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4. PROGETTI DI RIFORMA

1.1 IL CRIMINAL EVIDENCE NORTHERN IRELAND ORDER

ACT 1988

Prima di procedere all’analisi delle limitazioni del diritto al silenzio introdotte dal Criminal Justice and Public Order Act 1994

(CJPOA), risulta interessante esaminare, brevemente, la

disciplina del Criminal Evidence Northern Ireland Order Act 1988 la quale, introducendo una procedura lesiva di tale diritto, ha anticipato di circa un decennio l’esperienza normativa inglese. Il dibattito sulle limitazioni del diritto al silenzio, nei primi anni ’70, mirava ad arginare l’abuso del diritto in questione da parte dei “professional criminals”, ma, nel decennio successivo, tale problematica venne totalmente oscurata dal clima di allarmismo generato dai terroristi dell’I.R.A. (Irish Republican Army) e da altri gruppi paramilitari131.

La prima concreta attuazione delle limitazioni del diritto al silenzio nell’Irlanda del Nord venne attuata con il “Prevention of

Terrorism (temporary provisions) Bill 1974, il disegno di legge che

131 S. EASTON., op.cit., pg.60.

avrebbe dovuto avere la funzione di legislazione temporanea in vigore sino alla scadenza dello stato di emergenza132.

Tuttavia, in seguito a due episodi terroristici, avvenuti nel maggio 1988133, e al forte allarmismo da essi scatenato, tale legislazione venne ritenuta improrogabile e , il 4 novembre 1988134, fu approvato il Criminal Evidence Northern Ireland Act

1988, in tempi brevissimi e senza un adeguato dibattito

parlamentare.

L’atto, ampliando notevolmente i poteri del giudice e modificando la disciplina sull’ acquisizione delle prove all’interno dei procedimenti penali, previde la possibilità che dal contegno omissivo dell’accusato potessero essere tratte inferenze negative allo scopo di ridurre al minimo l’utilizzo del diritto al silenzio.

L’intento della normativa era, segnatamente, quello di incentivare le persone sospettate di attività terroristiche a rispondere alle domande loro rivolte nel corso dell’interrogatorio ed indurli a testimoniare a processo. Proprio questi soggetti, infatti, facevano largo uso dello ius tacendi, costringendo l’organo

132 Cfr. J.D. JACKSON, Recent development in Northern Ireland, in Crim. L.R., 1991, pg. 44.

133 Si fa riferimento agli ordigni esplosivi che vennero innescati nelle città di Lisburn e Omagh causando decine di morti e feriti.

134 Gli artt. 2 e 4 sono entrati in vigore il 21 novembre 1988 e gli artt. 3, 5 e 6 il 14 dicembre dello stesso anno.

dell’accusa a ricercare aliunde le prove necessarie per suffragare i fatti oggetto dell’imputazione135.

Risulta, peraltro evidente, come tale legislazione sarebbe dovuta essere rivolta solo a particolari soggetti (terroristi e persone sospettate della gestione finanziaria di attività paramilitari) interessando solo i reati a matrice terroristica, ma, di fatto, ricevette una applicazione generalizzata.

La legge nordirlandese mantenne intatta la dimensione del diritto di tacere nella sua accezione primaria di diritto a non essere costretto a fornire informazioni autoincriminanti, attenuando invece la portata della garanzia intesa nella sua dimensione ulteriore di diritto a non subire conseguenze pregiudizievoli dal rifiuto di rendere dichiarazioni.

In questo modo venne modificata la precedente rule of practice di

common law secondo la quale il silenzio dell'imputato non poteva

essere usato come prova contro di lui136.

Sia la legislazione Inglese che quella Nordirlandese hanno tratto la maggior parte della loro normativa dall’Eleventh Report della

Criminal Law Revision Committee 1972137 e dall’Irish Criminal Justice

Act 1984.

Mentre nella legislazione nordirlandese il recepimento della raccomandazione è stato pressoché completo, il Criminal Justice

135 Cfr. V. GREVI, op.cit., pg. 76.

136 A.M. CAPITTA, op.cit., nota 57, pg. 259. 137 Vedi, retro, cap.1, §4.2

Public Order Act, come vedremo, non l’ha recepita in toto e, in

particolare, si è distaccato dall’orientamento eccessivamente restrittivo riguardante la disciplina da apportare al diritto al silenzio.

In particolare, il Criminal Evidence Northern Ireland Order Act permetteva alla corte di trarre inferenze negative dal fatto che l’imputato avesse deciso di rimanere in silenzio in quattro specifiche situazioni:

• Nel caso in cui avesse fatto menzione di fatti per la prima volta al processo, la c.d. ambush defence (art. 3).

• In caso di silenzio o rifiuto di testimoniare durante il processo (art. 4).

• In caso di silenzio o rifiuto di fornire spiegazioni riguardo la presenza di tracce, sostanze od oggetti rinvenuti sulla propria persona (art. 5).

• In caso di silenzio o rifiuto di fornire spiegazioni riguardo la sua presenza in un particolare luogo (art. 6)138.

Le prime due restrizioni, contenute negli artt. 3 e 4 ricalcavano quasi esattamente la raccomandazione formulata dalla Criminal

Law Revision Committee; le altre due, contenute negli artt. 5 e 6

erano tratte dagli artt. 18 e 19 del Criminal Justice Act 1984.

Ai fini di una analisi comparatistica, è necessario sottolineare come gli artt. 3-6 di tale legge, al tempo dell’emanazione,

corrispondessero rispettivamente agli artt. 34-37 del Criminal Justice and Public Order Act e il dettato normativo risultasse molto simile.

L’art. 2139 del Northern Ireland Order delineava i confini dell’intera normativa, prevedendo che la prova della responsabilità dell’imputato non potesse trarsi unicamente dal suo silenzio o dal rifiuto di rispondere alle domande. È possibile, dunque , rilevare la sua corrispondenza con l’art. 38140 del Criminal Justice and Public

Order Act 1994, il quale , esprimendosi in termini molto simili,

funge, all’interno dell’atto, da norma di chiusura in materia di diritto al silenzio.

139 Si riporta parte del testo dell’art. 2 del Criminal Evidence Northern Ireland

Order Act: “… (4) A person shall not be committed for trial, have a case to answer or be convicted of an offence solely on an inference drawn from such a failure or refusal as is mentioned in Article 3(2), 4(4), 5(2) or 6(2). (5) A judge shall not refuse to grant such an application as is mentioned in Article 3(2)(b) solely on an inference drawn from such a failure as is mentioned in Article 3(2). Omissis.

L’art. 3141 consentiva alla corte di ricavare conclusioni sfavorevoli dal comportamento dell’accusato che avesse omesso di menzionare o spiegare fatti durante l’interrogatorio, per poi riferirli al processo.

A differenza dell’art. 34 del Criminal Justice and Public Order Act, nel quale viene data rilevanza solo ai fatti a discarico, nella legislazione nordirlandese non era stato previso un simile limite. Di conseguenza, nel Criminal Evidence Order non era necessario che il silenzio riguardasse fatti a discarico e non si escludeva la rilevanza probatoria di altri aspetti legati alla ragionevolezza o all’utilità delle indagini di polizia.

141 Si riporta parte del testo dell’art. 3 del Criminal Evidence Northern Ireland

Order Act: Circumstances in which inferences may be drawn from accused’s failure to mention particular facts when questioned, charged, etc.(1) Where, in any proceedings against a person for an offence, evidence is given that the accused— (a)at any time before he was charged with the offence, on being questioned by a constable trying to discover whether or by whom the offence had been committed, failed to mention any fact relied on in his defence in those proceedings; or (b)on being charged with the offence or officially informed that he might be prosecuted for it, failed to mention any such fact,being a fact which in the circumstances existing at the time the accused could reasonably have been expected to mention when so questioned, charged or informed, as the case may be, paragraph (2) applies. (2) Where this paragraph applies— (a)the court, in determining whether to commit the accused for trial or whether there is a case to answer;(b)a judge, in deciding whether to grant an application made by the accused under Article 5 of the Criminal Justice (Serious Fraud) (Northern Ireland) Order 1988(1) (application for dismissal of charge where a case of fraud has been transferred from a magistrates' court to the Crown Court under Article 3 of that Order); and (c)the court or jury, in determining whether the accused is guilty of the offence charged,may (i)draw such inferences from the failure as appear proper;(ii)on the basis of such inferences treat the failure as, or as capable of amounting to, corroboration of any evidence given against the accused in relation to which the failure is material.(3) Subject to any directions by the court, evidence tending to establish the failure may be given before or after evidence tending to establish the fact which the accused is alleged to have failed to mention. Omissis.

L’atto non prevedeva espressamente che l’accusato dovesse avere accesso alla consulenza legale. Tuttavia, la legislazione successiva, come avremo modo di rilevare, ha imposto tale condizione, non consentendo a giudice e giuria di trarre inferenze negative qualora al convenuto sia stata negata la possibilità di consultarsi con un legale142.

L’art. 4 143 si occupava del rifiuto da parte dell’imputato di testimoniare o di rispondere a determinate domande nel corso del dibattimento, consentendo al giudice di trarre conclusioni in ordine a tale condotta.

142 Vedi JOHN D. JACKSON, Silence and Proof: Extending the Boundaries of

Criminal Pro- cedure in the United Kingdom, in The int'lj. evidence & proof ,2001,

pg. 63 ss.

143 Si riporta parte del testo dell’art. 4 del Criminal Evidence Northern Ireland

Order Act: Accused to be called upon to give evidence at trial 4(1) At the trial of any person (other than a child) for an offence paragraphs (2) to (7) apply unless (a)the accused’s guilt is not in issue; or (b)it appears to the court that the physical or mental condition of the accused makes it undesirable for him to be called upon to give evidence;but paragraph (2) does not apply if, before any evidence is called for the defence, the accused or counsel or a solicitor representing him informs the court that the accused will give evidence. (2) Before any evidence is called for the defence, the court (a)shall tell the accused that he will be called upon by the court to give evidence in his own defence; and (b)shall tell him in ordinary language what the effect of this Article will be if (i)when so called upon, he refuses to be sworn; (ii)having been sworn, without good cause he refuses to answer any question; and thereupon the court shall call upon the accused to give evidence. (3) If the accused (a)after being called upon by the court to give evidence in pursuance of this Article, or after he or counsel or a solicitor representing him has informed the court that he will give evidence, refuses to be sworn; or (b)having been sworn, without good cause refuses to answer any question,paragraph (4) applies.(4) The court or jury, in determining whether the accused is guilty of the offence charged, may (a)draw such inferences from the refusal as appear proper; (b)on the basis of such inferences, treat the refusal as, or as capable of amounting to, corroboration of any evidence given against the accused in relation to which the refusal is material.

Nel corso del processo, l’imputato nordirlandese, allo stesso modo dell’imputato inglese, doveva essere informato del giudice di tre possibili opzioni in ordine all’esercizio della sua difesa: la facoltà di sottoporsi all’esame diretto e incrociato dal banco dei testimoni, la possibilità di rendere una dichiarazione spontanea non giurata, oppure, l’esercizio del diritto al silenzio.

In deroga alle regole di common law, la normativa nordirlandese prevedeva che il giudice richiedesse formalmente all’imputato di fornire prove a sua discolpa144.

Se l’imputato si fosse rifiutato di prestare giuramento o, avendo giurato, si fosse rifiutato successivamente di rispondere alle domande rivoltegli, la corte la giuria, nel determinare la colpevolezza o meno del soggetto, avrebbero potuto trarre le inferenze negative che apparivano ragionevoli nel caso concreto.

All’interno della legislazione inglese, una delle condizioni indispensabili affinchè possano essere dedotte inferenze negative dal silenzio dell’indagato è l’impartizione della caution che lo informi sulle conseguenze della sua, eventuale, condotta silente. Sebbene, originariamente non fosse presente, nella normativa nordirlandese, una simile condizione di operatività,

144 Una previsione equivalente era contenuta anche nel Criminal Justice and

Public Order Bill, ma non fu inclusa nel testo definitivo della legge poichè

reputata dal legislatore britannico contrastante sia con il principio secondo cui l’accusato doveva essere libero di scegliere la propria linea difensiva, sia con la logica del sistema accusatorio.

l’avvertimento venne ritenuto indispensabile da parte della giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore della legge e il segretario di stato emanò una procedura indirizzata al capo della polizia contenente l’avvertimento che le autorità investigative avrebbero dovuto impartire prima dell’interrogatorio. In particolare, la caution aveva il seguente tenore:

“You do not have to say anything unless you wish to do so but I must

warn you that if you fail to mention any fact which you rely on in your defence in court, your refusal to take this opportunity to mention it may be treated in court as supporting any relevant evidence against you. If you do whish to say anything, what you say may be given in evidence145”.

Venne, così, modificato l’art. 1, lett. b del Criminal Evidence

Northern Ireland Act 1923 e venne inserita la previsione nell

legislazione del 1988.

Questa fu l’unica caratteristica della normativa nordirlandese ad essere subitamente modificata in vista della corrispondente previsione del progetto di legge del Criminal Justice and Public

Order Act.

145 ‘’ ha il diritto di rimanere in silenzio, ma devo avvertirla che se non menziona adesso

fatti a discarico, a cui farà riferimento al processo, il suo rifiuto potrà essere considerato come prova a supporto della sua colpevolezza. Se decide di parlare, tutto ciò che dirà potrà essere usato come prova.”; Tale avvertimento venne trasfuso prima nel Code of Practice on Police Detention and Questioning e successivamente nel Police and Criminal Evidence Northern Ireland Order 1989, art. 65, codes of practice,

Sul valore delle inferenze dedotte, la differenza sostanziale tra le due legislazioni risiede nell’abolizione in Inghilterra dei

corroboration warnings.

La disciplina dettata dall’art. 32 CJPOA elimina l’obbligo, precedentemente previsto per il giudice, di rivolgere alla giuria un avvertimento circa il rischio dell’emissione di un verdetto di condanna nel caso manchi la cosiddetta “full colloboration”146 . Gli artt. 34-36 del CJPOA non contengono, infatti, alcuna menzione della corroboration, a differenza delle corrispondenti previsioni del Criminal Evidence Order del 1988.

Dunque, là dove nella legislazione operante per l’Irlanda del nord il rifiuto di parlare poteva essere utilizzato come mezzo di riscontro dell’accusa, nella legislazione inglese dal silenzio potranno essere tratti soltanto gli argomenti di prova.

Tale atto autorizzava dunque il giudice e la giuria ad utilizzare il silenzio dell’imputato come elemento corroborante di qualsiasi prova dell’accusa.

La legge prevedeva, inoltre, la possibilità di motivare il rinvio a giudizio solo sulla base del silenzio mantenuto dall’imputato. L’amplissima discrezionalità conferita al giudice nordirlandese faceva sì, pertanto, che dal silenzio potesse essere dedotto qualsiasi argomento di prova, compreso quello della

146 C.MAINA, Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte Europea dei

colpevolezza, superando la regola per cui il silenzio solo prova corroborante di altri elementi a carico.

Gli artt. 5 e 6 disciplinavano la situazione in cui il soggetto in stato di arresto si fosse rifiutato di fornire spiegazioni in ordine a oggetti, sostanze o tracce rinvenuti sulla sua persona, o, riguardo alla sua presenza in un determinato luogo ritenuto determinante ai fini delle indagini. Trattandosi di una situazione in cui l’indagato si trovava in stato di arresto, la norma prevedeva esplicitamente che gli fosse impartito l’avvertimento circa le conseguenze probatorie del suo rifiuto di fornire spiegazioni. In questo aspetto gli articoli non si differenziano dai corrispondenti nella legislazione inglese.

Fu stabilito, inoltre, che il rifiuto dell’indagato di rispondere alle domande durante l’interrogatorio potesse comportare, come duplice conseguenza, il convincimento che la linea difensiva fondata su quel fatti fosse falsa, nonché la perdita della sua credibilità come testimone. Si introdusse, poi, come ulteriore sanzione a danno dell’imputato, la circostanza che non più solo il giudice o la giuria, ma anche il prosecutor fosse titolare della facoltà di trarre argomenti a carico dal rifiuto dell’accusato di fornire prove o testimoniare.

Nonostante gli intenti, la disciplina introdotta nell’Irlanda del Nord, in virtù della mancanza di linee guida e a causa della sua natura intimidatoria riscontrò una scarsa applicazione e non riuscì ad ottenere i risultati per i quali era stata emanata.

In definitiva possiamo osservare come la giurisprudenza nordirlandese finì per applicare un’interpretazione fortemente riduttiva del diritto al silenzio, arrivando ad escluderlo dal novero dei diritti assoluti e giunse, persino, a considerare il rifiuto di collaborare come prova positiva di colpevolezza.

In riferimento a questi settori, la normativa è stata definita dalla dottrina come una delle più controverse di tutta la legislazione processuale inglese degli ultimi tempi147. Si è parlato addirittura di una abolizione del diritto al silenzio, vanificato completamente ad opera della disciplina intimidatoria, limitativa della libertà di autodeterminazione e lesiva del diritto di difesa.

Con la sched. 10, para. 61 del Criminal Justice and Public Order Act la legislazione nordirlandese è stata omologata a quella inglese. L’analisi della disciplina non risulta essere, tuttavia, meno interessante o superflua, ma, al contrario la fallimentare esperienza nordirlandese dovrebbe fungere da monito per le eventuali future scelte normative inglesi, sempre più inclini verso un’erosione del diritto al silenzio.

147 Cfr. J.D. JACKSON, Curtailing the Right of Silence: lessons from Northern

2. IL CRIMINAL JUSTICE AND PUBLIC ORDER ACT