esempio, R. CROSS, Right to Silence and the Presumption of Liberty,

Sacred Cow of Safeguard of Liberty,1970, in JSPTL, pg. 66 ss.; J. WOOD, A.

CRAWFORD, The Right of Silence: The Case for Retention, London, 1989. 83 Cfr A.M. CAPITTA, op.cit., pg. 248.

due filoni dottrinali dei garantisti e dei giustizialisti, caratterizzati da presupposti e finalità che si muovono in direzioni diametralmente opposte.

Secondo i primi, i libertarians, il diritto al silenzio rappresenta una delle garanzie fondamentali poste a salvaguardia di qualsiasi individuo nei rapporti con l’autorità. In particolare, nonostante esso si presti a tutelare sia l’indagato nella fase investigativa, sia l’imputato in quella processuale, i garantisti sostengono che risieda proprio nella vulnerabilità del primo la sua ragion d’essere. Ed è infatti l’indagato a trovarsi in una fase processuale dove sono predisposte minori garanzie, e nella quale, pertanto, il diritto al silenzio, assume ancora maggior rilevanza al fine di evitare che egli incorra in dichiarazioni autoincriminanti.

I garantisti, a differenza dei giustizialisti, negano l’assunto secondo cui il diritto in questione costituirebbe un baluardo a favore dei soli colpevoli. A suffragare questa posizione, dati statistici dimostrano come la percentuale di coloro che si avvalgono della facoltà di non rispondere sia molto bassa, e risulta impossibile che solo costoro corrispondano ai reali colpevoli.

Gli utilitarians , ritengono, dunque, che tutelando la libertà di autodeterminazione e la privacy delle persone indagate e conferendo significato pratico alla presunzione di innocenza, il

Right to Silence assuma il rango di elemento portante di tutto il

sistema accusatorio inglese84.

84 Cfr A.M. CAPITTA, op.cit., pg. 248, Vedi anche D. DIXON, The Right of

Gli utilitarians, al contrario, propongono l’abolizione di tale diritto, in quanto lo considerano solo un inutile ostacolo alla repressione del crimine. Essi, sulla scorta delle teorie benthamiane, ritengono che un soggetto non colpevole non tragga nessun vantaggio dalla facoltà di tacere. L’imputato, se innocente, ha, piuttosto, tutto l’interesse a rendere noti i fatti a sua discolpa85. A tal proposito Bentham si è espresso in modo molto diretto, asserendo che “innocence claims the right of speaking,

as guilt invokes the privilege of silence”86. Egli, considerando l’interrogatorio "the most efficient, and [in case of doubt] the

indispensable, instrument for the extraction of truth’’87 , riteneva che l’imputato che si fosse avvalso del suo diritto al silenzio avesse qualcosa da nascondere (have something to hide) e affermava pertanto, che ‘‘between delinquency on the one hand, and silence

under enquiry on the other, there is a manifest connection; a connection too natural not to be constant and inseparable.’’ 88. In modo similare il giudice Henry Friendly sosteneva che “ no proof has been offered

that the privilege indeed protects the innocent and that on balance the privilege so much more often shelters the guilty and even harms the

Reform of the Criminal Law: Investigating Crime and Apprehending Suspects: Police Powers and Citizen’s Rights, Sydney, 19-23 March 1989, pg.12.

85 Cfr V. PATANÈ, op.cit., pg. 290.

86 J. BENTHAM, Treatise on Evidence, pg. 241.


87 JOHN BOWRING, The Works Of Jeremy Bentham, Edimburgh,1818, Vol. 11. 88Tra la delinquenza da un lato e il silenzio sotto inchiesta dall'altro, c'è una

connessione manifesta; una connessione troppo naturale per non essere costante e inseparabile” cit., JOHN BOWRING, The Works Of Jeremy Bentham, Vol. 7, Edimburgh, 1818, pg. 446

innocent that [...] it’s occasional effect in protection of the innocent would be an altogether insufficient reason.”89 .

Tuttavia, la principale critica che i giustizialisti muovono al diritto al silenzio riguarda la sua collocazione tra i diritti fondamentali. Ritengono, infatti, che esso sia solo un retaggio storico, nato e maturato in un contesto legislativo diverso e non più giustificabile. Il sistema processual penalistico attuale, sarebbe infatti capace di sopperire alle carenze degli anni passati senza la necessità di mantenere in vita questo antico istituto. Il sistema di giustizia penale viene infatti concepito come uno strumento di accertamento della verità, e il diritto al silenzio non contribuisce ad accrescere la sua qualità ed efficienza.

Queste posizioni dottrinarie rispecchiano le due fazioni presenti all’interno delle Commissioni governative che, a partire dagli anni 70, si sono alternate proponendo talvolta l’abolizione, talvolta il mantenimento del diritto al silenzio. Anni di dibattiti e proposte di riforma sono poi culminati nell’emanazione del primo atto che continiene una reale limitazione del Right to

Silence: il Criminal Justice and Public Order Act del 1994. La

modifica legislativa introdotta nel 1994 sembra rimettere in discussione i capisaldi del sistema processual penalistico inglese e rappresenta, dunque, una conclusione legislativa ma non

89 “Non è stata fornita alcuna prova riguardo il fatto che il privilegio, in realtà,

protegga gli innocenti, piuttosto che, invece, coprire i colpevol a discapito degli stessi [...] Anche se questo fosse un effetto occasionale nella protezione degli innocenti sarebbe un motivo assolutamente insufficiente” cit., FRIENDLY, The Fifth

Amendment Tomorrow: The Case for Constitutional Change, in U. Cin. L. Rev., 1968,

politica e dottrinaria.