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3. L’EVOLUZIONE NORMATIVA

3.4 POLICE AND CRIMINAL EVIDENCE ACT DEL 1984: IL

POLIZIA GIUDIZIARIA

Il Police and Criminal Evidence Act (PACE) del 1984 77, si proponeva di trovare il giusto equilibrio tra i poteri della polizia e i diritti e le libertà dei cittadini. Il PACE, originariamente composto da sei Codici78, mirò a sancire una più completa

76 “You do not have to say anything. But it may harm your defence if you do not

mention when questioned something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence”. Art.10, comma 4 del PACE, Code of Practice C,1984.

77 L’atto è entrato in vigore il 1° gennaio 1986.

78 I Codici di cui si componeva il PACE del 1984 erano i seguenti:

PACE Code A: deals with the exercise by police officers of statutory powers to search a person or a vehicle without first making an arrest. It also deals with the need for a police officer to make a record of such a stop or encounter.[8] On 1 January 2009, Code

A was amended to remove lengthy stop and account recording procedures, requiring police to only record a subject's ethnicity and to issue them with a receipt.[9]

PACE Code B: deals with police powers to search premises and to seize and retain property found on premises and persons.

disciplina in ordine ai poteri degli organi di polizia , tendente in primis a ridimensionare la portata investigativa dell’interrogatorio di polizia, con l’obiettivo di evitare il compimento di abusi e casi di ingiusta detenzione. In particolare venivano disciplinati:

a) Il fermo e la ricerca del sospettato b) L’arresto

c) La detenzione d) La fase investigativa

e) L’identificazione del sospettato f) L’interrogatorio del detenuto

Il PACE, come precedentemente menzionato, si occupò anche di legalizzare e puntualizzare le Judge’s Rules, con particolare riferimento alla “caution” in esse contenuta. Nella sua versione originale, infatti, stabiliva che il sospettato dovesse essere messo a conoscenza, prima dell’inizio dell’interrogatorio, del suo diritto al silenzio tramite la formula “you do not have to say anything unless

you wish to do so, but what you say may be given in evidence “. Inoltre,

come ulteriore garanzia, nel caso in cui non fosse stato del tutto chiaro il significato dell’avvertimento, sarebbe dovuto essere

PACE Code C: sets out the requirements for the detention, treatment and questioning of people in police custody by police officers. It replaced the Judges' Rules in England and Wales.

PACE Code D: concerns the main methods used by the police to identify people in connection with the investigation of offences and the keeping of accurate and reliable criminal records.

PACE Code E: deals with the tape recording of interviews with suspects in the police station.

specificato che “need not to answer any question or provide any

information which might tend to incriminate him, and that no adverse inferences from this silence may be drown at any trial that takes place

“79.

Veniva inoltre stabilito, alla sect. 58, che il diritto all’assistenza difensiva nel corso dell’interrogatorio dovesse essere svolto già presso la stazione di polizia, come garanzia funzionale all’esercizio del diritto al silenzio in quella sede. In particolare è stato chiarito che l’indagato, al momento dell’arresto, deve essere avvisato circa la titolarità di quattro specifici diritti e che di tali avvertimenti deve essere fatta menzione nel verbale:

a) Il diritto di informare qualcuno della propria detenzione; b) Il diritto alla nomina e alla presenza di un difensore (legal

adviser);

c) Il diritto a consultare il Code C (Code of practice for Detention,

Treatment and Questioning of persons by police officers) e gli

altri Codes of Practice;

d) L’avvertimento in ordine all’esistenza del diritto al silenzio (Caution)

Nella sect. 37 del PACE è stabilito inoltre che il Custody Officer può disporre la detenzione dell’indagato fino ad un massimo di

79 “Non deve rispondere a nessuna domanda o fornire alcuna informazione che

potrebbe risultare a suo carico e che nessuna conseguenza negativa può essere tratta, in qualsiasi processo, da tale silenzio.”, cit., Code C, 10.4. Va specificato che questa formula è stata utilizzata fino all’entrata in vigore del nuovo PACE del 10 aprile 1995.

96 ore, se ciò è necessario “to obtain evidence questioning the

suspect”. Tale facoltà che, innegabilmente contrasta con le

esigenze di garanzia del diritto di difesa dell’indagato, è anche da intendersi come possibilità di proseguire l’interrogatorio, anche dopo che il soggetto abbia dichiarato di non voler rispondere alle domande, al solo fine di prolungare i termini di detenzione in carcere 80.

Nel corso del trial, invece, a parte la già menzionata possibilità per l’imputato di operare la scelta di deporre come testimone, sotto giuramento e con la conseguente sottoposizione alla cross

examination, o di rilasciare unsworn statements, era contemplata

l’opzione del silenzio. Veniva, peraltro, preclusa al giudice la possibilità di valutare come prova a carico l’esercizio della

recusatio respondendi (integrale o parziale) da parte dell’imputato.

Era infatti ben noto che il silenzio autorizzasse il giudice ad impartire alla giuria instructions di altro tenore: sottolineando, cioè, come la mancata collaborazione dell’imputato non avesse reso possibile la verifica, ad opera della polizia, delle indispensabili prove a discarico, aprendo così la via a verdetti “

non vincolati dall’onere della motivazione, tesi a collegare la colpevolezza alle ‘sole’ acquisizioni dell’accusa”81.

80 Cfr A.M. CAPITTA, op. cit., pg. 267

81Ibid, pg 289,290. Vedi anche F. SIRACUSANO, Le possibili proiezioni del diritto

al silenzio in Inghilterra: una messa a punto dei nuovi itinerari fissati dal Criminal Justice and Public order Act del 1994, in Leg. Pen.,1997, pg.447; sul punto, S.

È, peraltro chiaro come non si possa impedire alla giuria di trarre le sue conclusioni, ma in virtù del principio del fair trial, l’atto proibisce al giudice commenti di tal genere.

Alcuni degli aspetti introdotti con la disciplina del PACE 1984, sono stati modificati per mezzo del Criminal Justice and Public

Order Act 1994, in particolare è stata ripristinata la funzione di

strumento investigativo dell’interrogatorio, segnando una sorta di involuzione dei diritti di difesa dell’imputato.