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3. I trasferimenti monetari a Lione

4.2 Dimensione 2: Titolarità del trasferimento

I trasferimenti monetari sono stati considerati tradizionalmente come strumenti prediletti da welfare state familisti (Keck e Saraceno 2008) in quanto sembrano delegare totalmente alle famiglie la cura dei bambini mentre disincentivano la partecipazione femminile al mercato del lavoro. In realtà, una regolazione piuttosto che un‟altra del medesimo dispositivo può alterare l'orientamento ritenuto “naturale” dello strumento facendolo virare verso obiettivi che inizialmente paiono contrapposti. La seconda dimensione ha lo scopo di

identificare un aspetto della regolazione in grado di alterare in modo profondo la natura del trasferimento monetario in quanto si propone di mettere a fuoco chi è il titolare effettivo della misura, ovvero se lo strumento è stato pensato quasi come un “diritto individuale” esercitabile da ciascun bambino appena nato oppure come un diritto della famiglia (o dei genitori, o almeno di uno dei due). Attraverso questa dimensione non si intende esplorare solo se a livello formale il singolo trasferimento è intestato al bambino piuttosto che al genitore; il proposito è indagare se la regolazione dello strumento è modulata in modo tale da prevedere una valorizzazione di ogni nuovo nato, attraverso la modulazione dei criteri d‟accesso e la presenza di un incremento dell‟ammontare del trasferimento proporzionale al numero dei bambini presenti all‟interno del nucleo.

Una regolazione di tal tipo è atta a condizionare fortemente le finalità dello strumento, che in questo modo diviene prioritariamente destinato alla tutela dei bambini e all‟ausilio della conciliazione famiglia-lavoro delle madri, discriminando tra gli oneri di cura famigliari a favore della prima infanzia e lasciando in secondo piano le questioni relative agli anziani, ai disabili e in generale al mantenimento degli altri famigliari adulti a carico.

Un trasferimento monetario a disposizione di ciascun nuovo nato protegge i diritti dei bambini fornendo loro una dotazione minima che dovrebbe tutelarli dal rischio di povertà; inoltre, questa modulazione può costituire un incentivo all'incremento del tasso di natalità nella misura in cui si premura di rendere sostenibile per la famiglia ciascun nuovo ingresso, anche se la madre lavora. Infine, individuare come destinatario privilegiato della policy il bambino può avere ripercussioni anche sul fronte dell‟occupazione femminile. Se l‟assegno o il voucher diventano una forma di “presa in carico” del costo di ciascun bambino da parte dello Stato (in assenza di criteri di accesso means-tested), le madri avranno maggiore agio nell‟affrontare il mercato del lavoro dato che si sentono sostenute nella possibilità di acquistare servizi di cura. Costituisce da tempo un'evidenza empirica il fatto che non vi sia contrasto tra obiettivo di incremento di natalità e la partecipazione femminile al mercato del lavoro (Martin 2010); il maggiore rinnovamento generazionale si riscontra in Europa proprio dove le madri sono maggiormente occupate (Danimarca, Finlandia, Olanda, Lussemburgo, etc.) (Martin 2010). I modelli idealtipici di conciliazione presentano rispetto a questa dimensione il seguente orientamento:

Modello 1 - Approccio della condivisione e dell’equità di genere

Il primo modello non mostra un orientamento forte specifico rispetto a questo peculiare aspetto della regolazione dei trasferimenti; è comunque in generale concorde rispetto alla promozione dei diritti individuali dei bambini e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Modello 2 - Approccio occupazionale

Il secondo modello pone il suo focus nella promozione della partecipazione al mercato del lavoro da parte delle madri; è favorevole alla replica di ciascun trasferimento per ogni figlio nella misura in cui può costituire un incentivo per le donne a conciliare la propria attività lavorativa (o la ricerca di occupazione) con finalità procreative.

Modello 3 - Approccio della tutela dei bambini

Il terzo modello pone al centro il bambino e i suoi interessi ed è quindi favorevole a una regolazione dei dispositivi che veda il figlio come titolare individuale delle misure.

Modello 4 - Approccio del sostegno alla cura famigliare

Secondo il quarto modello, i trasferimenti monetari non devono essere concepiti come misure destinate ai singoli bambini quanto piuttosto come tutela del nucleo famigliare nel suo complesso. I trasferimenti devono quindi essere in primo luogo destinati alla famiglia e presentare un valore proporzionale alla sua numerosità, indipendentemente dal fatto che i membri all'interno siano minori a carico.

Indicatore di riferimento

Per comprendere se il trasferimento è stato regolato in modo tale da riconoscere la titolarità dello strumento a ciascun nuovo nato occorre osservare un insieme di elementi.

Per quanto concerne il valore economico dello strumento, si osserverà in primo luogo se l'intero ammontare del beneficio viene replicato in toto (100%) oppure se vi è un incremento generale al crescere del numero di figli; in particolare, si vedrà l‟incremento della misura nel passaggio da 1 a 2 figli e da 2 a 3, facendone successivamente una media. In questo caso, la configurazione ideale si ha nel caso in cui l‟incremento è pari al 100% (o superiore, nel caso in cui il decisore abbia voluto tenere in considerazione la cumulatività dei carichi di cura).

In secondo luogo, si valuterà se il trasferimento economico è dedicato in via esclusiva ai figli oppure è percepibile per i famigliari a carico (coniuge, fratelli, nipoti, etc.).

Infine, si osserverà se vi è il riconoscimento del pieno diritto per ogni bambino a usufruire della misura oppure se questa è assegnata solo a partire dal secondo figlio in poi.

Si è scelto di sintetizzare le indicazioni raccolte in un indice additivo che viene a delinearsi così come rappresentato dalla Tabella 38.

Tabella 38 – Punteggi attribuibili per la costruzione dell’indice

Importo

Beneficio replicato oltre il 100% 7 punti Beneficio replicato al 100% per ogni bambino in più 5 punti

Beneficio replicato 75-99% 3 punti

Beneficio replicato 50-74 % 2 punti

Beneficio replicato < 49% o beneficio forfettario 1 punto Estendibilità

del diritto

Dritto ad usufruire del trasferimento anche per famigliari a carico diversi dai minori (coniuge, fratelli, etc.)

- 8 punti

Inelegibilità Non riconoscimento del diritto di usufruire del trasferimento per ogni bambino

- 8 punti

La calibrazione dell'indice è stata fatta in modo tale da attribuire al punteggio massimo (7, riscontrabile nel caso in cui l'importo del trasferimento sia replicato per ogni bambino per un valore superiore al 100% rispetto al primo figlio) il valore 1.

Tabella 39– Corrispondenza tra valori rilevati dall’indicatore e punteggio fuzzy Valore di riferimento Punteggio attribuibile

Fully in 7 1

Mostly but not fully in 4 - 6 0,75 – 0,99

More or less in 2 - 3 0,51 – 0,74

Cross over 1 0,50

More o less out -3 - 0 0,25 – 0,49

Mostly but not fully out -8 - -4 0,01 -0,24

Fully out ≤- 9 0

Il cross over point è fissato in corrispondenza dell‟1; un punteggio pari a 0 è assegnato, infine, per punteggi pari o inferiori a -9, ovvero in casi in cui siano presenti entrambe le condizioni valutate negativamente dalla scala.

Data la presente calibrazione, l‟orientamento dei modelli idealtipici è così definito (Tabella 40).

Tabella 40 – Orientamento dei modelli

Modello 1 +

Modello 2 +

Modello 3 +