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Direttiva 2000/31/CE: definizione di Internet Service Provider

3. Il contesto europeo

3.1. Direttiva 2000/31/CE: definizione di Internet Service Provider

Il termine anglosassone «Internet Service Provider» (ISP), comunemente tradotto come «fornitore di servizi su Internet», viene utilizzato per indicare «il soggetto che esercita un’attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell’informazione100, offren- do servizi di connessione, trasmissione e immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature»101. Gli ISP possono pertanto esser definiti come sogget- ti che svolgono un’attività di intermediazione nelle reti telematiche, diretta a consentire la civile a confronto con le nuove tecnologie: wireless community networks e responsabilità extracontrattuale, cit., pp. 123-124). Al tempo

stesso, dalla scelta del legislatore comunitario emerge anche la volontà di non prevedere un regime di responsabilità troppo gravoso per gli intermediari, poiché vi sarebbe il rischio di inficiare in termini negativi l’esercizio della loro attività. Ciò avrebbe delle conseguenze sull’operatività della Rete, a livello economico ma anche in termini di manifestazione dei diritti della personalità.

99 M. DULONG DE ROSNAY - F. GIOVANELLA - ET AL., European Legal Framework for Community Networks (CNs), cit., p. 26.

100 Per servizi della società dell’informazione si intendono quei servizi prestati «dietro retribuzione a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione di dati, e a ri- chiesta individuale di un destinatario» (nota di chiusura della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998). Nello specifico si intende per:

- «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

- «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è intera- mente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; - «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.). Tali servizi in concreto possono articolarsi in: trasmissione di informazioni tramite una rete di comunicazione, fornitura di accesso ad una rete di comunicazione, stoccaggio di informazioni. Pe- raltro, è lo stesso Considerando 18 della Direttiva 2000/31/CE a ricomprendervi anche tutti i servizi on de-

mand o quelli effettuati su richiesta.

È bene precisare che i servizi di radiodiffusione televisiva (di cui nella Direttiva 89/522/CE) e sonora non rientrano nella categoria (poiché non forniti su richiesta dei soggetti), come anche i c.d. rapporti C2C (Consu-

mer to Consumer), poiché il legislatore ha ritenuto che l’impiego della posta elettronica o di altre comunicazioni

elettroniche equivalenti da «parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale, non rientrano nella categoria sei servizi della società dell’informazione». In tal senso si veda B. MARUCCI, La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole, in Comparazionedirittocivi-

le.it, p.3, disponibile all’URL:

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/marucci_responsabilita.pdf.

101 Relazione Illustrativa che ha accompagnato la notifica dello schema di d. lgs. alla Commissione Europea

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diffusione delle informazioni102. In considerazione di ciò, vengono fatti rientrare nella no- zione lata di «prestatori di servizi della società dell’informazione» della Direttiva 2000/31/CE. In linea generale il provider si presenta quindi come un intermediario tra gli internauti ed i gestori di linee telefoniche e di comunicazione, ma oltre a fornire connessio- ne alla Rete, l’ISP presta altri servizi103, tra i quali: posta elettronica, sito web, blog, new- sgroup104.

Dalla distinzione tra le prestazioni offerte, di tipo oggettivo-funzionale, discende la classificazione degli ISP sotto il profilo soggettivo105. Tale differenziazione risulta essenziale ai fini di un corretto inquadramento sotto il profilo della responsabilità106. Infatti, la diversi- tà delle attività si riflette sulla differente misura di partecipazione del provider agli illeciti eventualmente commessi da terzi, sul grado di diligenza esigibile ed in ultima istanza sul re- gime stesso di responsabilità107. In tal senso è possibile discernere tra attività di fornitura, attività di accesso, di ospitalità (e di contenuto), suddivisione da cui deriva dal lato soggetti- vo la differenziazione tra mere conduit, caching e hosting providers108. Tale tripartizione trova di- sciplina nella Dir. 2000/31/CE, agli artt. 12-14. Nello specifico:

1. Il mere conduit provider (il provider di «mero trasporto»), di cui all’art. 12 della Dir. 2000/31/CE) è il soggetto che trasmette le informazioni fornite da un destinatario del servizio o che mette l’utente in condizione di accedere alla rete. In tale ultimo caso si parla anche di access provider109 (provider «fornitore di accesso»), un interme-

diario che fornisce un punto di accesso (P.O.P, Point Of Presence) ed assegna al clien- te l’indirizzo I.P., la password di accesso, il nome di utenza (username) e, in genere, il

102 In tal senso G. M. RICCIO, La responsabilità civile degli Internet Providers, Torino, 2002, p. 20. Sulla definizione di ISP si veda anche P. FALLETTA, La responsabilità degli Internet Service Provider, in P. FALLETTA - M. MENSI, Il

diritto del web. Casi e materiali, Padova, 2015, p.142.

103 M. DE CATA, La responsabilità civile dell’Internet Service Provider, Milano, 2010, p. 66.

104 Sui servizi della rete si veda: G. CASSANO, Internet. Nuovi problemi e questioni controverse, Milano, 2001; N.S. SPOLIDORO, Il sito web, in AIDA, 1998, pp.190 ss.

105 M. DE CATA, La responsabilità civile dell’Internet Service Provider, cit., p. 69.

106 F. RUGGERO, Individuazione nel ciberspazio del soggetto responsabile e ruolo dell’isp, in Giur. merito, 2000, pp. 586 ss. 107 A. PIERUCCI, La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della Rete, in Riv. crit. dir. priv., 2003, pp. 158 ss. La questione della responsabilità del provider verrà affrontata nel dettaglio nel paragrafo successivo.

108 In tal senso si vedano gli artt. 12-14, Dir. 2000/31/CE.

109 Gli access provider si distinguono in: access provider di primo livello, che consentono un accesso diretto alla rete ed access provider di secondo livello che, invece, consentono un accesso mediato ad Internet attraverso il colle- gamento ad altri providers. Si veda Trib. Milano, sez. pen., 24 febbraio 2010, n. 1972, con nota di N. DE LUCA - E. TUCCI, Il caso Google/Vivi Down e la responsabilità dell’internet provider Una materia che esige chiarezza, in Giur.

29 programma di navigazione, il cd. browser110.

2. Il caching provider, ex art. 15 Dir. 2000/31/CE, è l’intermediario che trasmette, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio e a tale scopo effettua una memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di infor- mazioni fornite da un destinatario del servizio111.

3. L’host provider (provider «fornitore di ospitalità»), di cui all’art. 14 Dir. 2000/31/CE è il soggetto che mette a disposizione una parte di disco rigido del suo server per l’apertura e gestione di un sito Internet112. In maniera a-tecnica si potrebbe dire che l’attività di questo operatore consiste nell’ospitare i siti internet113. L’ host può ospi- tare e fornire, però anche altri servizi, quali forum telematici, newsgroup, bacheche elettroniche114.

A queste figure deve esser aggiunta quella del content provider (fornitore di contenuto)115, non prevista dal Dir. 2000/31/CE, ma di notevole importanza e rilevanza pratica. Si tratta di un intermediario che predispone ed immette in rete il contenuto di un sito web per conto di un utilizzatore finale, organizzando il materiale da lui prodotto o a lui fatto pervenire dal committente116.