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4. PROGETTI DI RIFORMA

4.2 THE CRIMINAL LAW REVISION COMMITEEE’S ELEVENTH

REPORT (1972)

A seguito delle pressioni provenienti dalle forze di polizia, i cui vertici da tempo lamentavano presunti abusi del diritto di tacere da parte degli indagati, si ebbe la prima concreta proposta di revisione dell’istituto, contenuta nell’Eleventh Report of the

Criminal Law Revision Commitee del 197290, i cui contenuti

sarebbero stati significativamente ripresi in considerazione, quasi un ventennio dopo, con la riforma del 1994.

La Commissione relatrice del Report91, istituita dall’ Home

secretary (Ministro dell’Interno) del tempo, propugnava, non

tanto un’abolizione del diritto al silenzio92, quanto, piuttosto, la possibilità che il giudice invitasse la giuria a trarre dal rifiuto di rispondere dell’imputato valutazioni a lui sfavorevoli.

90 Criminal Law Revision Committee, Eleventh Report: Evidence (Cmnd 4991, London; HMSO, 1972).

91 La Criminal Law Revision Committee era una commissione permamente consultiva del ministro dell’interno, composta da esperti legali. È stata sostituita dalla Law Commission.

92 “ We propose to restrict greatly the so called “right og silence” enjoyed by suspects

when interrogated by the police or by anyone charged with the duty of investigating offences or charging offenders”, (Proponiamo la restrizione del così detto “diritto al silenzio” di cui godono i sospettati di un reato durante lo svolgimento dell’interrogatorio da parte degli agenti di polizia, o da qualsiasi altra persona incaricata del compito di indagare sul compimento di reati o incriminare i trasgressori); cfr Criminal Law Revision Comittee, Eleventh Report: Evidence (General) (Draft Bill,London: HMSO 1972) §28.

Nel rapporto era espressa una grossa insoddisfazione nei riguardi della legislazione che disciplinava il diritto al silenzio, tenendo in considerazione la fase delle investigazioni e quella procedimentale, in cui esso trovava applicazione93.

La commissione, rilevò come il processo penale inglese, con particolare riferimento al settore delle prove penali, si stesse sbilanciando eccessivamente in favore dell'accusato e che, nella ricerca di un equilibrio che contemperasse l'interesse alla salvaguardia dei diritti della difesa con l'interesse pubblico alla condanna dei colpevoli, sarebbe stato opportuno restringere la portata del diritto al silenzio, perché esso dava ai colpevoli vantaggi socialmente riprovevoli e non aiutava la posizione processuale dell'innocente.

Venne così proposto di concedere al giudice e alla giuria la facoltà di dedurre qualsiasi argomento di prova a carico dell'indagato che si fosse rifiutato di collaborare, ricalcando, peraltro, la concezione del processo penale già presente nel Trattato sulla

prova di Jeremy Bentham, secondo la quale il diritto al silenzio è

la prima difesa che ogni criminale costruirebbe per il suo processo, mentre l'innocente invocherebbe volentieri il diritto di parlare non traendo alcun vantaggio dal silenzio94.

A sostegno di ciò vennero addotte precise argomentazioni all’interno del paragrafo 30 del Report:

93 S. EASTON, op.cit., pg. 37. 94 A.M. CAPITTA, op.cit., pg. 249.

“in our opinion is wrong that it should not be permissible for the jury

or magistrate’s court to draw whatever inferences are reasonable from the failure of the accused, when interrogated, to mention a defence which he puts foward at his trial. To forbid it seems to us to be contrary to common sense and, without helping the innocent, to give an unnecessary advantage to the guilty. Hardened criminals often take advantage of the present rule to refuse to answer any questions at all, and this may greatly hamper the police and even bring their investigations to a halt. Therefore the abolition of the restriction would help justice”.95

L'essenza delle proposte, espresse all’interno del Draft Bill (progetto di legge), risiedeva essenzialmente nella disposizione secondo la quale si sarebbero dovute dedurre inferenze negative a carico dell’l’imputato che, nel corso del dibattimento, dopo aver deciso di fornire prove, si fosse rifiutato di farlo, o, una volta giurato, si fosse rifiutato senza giusta causa di rispondere alle domande a lui rivolte. In sostanza, dunque, veniva preservato il diritto al silenzio, ma il suo utilizzo avrebbe potuto rappresentare un rischio a carico dell’indagato- imputato.

95 “Riteniamo che sia sbagliato non permettere alla giuria o al giudice di trarre

qualsiasi inferenza che sia ragionevolmente deducibile dal fatto che l’accusato , durante l’interrogatorio, non abbia fatto menzione di prove a suo favore,poi da lui menzionate a processo. Vietarlo ci sembra essere contrario al buon senso e di inutile vantaggio ai colpevoli. Proprio i criminali più pericolosi utilizzano questo diritto per evitare di rispondere alle domande rivolte loro, indebolendo la potenziale ricerca di prove e amputando le investigazioni. L’abolizione di questa restrizione sarebbe di aiuto alla giustizia.”, Cfr Criminal Law Revision Committee, Report, §30.

Si proponeva, inoltre, l’abolizione dell’avvertimento (caution) da impartire all’indagato, sin dalla primary examination, che lo avrebbe reso consapevole dei suoi diritti e delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale condotta, in quanto ritenuto di intralcio al lavoro degli inquirenti:

“it’s illogical that the police should be required to tell a person being

questioned that he need not to answer (…) the first caution (under Rule II) interrups the natural course of interrogation and unduly hampers the police (…) a caution which may render the investigation fruitless (…)”96.

Anche il rifiuto di assumere la qualità di testimone poteva portare a conseguenze negative per l’imputato. La possibilità di trarre inferenze negative dal silenzio dell’imputato risultava avere, infatti, maggior giustificazione all’interno della fase processuale, nella quale le prove addotte dall’accusa potevano assumere una rilevanza tale da permettere l’utilizzo del silenzio in chiave probatoria. La commissione riteneva, pertanto, che non permettere al giudice o alla giuria di trarre inferenze negative dal silenzio dell’imputato fosse contrario al buon senso.

96 “È Illogico che la polizia debba avvertire l’indagato della facoltà di non rispondere

(…) il primo avvertimento (ad opera della Rule II) interrompe il naturale corso dell’interrogatorio e indebolisce il potere degli organi inquirenti (…) il che può rendere inutili le investigazioni. “, cfr Ibidem, Report cit., §43.

“As to what may properly be included in a comment, we have no doubt

that same kind of adverse inferences, such as common sense dictates, should be allowed to be drawn from the accused’s failure to give evidence as those which we have proposed should be allowed to be drawn from his failure to mention when interrogated, a fact on which he intends to rely at his trial97”.

All’interno del rapporto erano presenti anche diverse giustificazioni alla proposta di restrizione del diritto in questione.

In primis, si riteneva che il diritto al silenzio rappresentasse un

vantaggio per una classe di criminali professionisti, definiti “hardered criminals” (criminali incalliti), i quali, grazie ad una approfondita conoscenza della legge sarebbero riusciti ad evitare l’incriminazione tramite macchinosi artifici, tra i quali l’utilizzo della recusatio respondendi a loro vantaggio98.

Si riteneva inoltre che i moderni mezzi investigativi e le garanzie apprestassero una adeguata tutela all’accusato e che il diritto al

97 “Riguardo ciò che può correttamente essere incluso in un commento, non abbiamo

alcun dubbio sul fatto che lo stesso tipo di conclusioni negative, come dettato dal buon senso, dovrebbero essere tratte dal fallimento dell'imputato di deporre e dalla sua incapacità di menzionare, nell’interrogatorio, un fatto di cui intende far riferimento al suo processo “, cfr, Ibid., § 110.

98 “That the right is abused by particular groups of suspects ie “hardered criminals”.

There is now a large and increasing class of sophisticated professional criminals who are not only highly skilful in organising their crimes and in the steps they take to avoid conviction if caught. These include refusal to answer questions by the police and elaborate manifacture of false evidence”, cfr Ibidem, Report cit., § 21.

silenzio, nato in un contesto diverso e non più attuale, non fosse necessario99.

La commissione, infine, considerando il diritto al silenzio solo un Inutile artificio a favore dei soli criminali, mirò a creare uno strumento di persuasione che inducesse l’accusato a fornire le prove della sua innocenza. Un rifiuto in tal senso avrebbe pertanto dimostrato, con chiarezza, alla giuria che il soggetto non era in grado di difendersi poichè colpevole:

“this reccomandation was intended to operate as a strong inducement

to accused persons to give evidence and we went so far as recommended that the court should formally call on the accused to give evidence, so that any refusal to do so would crearly demonstrate to the jury or magistrate that the accused had the right, and obligation, to give evidence but declined to do so 100 ”.

È evidente che i problemi prospettati nell' Eleventh Report 1972, forse più apparenti che reali, si sarebbero potuti risolvere in

99 (…) that modern conditions are so different from the condition which applied at the

time that the right to silence was first recognised, that it no longer serve sas useful purpose; in particular, the Committee claimed that criminal investigations and prosecutions are now conducted in a manner which offers for greater protections to the accused so that previous forms of protection – such as the right to silence- are no longer necessary”, Cfr ibid., §21

100 “questa raccomandazione, nell’intento di indurre gli accusati a testimoniare, prevede che il giudice richieda formalmente agli di farlo, in modo che l'eventuale rifiuto in tal senso sarebbe una chiara dimostrazione che, nonostante la possibilità di produrre prove a discarico, l’imputato non ha voluto utilizzare questo diritto”, ibidem, §112.

modo diverso, senza necessariamente fare ricorso ad una modifica della disciplina concernente il diritto al silenzio. D'altra parte, l'assunto benthamiano, che ne è a fondamento poi stato smentito da dati statistici.

Tuttavia, le proposte espresse dalla Commissione all’interno del rapporto hanno suscitato un’ ampio dibattito nell’ambiente giurisprudenziale, tanto che ogni proposito di modifica in materia di diritto al silenzio venne, momentaneamente, accantonato101. In particolare si temeva che, una modifica in tal senso, incrementasse a dismisura il potere degli organi inquirenti, che quindi “ the police would fabricate silence in order to

create evidence”102. Furono, infatti, proprio clamorosi errori

gudiziari, dovuti anche all’abuso di potere perpetuato ad opera degli organi di polizia, che, sul finire degli anni settanta, determinarono una contro-spinta nei confronti del movimento di revisione del diritto al silenzio.

101 A.M CAPITTA, op., cit., pg.249.

102 “La polizia fabbricherebbe il silenzio per creare prove”, cit., A. S. ZUCKERMAN, Criminal Law Revision Committee 11th Report, Right of Silence, in The Modern Law