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2. IL CRIMINAL JUSTICE AND PUBLIC ORDER ACT (1994)

2.1 INTRODUZIONE: IL CORPUS NORMATIVO

La stagione di riforme, che ebbe inizio alla fine del diciannovesimo secolo, interessando la fisionomia del sistema di giustizia penale anglosassone, culminò, il 3 Novembre 1994, nell’approvazione del Criminal Justice and Public Order Act (CJPOA), il quale entrò in vigore, in Inghilterra e nel Galles, tra l’aprile e il giugno del 1995148.

Il testo legislativo venne varato dopo un lungo e difficile dibattito parlamentare, maturato soprattutto in seguito alla stesura del

Criminal Justice Bill149. Dal punto di vista della politica criminale, il progetto di legge nacque, infatti, con lo scopo di fronteggiare il crescente aumento della criminalità che finì per avere un peso determinante sulla sua formazione150.

148 Le prime norme sono entrate in vigore il 10 aprile 1995.

149 Il Criminal Justice and Public Order Bill (progetto di legge) nel suo testo originario derogava alle regole di common law prevedendo un generico dovere dell'imputato di fornire prove. La disposizione è poi stata soppressa dal testo in seguito alla opposizione del Lord Chief Justice: " To speak of the

defendant beeing called upon to give evidence does not lie easily with the principle still intact... that the defendant has a free choice whether to give evidence". Vedi J.

DENNIS, The Criminal Justice and Public Order Act, The Evidence provisions, in

Crim. Law Rev., 1995, p. 17.

150 Rispetto al progetto originario dell’Home Secretary (Ministero dell'Interno), che prevedeva l'introduzione di ventisette ambiti di riforma con lo scopo di debellare la criminalità (" 27-point plan to crack down on crime"), l’Act del 1994 ne ha realizzati diciannove, rappresentando, da questo punto di vista, il momento culminante dello sforzo del governo volto a restituire efficacia al

Il nuovo corpus normativo diede vita ad una riforma di ampio respiro, articolata in dodici parti151, in ognuna delle quali le innovazioni che investono il diritto sostanziale, in materia di prevenzione di gravi delitti legati alle associazioni terroristiche e alla repressione dei reati contro la moralità sessuale, si sovrappongono alle modificazioni attinenti alla procedura penale, che assumono indubbiamente una portata più incisiva. Le investigazioni e il diritto delle prove penali, già oggetto di regolamentazione all’interno Police and Criminal Evidence Act del 1984, ricevettero una disciplina più precisa ed articolata152. Nello specifico, vennero introdotte e rivisitate norme in materia di detenzione, trattamento, interrogatorio e identificazione di persone da parte degli agenti di polizia, con particolare riferimento anche al valore probatorio delle audio registrazioni153.

sistema processuale penale inglese. Vedi A.M. CAPITTA, op.cit., pg 269, nota 86.

151 Criminal Justice and Public Order Act 1994: Part I Young Offenders Secure

training orders; Part II Bail; Part III Course of Justice: Evidence, Procedure, Etcc.; Part IV Police Powers; Part V Public Order: Collective Trespass Of Nuisance On Land; Part VI Prevention Of Terrorism; Part VII Obscenity And Pornography And Videos; Part VIII Prison Services And The Prison Service; Part IX Miscellaneous Amendments: Scotland; Part X Cross-Border Enforcement; Part XI Sexual Offences; Part XII Miscellaneous And General.

152 Così, A.M. CAPITTA, op.cit., pg 245. 153 S. EASTON, op.cit., pg 10.

L’atto del 1994 introdusse una disciplina esaustiva riguardo ogni fase del procedimento penale, andando ad interessare numerose aree: libertà personale, udienza preliminare, corroboration, valore probatorio del diritto al silenzio, poteri della giuria, regime delle impugnazioni.

Nell'ambito del processo minorile, oggetto della parte prima dell’atto, oltre a specificare il valore probatorio della testimonianza dei minori, venne creata una procedura speciale per i reati commessi dai minori degli anni diciotto punibili con pena detentiva.

Vi è poi tutta una parte centrale, la quinta, concernente i poteri della polizia diretti al mantenimento dell'ordine pubblico. Non mancano, infine, altri ritocchi su aree più periferiche, come ad esempio quelle riguardanti l'ordinamento penitenziario e l'estradizione154.

Molte delle innovazioni contenute nel Criminal Justice Bill si ispirarono alle "raccomandazioni" espresse dalla Royal

Commission on Criminal Justice (Runciman Commission)

contenute nel Report del 6 luglio 1993 ed una piccola parte di esse è stata accolta nel testo definitivo del Criminal Justice Act 1994.

Le tematiche in cui si snodano le disposizioni dell'Act possono, pertanto, essere enucleate in due distinti tronconi, a seconda che seguano, o meno, gli insegnamenti impartiti dalla Runciman Royal

Commission on Criminal Justice.

154 Cfr. A.M CAPITTA, op.cit., pg 245.

Le norme del Criminal Justice Act che si allineano alle direttive di tale Commissione, risultano essere, indicativamente, le meno problematiche dal punto di vista interpretativo, proprio perché devono la loro adozione ad ampie e meditate operazioni di ricerca di soluzioni legislative più adeguate alle esigenze processuali sia dell'accusa che della difesa.

In particolare, sulla scia delle raccomandazioni venne effettuata una profonda ristrutturazione dell'udienza preliminare, con abolizione dei committal proceedings davanti alle Magistrates'

Courts e con introduzione della procedura cartolare del transfer

for trial per i reati di competenza della Crown Court155. Vennero

previsti maggiori sconti di pena nella fase del sentencing nel caso di anticipazione del guilty plea156 , si strabilirono nuove norme riguardo il reclutamento dei giurati , introducendo anche la possibilità di interrompere la camera di consiglio della giuria durante la deliberazione del verdetto e venne attenuata la portata della corroboration rule, realizzata mediante l'abolizione dell'obbligo formale per il giudice di dare istruzioni alla giuria (

155 Dal 1° aprile 1997 il Criminal Procedure and Investigations Act 1996 ha reintrodotto i committal proceedings.

156 La dichiarazione di colpevolezza (guilty plea) è il presupposto del Plea

Bargaining (patteggiamento). Nella fase predibattimentale, dopo che

il prosecutor ha formalizzato l'imputazione, si svolge una udienza (arraignment) nella quale vengono indicati all'accusato i capi d'accusa. Dopodiché il giudice chiede a questi se intende dichiararsi colpevole (to plead guilty) o non colpevole (to plead not guilty). Quando l'imputato si dichiara colpevole, il giudice irroga la pena o rinvia la determinazione ad una ulteriore udienza (sentencing), e non viene affrontato il dibattimento. La guilty plea è molto spesso il risultato di un accordo con l'accusa, e tale meccanismo costituisce proprio il Plea Bargaining.

corroboration warning) in ordine alla valutazione della

testimonianza del coimputato e della vittima di violenze sessuali. Infine, vennero attribuiti alla polizia di più ampi poteri in materia di acquisizione di prelievi organici a fini identificativi, a supporto dei quali venne creato un D.N.A. database a scopo investigativo e statistico.

Al contrario, i settori del Criminal Justice Act che si discostano dalle indicazioni contenute nel Report della Royal Commission, per lo più riconducibili a scelte conformi al modello nord-irlandese, risultano delineare una disciplina di difficile interpretazione e al tempo stesso recepire, aspetti contenutistici molto discutibili sul piano dei principi generali. In riferimento a questi settori, la nuova normativa è stata infatti considerata come una delle più controverse di tutta la legislazione processuale inglese degli ultimi tempi.

Al riguardo, la divergenza più rimarchevole tra il Rapporto della Royal Commission e il Criminal Justice Act 1994 è rappresentata dalla disciplina del diritto al silenzio dell'indagato. La Commissione aveva, infatti, ritenuto opportuno confermare la valenza del Right to silence, ricevendo il supporto associazioni di giuristi e di avvocati, come la Criminal Bar Association, ma ciò non ha impedito al Parlamento inglese di optare per l'orientamento fortemente restrittivo sostenuto dagli organi del Police Service, dal

Crown Prosecution Service e dalla magistratura più

conservatrice157.

La normativa sul diritto al silenzio, in effetti, si presenta nel nuovo Act in modo molto articolato e poco lineare, con soluzioni molto vicine a quelle del Northern Ireland Order Act 1988158. La presente trattazione proseguirà, pertanto, con l’analisi della disciplina in questione, soffermandosi, in particolare, sugli articoli che sono andati ad incidere sulla portata applicativa del

Right to Silence, non abolendolo in toto, ma, piuttosto, riducendone

esponenzialmente l'ambito di tutela.

2.2 IL RIGHT TO SILENCE ALLA LUCE DELLA RIFORMA