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2. GLI EFFETTI DELLE LIMITAZIONI OPERATE DAL CJPOA

2.1 INTRODUZIONE: IL RUOLO DELLA CORTE EUROPEA

normativa riguardante il diritto al silenzio, è necessario specificare il ruolo, effettivamente, svolto dalla Corte Europea in simili circostanze. Essa, infatti, diversamente dalla nostra Corte Costituzionale, non è chiamata a sindacare il rispetto dei principi costituzionali, bensì a valutare se, nel giudizio a quo, le disposizioni della Convenzione siano state violate o meno241. La stessa Corte, già nel 1978, in Klass v. Germany, a riguardo, aveva affermato che “article 25 does not institute for individuals a

kind of actio popularis for the interpretation of the Convention [...] it’s necessary that the law should have been applied to (their) detriment.”242, ribadendo, pochi anni dopo, che “ it is not the role of the Convention

Institutions to examine in abstracto the compatibility of national legislative or constitutional provisions with the requirements of the Convention”243.

241 C.MAINA, Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sul diritto al silenzio, in Leg.Pen, 1997, pg 195. 242 “L'articolo 25 non costituisce per gli individui una specie di actio popularis per

l'interpretazione della Convenzione [...] è necessario che la legge sia applicata a (loro) danno.”, (A/28) 1978, 2, E.H.R.R. 214, para. 33.

243 “Non è il ruolo delle istituzioni convenzionali, quello di esaminare in abstracto la

compatibilità delle disposizioni legislative o costituzionali nazionali con i requisiti della Convenzione”, (A/34) 1996, 21, E.H.R.R. 97, para. 153; più diffusamente R.

MUNDAY, Inferences from Silence and European Human Rights Law, in Crim.L.R., 1996, pg. 371 ss.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha assunto, in modo sempre più attivo, nel corso degli anni, il ruolo di strumento di controllo sulla gestione dei rapporti tra autorità statuale e cittadini, nella prospettiva di denuncia e dell’auspicabile superamento di taluni istituti di diritto interno ritenuti incompatibili con il testo convenzionale244.

In particolare l’art. 6 della Convenzione “rappresenta il principale

punto di riferimento per l’individuazione di uno standard - minimo ma adeguato – di garanzie della persona in rapporto all’esercizio della giurisdsizione”245. Ed è proprio questo il ruolo assunto da tale principio all’interno delle sentenze che andremo, di seguito, ad esaminare.

2.2. LA PRIMA PRESA DI POSIZIONE DELLA CORTE RIGUARDO AL RIGHT TO SILENCE: JOHN MURRAY V.

UNITED KINGDOM (1996)

La prima occasione per verificare la compatibilità della disciplina del diritto al silenzio codificata nel Criminal Justice and Public

Order Act 1994 con le garanzie contemplate dalla Convenzione

Europea dei diritti dell’uomo è stata fornita da una decisione della Corte Europea, in seguito al ricorso presentato da un militare dell’ I.R.A. ( Provisional Irish Republican Army), il sig., John

244 S. MAFFEI, op. cit., pg 1444.

245 M.CHIAVARIO, Art. 6. Diritto ad un processo equo, in Commentario alla

Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a

Murray 246, il quale lamentava la violazione dell’articolo 6 § 1 e § 2 della Convenzione in relazione alle inferenze contra reum tratte dal silenzio osservato dallo stesso nel corso dell’intero procedimento. Lamentava, altresì la violazione dell’art. 6 § 1 e § 3 lett. c, sostenendo di essere stato privato dell’assistenza legale nelle prime 48 ore successive all’arresto.

Il ricorrente era stato arrestato in quasi-flagranza247 per il reato di sequestro di persona, come consentito dall’articolo 14 248 del

Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989,

concernente l’Irlanda del Nord. Una volta giunto alla stazione di polizia, l’indagato aveva richiesto l’assistenza di un avvocato, la quale era stata, successivamente, ritardata in seguito all’ordine del sovrintendente incaricato, ai sensi dell’art .15 dello stesso atto,

247 Il Sig. Murray era stato colto durante un’irruzione della polizia mentre scendeva le scale della casa, all’interno della quale si stava consumando un sequestro di persona, nel tentativo di liberarsi di una cassetta, nella quale era stata raccolta la confessione del sequestrato, un delatore dell’I.R.A.

248 Si riporta il testo integrale dell’art 14 del Prevention of Terrorism (Temporary

Provisions) Act 1989, non più in vigore dal 19 febbraio 2001 a seguito

dell’emanazione del Terrorism Act 2000 : Arrest and detention of suspected persons

(1)Subject to subsection (2) below, a constable may arrest without warrant a person whom he has reasonable grounds for suspecting to be (a)a person guilty of an offence under section 2, 8, 9, 10 or 11 above; (b)a person who is or has been concerned in the commission, preparation or instigation of acts of terrorism to which this section applies; or (c)a person subject to an exclusion order. (2) The acts of terrorism to which this section applies are— (a)acts of terrorism connected with the affairs of Northern Ireland; and (b)acts of terrorism of any other description except acts connected solely with the affairs of the United Kingdom or any part of the United Kingdom other than Northern Ireland. (3) The power of arrest conferred by subsection (1)(c) above is exercisable only (a)in Great Britain if the exclusion order was made under section 5 above; and (b)in Northern Ireland if it was made under section 6 above. (4) Subject to subsection (5) below, a person arrested under this section shall not be detained in right of the arrest for more than forty-eight hours after his arrest. (5) The Secretary of State may, in any particular case, extend the period of forty-eight hours mentioned in subsection (4) above by a period or periods specified by him, but any such further period or periods shall not exceed five days in all and if an application for such an extension is made the person detained shall as soon as practicable be given written notice of that fact and of the time when the application was made. (6) The exercise of the detention powers conferred by this section shall be subject to supervision in accordance with Schedule 3 to this Act. (7)The provisions of this section are without prejudice to any power of arrest exercisable apart from this section.

in quanto vi era ragione di ritenere che il suspect fosse implicato in un atto di terrorismo.

La polizia lo aveva, comunque, edotto della facoltà di non rispondere alle domande che gli sarebbero state rivolte nel corso degli interrogatori, avvertendolo, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 3 del Criminal Evidence Order 1988249, la menzione di circostanze a discarico in sede dibattimentale, taciute in fase investigativa, avrebbe potuto valere come corroboration dell’accusa. Inoltre, l’indiziato era stato ammonito che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del medesimo atto, l’organo giudicante avrebbe potuto trarre negative inferences sia dal rifiuto di rispondere alle domande rivoltegli dalla polizia, sia da quello di rendere testimonianza in giudizio, o ancora, da quello di giustificare la propria presenza nel locus commissi delicti 250.

In seguito al comportamento omissivo del terrorista, rimasto in silenzio nel corso di tutto il procedimento, il giudice di primo grado, applicando gli articoli summenzionati, lo aveva condannato alla pena di otto anni di reclusione per concorso in sequestro di persona e, oltre a valutare le testimonianze a carico, aveva tratto anche inferenze negative dal persistente rifiuto di giustificare la sua presenza nel luogo del delitto.

249 La caution si esprimeva in questi termini: “"You do not have to say anything

unless you wish to do so but I must warn you that if you fail to mention any fact which you rely on in your defence in court, your failure to take this opportunity to mention it may be treated in court as supporting any relevant evidence against you. If you do wish to say anything, what you say may be given in evidence."

Il ricorrente propose l’appello, il quale venne rigettato sulla scorta delle schiaccianti prove apportate dall’accusa che avrebbero dovuto comportare, a opinione dell’organo giudicante, quantomeno, una risposta da parte dell’imputato. La Corte giustificò, dunque, la legittimità delle considerazioni sfavorevoli del giudice di primo grado, affermando:

“We consider that there was a formidable case against [the applicant]. He was the only one of the accused whom [L.] observed and identified as playing a positive part in the activities touching his captivity. [L.] ‘s evidence therefore called for an answer. No answer was forthcoming of any kind to the police or throughout the length of his trial. It was inevitable that the judge would draw ‘very strong inferences’ against him.”251.