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3. L’EVOLUZIONE NORMATIVA

3.2 IL CRIMINAL EVIDENCE ACT DEL 1898: LA

Nei procedimenti di common law, sul finire del XIX secolo, in virtù del principio del right not to be questioned e del right to silence, emersi a causa della “long – standing adversion” alle interrogazioni forzate e all’utilizzo della tortura da parte della Star Chamber, si era creata una situazione in cui l’imputato non poteva essere chiamato a rispondere ad alcuna domanda, o a rendere alcuna dichiarazione, salvo che non lo desiderasse egli stesso. A maggior garanzia dell’imputato, venne inoltre stabilito che il giudice dovesse renderlo consapevole, sin dalla primary examination, dell’inesistenza di un obbligo in tal senso e della possibilità che le dichiarazioni eventualmente rese potessero, in seguito, essere utilizzate contro di lui.

La situazione è notevolmente mutata con l’emanazione del

Criminal Evidence Act nel 1898 54 , che è stato definito “ a mayor

landmark which made the defendant a competent, but not compellable witness in his own trial “ 55.

Per mezzo di tale atto, infatti, da un lato, è stata ribadita la piena libertà dell’imputato di non rilasciare dichiarazioni, o di rilasciarne in via informale, dall’altro è stata riconosciuta al medesimo, la facoltà di deporre in veste di testimone per la

54 L’atto pubblicato per la prima volta nel 1898, è ancora in vigore, salvo modifiche marginali.

55 “un punto di riferimento, che ha reso l’imputato un testimone competente, ma non

difesa, quindi sotto giuramento, e con tutti i rischi impliciti nella

cross examination 56.

In questo modo venne legittimato l'istituto della testimonianza volontaria, per mezzo del quale, è possibile notare come la regola tradizionale del Right not to be questioned si colori di contorni meno preclusivi per la difesa, poiché diventa possibile acquisire, attraverso l'esame e il controesame dell'imputato, la prova a discarico di fatti che il più delle volte non sarebbero potute essere oggetto di cognizione per la mancanza o l'inidoneità degli altri mezzi di prova.

Nel contesto delle dichiarazioni giurate dell'imputato e, quindi, intrinsecamente alla struttura dell'atto testimoniale si collega il

Privilege against self incrimination, il quale acquista una

collocazione differente rispetto all'originario privilege, storicamente collegato all'abolizione del giuramento ex officio. Alla base dell'esercizio di tale principio nel processo inglese della fine dell'800 sta, dunque, la volontarietà nel rendere la deposizione sotto giuramento57.

In primis, l’atto stabilisce che l’imputato è libero di scegliere di

testimoniare per la difesa ma non può essere costretto a deporre in giudizio contro la propria volontà, essendo preclusa qualsiasi possibilità per il prosecutor di obbligarlo a prestare testimonianza:

“Every person charged with an offence, shall be a competent witness for

56 Cfr V. GREVI, op.cit., pg. 78. 57 A.M. CAPITTA, op.cit., pg

the defence at every stage of the proceedings, whether the person so charged is charged solely or jointly with any other person. Provided as follows:

a) A person so charged shall not be called as a witness in pursuance of this Act except upon his own application;

b) The failure of any person charged with an offence to give evidence shall not be made the subject of any comment by the prosecution;

c) Nothing in this Act shall affect the right of the person charged to make a statement without being sworn.58”

Il problema di fondo era quello di prefigurare uno strumento probatorio che, senza intaccare la libertà morale dell'accusato fosse in grado di accreditare la veridicità delle sue affermazioni: la soluzione è stata quella, appunto, di configurare l’imputato come testimone “competent “ma non “compellable “.

Le esigenze di veridicità riconnesse al carattere di prova riconosciuto alle dichiarazioni dell'imputato che abbia scelto di deporre come testimone, si ritengono adeguatamente garantite dalla prestazione del giuramento e della correlativa sanzione penale in caso di perjury e dal diritto della controparte di sottoporre il dichiarante alla cross examination 59.

Dal momento in cui l’imputato sceglie di rendere testimonianza, infatti, la sua posizione viene assimilata a quella di qualsiasi altro testimone, quindi potrà essere sottoposto all’esame incrociato ed

58 Criminal Evidence Act, 1898, section 1. 59 Cfr V. PATANÈ, op.cit, pg. 282.

essere escusso sui fatti addebitategli:

“A person charged and being a witness in pursuance of this Act may be

asked any question in cross-examination notwithstanding that it would tend to criminate him as to the offence charged”

Risulta evidente, pertanto, che nel caso in cui un imputato sia stato accusato di molteplici crimini, non può decidere di testimoniare solo riguardo ad uno. Infatti, dal momento in cui egli si presenta sul banco dei testimoni può essere contro esaminato su ogni accusa. È inoltre stabilito che se l’imputato è stato accusato insieme ad un altro soggetto, egli non può chiamare il co-imputato a testimoniare a suo favore, almeno che egli non acconsenta.

L’ imputato può volontariamente assoggettarsi a un obbligo di verità in relazione al fatto addebitatogli, nel proprio procedimento, solo quando il processo è pervenuto ad una fase in cui si realizzano a pieno i principi della pubblicità, del contraddittorio, dell'immediatezza, e in cui lo stesso contesto di assunzione del contributo conoscitivo pro sé, offerto al controllo dell'accusa e al vaglio dell'organo giudicante (terzo ed imparziale), riduce al minimo il rischio di una coartazione della libertà morale60.

60 Ibid., pg. 283.

Inoltre, proprio in virtù della sua particolare situazione processuale, l’atto, ai commi seguenti, prevede ulteriori garanzie. È stabilito, infatti, che egli non possa essere contro esaminato in relazione a fatti riguardanti il proprio bad character, ossia i fatti ulteriori rispetto a quelli relativi al reato per cui si procede, nonché i fatti riguardanti la propria moralità e condotta di vita, che non risultino “ in connection with the investigation or prosecution

of that offence ”61.

Da notare che, la disposizione appena menzionata, non si limita a riconoscere un privilegio, inteso come eccezionale facoltà di non rispondere a determinati fatti, bensì statuisce un vero e proprio divieto di rivolgere domande che abbiano per oggetto i temi ricordati. La dottrina, pertanto, ha definito la garanzia in oggetto come uno “shield” (scudo)62. Tuttavia, tale preclusione è destinata a venire meno qualora l’imputato dovesse rendere determinate dichiarazioni, per effetto delle quali si verifica l'ampliamento dell'area esaminabile. In particolare, l’imputato è obbligato a deporre con obbligo di verità anche sulla propria condotta di vita e su ulteriori reati che egli abbia commesso, se nel corso dell’esame incrociato egli “ ha dato prova contro un coimputato nel

61 La norma in oggetto stabilisce “A person charged and called as a witness in

pursuance of this Act shall not be asked, and if asked shall not be required to answer, any question tending to show that he has committed or been convicted of or been charged with any offence other than that wherewith he is then charged, or is of bad character “, Criminal Evidence Act art 1, comma 3.

medesimo procedimento ”63. La ratio sottesa a questa disposizione consiste nella tutela del coimputato coinvolto nelle dichiarazioni, il quale deve avere la possibilità di dimostrare che le dichiarazioni del suo accusatore non sono attendibili. A tal fine l’accusato ha il potere di controesaminarlo , come se fosse un comune testimone, senza alcun limite di oggetto64.

Si può ,pertanto, notare come in casi tassativamente previsti, la protezione accordata all'accused offertosi come teste viene ad essere sacrificata a fronte di altre esigenze altrettanto meritevoli di tutela65.

Dalle parole dell’atto si evince, comunque, che la testimonianza da parte dell’accusato è vista più come un diritto che come un dovere.

La legge, in definitiva , concede all’imputato tre scelte: testimoniare sotto giuramento, stare in silenzio, o fare una

63 CEA 1898, sect.1, subsect. 3, lett. iii, lett. “He has given evidence against any

other person charged in the same proceedings”. Nella sua originaria formulazione,

la disposizione non usava l’espressione “same proceedings”, bensì menzionava il medesimo reato (the same offence). Tale locuzione aveva dato luogo a complessi problemi ermeneutici, giacché a seconda che se ne fosse accolta una interpretazione estensiva o restrittiva l’ambito applicativo della regola sarebbe mutato. In particolare, nel caso Commissioner of Police for the Metropolis v. Hills, [1978], All E. R.,2,1105, si era affermato che “same offence” indicava una identità dei fatti addebitati ai coimputati sotto tutti i profili oggettivi (the offences must

be the same in all material respects). Più diffusamente in C. CONTI, op.cit., pg

327.

64 La più autorevole applicazione pratica di tale regola risale al caso Murdoch

V. t Taylor [1965], All E.R., 2,519.

dichiarazione non giurata dal banco dei testimoni66. Quest’ultima opzione, tuttavia, a opinione di molti, è stata all’origine di non pochi problemi interpretativi: attribuendo la facoltà all’accusato di prestare dichiarazioni giurate e non, si conduceva all’inevitabile svalutazione, in chiave di credibilità, di quelle eventualmente rese senza giuramento, generando “un’ombra di sospetto” sull’imputato che avesse deciso di avvalersi di tale facoltà. Ciò determinava, in concreto, un effetto ultroneo ed errato rispetto allo spirito del Criminal Evidence Act.

Se da un lato il Criminal Evidence Act riconferma che l’imputato ha il diritto di rimanere in silenzio, dall’altro è stato appurato che esso può essere limitato per mezzo dei judicial comments. L’atto non tratta specificatamente la questione, e ciò a creato una lacuna che è stata all’origine di numerosi e variegati contrasti giurisprudenziali.

In particolare, in Rhodes, Lord Russell of Killowen sosteneva che, a causa della vasta gamma di casi che si possono presentare, fosse impossibile stabilire una norma che decretasse la portata e il tipo di commento. Riteneva pertanto, che tale decisione dovesse essere lasciata alla discrezionalità del giudice:

“There are some cases in which it would be unwise to make any comment at all; there are others in which it would be absolutely

66 Quest’ultima opzione è stata abolita dal Criminal Justice Act del 1982, all’art. 72, dove è stabilito il divieto per l’accusato di rendere “unsworn statements from

necessary in the interests of justice that such comment should be made. This is a question entirely for the judge 67.”

Dopo tale sentenza la magistratura si mostrò “more adventurous” nello stabilire i confini di accettabilità dei commenti. Tuttavia, negli anni seguenti, parte della giurisprudenza iniziò a contestare tale orientamento, asserendo che un utilizzo smoderato dei commenti sarebbe potuto andare a danno dell’accusato 68. Fu così che, in Bathurst, venne ripresa la questione e Lord Parker definì in modo condivisibile quale fosse il reale scopo dei judicial

comments:

“The accepted form of comment is to inform the jury that, of course , he

is not bound to give evidence, that he can sit back and see if the prosecution have proved their case, and that while the jury have been deprived of the opportunity of hearing his story tested in cross- examination, the one thing they must not do is to assume that he is guilty because he has not gone into the witness box.69 “

67 “Ci sono casi in cui è sconsigliabile fare qualsiasi tipo di commento; ce ne sono altri

in cui, al contrario, risulta assolutamente necessario, nell'interesse della giustizia, effettuare tali commenti. In ogni caso, la questione deve essere risolta esclusivamente dal giudice”, cit., Burrow v Rhodes, [1899], 1 QB 177.

68 Cfr S. EASTON, op.cit., pg 21.

69 “Il tipo di commento accettato è quello che mira ad informare la giuria che,

naturalmente, (l’imputato) non è tenuto a fornire alcuna prova, può rimanere seduto e vedere se l'accusa ha dimostrato efficacemente le proprie asserzioni, e anche se la giuria è stata privata dell'opportunità di ascoltare la sua versione dei fatti attraverso il vaglio della cross examination, l'unica cosa che la stessa non deve fare è supporre che (l’imputato) sia colpevole per il solo fatto di non essersi seduto al banco dei testimoni”, cit., Regina v Bathurst, [1968], 2 QB 108.

La corte d'appello ha, infine, colto l'occasione, in Sparrow70, per rivedere tali precedenti, con l’obiettivo di definire alcuni principi in grado di guidare i giudici in futuro. Ha, pertanto, concluso che la direzione indicata in Bathurst risulta sufficiente nella maggior parte dei casi, ma che, nell’interesse della giustizia, si possono presentare situazioni in cui è necessario uno “stronger comment”: il giudice non deve suggerire o sottintendere che il silenzio debba essere visto come una conferma di colpevolezza, ma in casi eccezionali è suo dovere commentare.

In conclusione, possiamo notare come il sistema inglese, così come viene concepito dal Criminal evidence Act, tende ad effettuare una sorta di bilanciamento tra il Right to Silence e il

Right to confrontation, senza cedere alla tentazione di creare istituti

ibridi. Il predetto statuto, infatti, permette all’imputato di rinunciare volontariamente al proprio diritto al silenzio ed assumere l’obbligo di verità in relazione al fatto addebitatogli, consentendogli, anche tramite il vaglio della cross examination, di dare prova della propria attendibilità. A ulteriore garanzia interviene “lo scudo” che pone un limite oggettivo alla possibile escussione, la quale non può riguardare la propria moralità, la propria condotta di vita e i precedenti penali. Per altro verso, tuttavia, tale limitazione è destinata a venire meno nel caso in cui

70 R v Sparrow [1973] 1 WLR 488.

l’imputato si risolva a rendere determinate dichiarazioni che determinano l’ampliamento dell’area esaminabile.

Vedremo, in seguito, che con il Criminal Justice and Public Order

Act del 1994 per un verso, è stato limitato il diritto al silenzio

davanti agli organi inquirenti; per altro verso, è stato eliminato il divieto per il pubblico ministero di argomentare circa la mancata deposizione dell’imputato come testimone, originariamente prevista nel Criminal Evidence Act 189871.