3. Il contesto europeo
3.5. La giurisprudenza comunitaria: orientamenti giurisprudenziali sulla Direttiva
3.5.2. Le pronunce relative ai provvedimenti inibitori
Con la sentenza L’Oréal si afferma la questione del valore e dei confini di operatività dei provvedimenti inibitori adottati nei confronti dei provider. In un sistema di esenzione di responsabilità a favore dell’intermediario come quello delineato dagli artt. 12-14 della Diret- tiva 2000/31, caratterizzato da un numero esiguo di casi di attribuzione della responsabilità al provider, la ristorazione risarcitoria del danno risulta esser un’ipotesi eventuale, in cui as- sume rilievo l’accesso a misure inibitorie205. In tal senso, la Direttiva sul commercio elettro- nico, al Considerando 45 prevede di non poter precludere ai soggetti lesi l’accesso a misure inibitorie206, ma nel contempo all’art. 18 dispone che gli ordini di rimozione dei giudici dei singoli Stati siano tali da garantire, non solo la rimozione del contenuto illecito, ma anche un impedimento al suo ripetersi; concetto che, come affermato in precedenza, risulta esser
203 R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata, cit., p. 80.
204 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd c. eBay Interna- tional AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, cit., punto n.° 7 del dispositivo.
205R. PETRUSO, Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d’autore: un’indagine di diritto comparato, in Eur. dir. priv, 2012, p. 1193.
206 Considerando 45, Direttiva 2000/31/CE: «Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previ- ste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che ob- bligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabi- litazione dell’accesso alla medesima».
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ribadito all’art. 11 della Direttiva 2004/48/CE, ma che sembra mal coniugarsi con il divieto di imposizione di un obbligo di monitoraggio in capo al provider ex art. 15 della Direttiva 2000/31. In questo contesto la Corte Europea, con le sue pronunce, ha tentato di dirimere i dubbi, delineando una serie di principi utili a comprendere come coniugare disposizioni apparentemente contrastanti. Il primo passo in tal senso è stato rappresentato, appunto, dalla pronuncia L'Oréal c. eBay, alla quale hanno fatto seguito due ulteriori sentenze.
• CGUE, 24 novembre 2011, Scarlet c. Sabam207 e 16 febbraio 2012, Sabam c. Netlog208
Con le sentenze Scarlet v. SABAM e SABAM v. Netlog la Corte di Giustizia ha chiarito come debbano operare i provvedimenti inibitori disposti dai giudici nazionali.
Nel primo caso il giudice europeo è stato chiamato a valutare se, in base alla normati- va comunitaria vigente209, gli Stati membri potessero autorizzare le Corti nazionali ad emet- tere ingiunzioni nei confronti dei providers210, volte a predisporre dei sistemi di filtraggio di tutto il traffico online posto in esser dai loro utenti, con funzione preventiva e a tempo inde- terminato, al fine di individuare file elettronici contenenti opere protette dal diritto d’autore211. La questione era sorta, in questo caso, nell’ambito del processo di appello di una controversia che vedeva contrapporsi: SABAM, società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali e la Scarlet, un ente fornitore di accesso ad Internet. Nello specifico, la SABAM aveva lamentato il fatto che alcuni utenti della so- cietà intermediaria avessero scaricato illecitamente del materiale protetto da diritti d’autore. Il giudice nazionale di primo grado aveva condannato la Scarlet ad intervenire al fine di im-
207 CGUE, C-70/10, Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 24 no- vembre 2011.
208 CGUE, C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV, 16 febbraio 2012.
209 Nello specifico, in base alla Direttiva 2000/31/CE, Direttiva 2001/29/CE (direttiva del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in G.U. L. 167 del 22 giugno 2001, pp. 10 ss.), Direttiva 2004/48/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in G.U. L. 157 del 30 aprile 2004, pp. 45 ss.), Direttiva 95/46/CE (direttiva del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in G.U. L. 281 del 23 novembre 1995, pp. 31 ss.) e Direttiva 2002/58/CE ( direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, in G.U. L. 201 del 31 luglio 2002, p. 37).
210 Ci si riferisce sia agli access provider, che fornivano la connessione alla rete, sia agli hosting provider, destinati invece ad ospitare i contenuti.
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pedire lo scambio di materiale protetto dal diritto d’autore, ma quest’ultima si era appellata alla decisione. È in tale contesto che venne sollevata la questione pregiudiziale con la quale si chiedeva al giudice comunitario di chiarire se gli obblighi imposti a carico della Scarlet, os- sia di un access provider, fossero conformi a quanto previsto dal diritto comunitario. Nel ten- tare di risolvere la questione, la CGUE analizzò le implicazioni derivanti dall’imposizione dell’adozione di un sistema di filtraggio e rilevò come l’ISP sarebbe costretto: (a) a identifi- care, fra le comunicazioni elettroniche dei propri clienti e le informazioni memorizzate sulle sue reti, rispettivamente i file appartenenti al traffico peer-to-peer e quelli contenenti opere protette; (b) a individuare i file memorizzati e messi a disposizione del pubblico in maniera illecita; e (c) a procedere al blocco della messa a disposizione o dello scambio dei file ritenuti illeciti. Da questo ragionamento il giudice europeo dedusse che un’ingiunzione come quella disposta in primo grado dal tribunale nazionale avrebbe fatto sorgere un dovere generale (e preventivo) di sorveglianza, vietato dall’art. 15 della Direttiva e-commerce212. La Corte, quindi, enunciò il principio in base al quale le eventuali misure adottate dai singoli Stati debbano rispettare il corretto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore e degli altri diritti fondamen- tali213.
In un simile contesto è stato rilevato come l’imposizione di un sistema preventivo di filtraggio configuri un’attività piuttosto complessa e onerosa, potenzialmente lesiva per la libertà d’impresa; in aggiunta a ciò è stato sottolineato come una previsione di questo tipo possa pregiudicare la libertà di ricevere comunicazione ed informazioni ed il diritto alla tu- tela dei dati personali. Si è evidenziato come il ricorso ad un sistema di filtraggio possa comportare infatti, da un lato l’identificazione di tutti gli indirizzi IP degli utenti, dall’altro un rischio per la libertà di informazione, stante la difficoltà di distinguere, nell’ipotesi di ri- corso a strumenti automatici, i contenuti illeciti da quelli leciti214. La Corte, al fine di garan-
212 Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), cit., par. 40.
213 Difficoltà in questo senso si riscontrano in riferimento al diritto alla proprietà intellettuale, poiché né la Carta né la giurisprudenza comunitaria ne sanciscono l’intangibilità (in tal senso è la stessa CGUE ad afferma- re con riguardo alla causa Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), cit., che il diritto d’autore «sebbene sia sancito dall’art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non può desumersi né da tale disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto sia in- tangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto» ). Ciò comporta che la tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, a detta della Corte di Giustizia, non possano spingersi fino a determi- nare la compressione di altri diritti fondamentali, quali la tutela dei dati personali o la libertà di impresa. In un simile contesto la strada da seguire è quella indicata dalla stessa CGUE nella sentenza Promusicae (CGUE, C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU, 9 gennaio 2008), si dovrà de- cidere caso per caso, bilanciando tra i diversi diritti in gioco al fine di garantirne un giusto equilibrio.
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tire il bilanciamento degli interessi in gioco, escluse quindi la possibilità di ingiungere ad un ISP di predisporre sistemi di filtraggio preventivi215.
Alcuni mesi dopo la Corte di Lussemburgo è ritornata sulla questione, confermando quanto stabilito con la di poco precedente sentenza Scarlet. L’occasione è stata fornita dalla controversia che ha visto contrapposte la stessa SABAM a Netlog, gestore di un social net- work il quale permetteva a coloro che vi fossero iscritti di godere di uno spazio virtuale per- sonale (c.d. profilo), potendovi anche condividere opere musicali e audiovisive appartenenti al repertorio di SABAM, senza l’autorizzazione di quest’ultima216. La società di gestione dei diritti di proprietà intellettuale aveva quindi chiesto al giudice nazionale di emettere un provvedimento inibitorio nei confronti del social network, impedendogli di far circolare illeci- tamente le sue opere217. Netlog aveva rilevato, però, come un simile ordine si sarebbe tradot- to nell’imposizione, a livello generale, di un dovere di sorveglianza (in contrasto con la pre- visione di cui all’art. 15 della Direttiva 2000/31) e, a livello particolare, nell’obbligo di pre- disporre un sistema di filtraggio preventivo e senza limiti di tempo. La Corte nazionale ave- va, quindi, una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità di un provvedimento in- giuntivo di quel tipo con il divieto di un’imposizione di un obbligo di sorveglianza ex art.15.
In sostanza, il dubbio interpretativo è lo stesso del caso Scarlet ed infatti la Corte di Giustizia ha seguito il medesimo ragionamento: dopo aver verificato che Netlog potesse es- ser qualificato come provider (nello specifico era configurabile come host provider) la CGUE ha ripercorso il procedimento logico della sentenza C-70/10 per arrivare a ribadire che in- terpretando le Direttive 2000/31, 2001/29 e 2004/48 alla luce dei diritti fondamentali dell’ordinamento comunitario, non è possibile emettere provvedimenti ingiuntivi che im- pongano l’adozione di un sistema di filtraggio preventivo e senza limiti di tempo218.
È interessante rilevare come in entrambe le pronunce, Scarlet e Netlog, la Corte ri- chiami il necessario bilanciamento tra la proprietà intellettuale e gli altri diritti e libertà con cui, caso per caso, si scontra219. Si sottolinea come gli ISP godendo di una libertà di impresa
cit., p. 83.
215 Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), cit., par. 54.
216 A. MONTANARI, Prime impressioni sul caso SABAM c. Netlog NV: gli Internet service provider e la tutela del diritto d’autore online, in Dir. comm. internaz., 2012, p. 1082, reperibile all’URL: https://www.academia.edu/6084774/Prime_impressioni_sul_caso_SABAM_c._Netlog_NV_gli_Internet_Se rvice_Provider_e_la_tutela_del_diritto_d_autore_online.
217 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV, cit., par. 21. 218 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV, cit., par. 52.
219 R. PETRUSO, Fatto illecito degli intermediari tecnici della rete e diritto d’autore: un’indagine di diritto comparato, cit., p. 1205.
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riconosciuta quantomeno a livello europeo, non possano esser obbligati a porre in esser at- tività che limitino eccessivamente tale libertà220. Stante la molteplicità di diritti in gioco, spetta ai giudici nazionali individuare un equo bilanciamento tra libertà di impresa dell’intermediario, diritto di proprietà intellettuale, diritto alla tutela dei dati personali e li- bertà di informazione del pubblico221. Viene quindi specificato che l’imposizione di un ob- bligo generale di monitoraggio è incompatibile con il diritto comunitario ed in particolare con l’art. 15 della Direttiva 2000/31. Non vengono, tuttavia, fornite delle linee guida per comprendere se e quali rimedi inibitori potrebbero esser compatibili con un simile divie- to222.
• CGUE, 27 marzo 2014, UPC Telekabel c. Constantin Film Verleih223
In materia di ammissibilità di ordini inibitori nei confronti di ISP sono interessanti anche gli spunti forniti dalla Corte di Giustizia nel caso UPG Telekabel Wien. La controver- sia vedeva contrapporsi UPC Telekabel Wien, ente fornitore di accesso ad Internet e Constan- tin Film Verleih e Wega Filmproduktionsgesellschaft, due case di produzione cinematografica. Queste ultime avevano scoperto che sul sito Internet «kino.to» i loro film potevano esser vi- sti o scaricati senza il loro consenso. Le due società avevano quindi chiesto ed ottenuto l’emissione di un’ingiunzione nei confronti di UPC Telekabel alla quale veniva vietato di for- nire ai suoi abbonati l’accesso al sito Kino.to. L’access provider lamentava però l’inefficacia dell’ingiunzione nei suoi confronti, stante l’assenza di rapporti commerciali tra lo stesso e i gestori del sito kino.to e di prove atte a dimostrare l’illiceità del comportamento dei suoi ab- bonati; lamentava, inoltre, l’eccessiva onerosità delle misure imposte. Adita in ultima istan- za, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca), sollevava due questioni pregiudiziali ri- guardanti l’interpretazione della Direttiva 2001/29/CE in materia di tutela del diritto d'au- tore e nello specifico del suo art. 8, il quale prevede che gli Stati membri siano tenuti a con-
220 M. BASSINI, La rilettura giurisprudenziale della disciplina sulla responsabilità degli Internet service provider. Verso un modello di responsabilità “complessa”?, in Federalismi.it, 28 settembre 2015, p. 23, disponibile all’URL:
https://www.academia.edu/19962287/La_rilettura_giurisprudenziale_della_disciplina_sulla_responsabilit%C 3%A0_degli_Internet_service_provider._Verso_un_modello_di_responsabilit%C3%A0_complessa_. 221 Sul punto si veda A. SPAGNOLO, Bilanciamento tra dritto d’autore, libertà d’impresa e libertà fondamentali nella giuri- sprudenza recente della Corte di Giustizia, in Giur. merito, 2013, p.125; M. BELLIA - G. A. M. BELLOMO – ET AL., La
responsabilità civile dell'Internet Service Provider per violazioni del diritto d'autore, in Dir. ind., 2012, p. 346.
222 R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata, cit., p. 85.
223 CGUE, C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproducktionsgesell- schaft GmbH, 27 marzo 2014.
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sentire ai titolari dei diritti di chiedere provvedimenti inibitori nei confronti dei providers «i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore»224.
Con la prima questione pregiudiziale si chiedeva alla CGUE se il fornitore di accesso ad Internet potesse esser qualificato come «intermediario» ai sensi dell’art. 8, par.3 della Di- rettiva 2001/29225 e quindi se potesse esser destinatario dei provvedimenti inibitori previsti. La Corte, richiamando le motivazioni dell’ordinanza LSG226, ha ritenuto che il fornitore di accesso ad Internet rientri pienamente nella su-citata definizione, negando che ai fini della stessa sia necessaria la prova del coinvolgimento del provider nell’attività lesiva227. Nel ri- spondere, il giudice comunitario ha citato i Considerando 9 e 59 della Direttiva 2001/29, che sottolineano la necessità di uno standard elevato di protezione del diritto d’autore ed indicano i providers come i soggetti più idonei ad evitare lesioni allo stesso. In tal senso l’access provider rappresenta un legittimo destinatario di provvedimenti inibitori.
La CGUE ha poi concentrato la sua attenzione su un’altra questione228, relativa all’esistenza o meno della possibilità di interpretare i diritti fondamentali riconosciuti dall’UE in modo da precludere l’emissione di un’ingiunzione rivolta all’ISP finalizzata a bloccare un sito illecito, qualora il provvedimento non specifichi le misure da adottare e, pertanto, costui non possa provare di aver assolto tale dovere229. In tal senso, la Corte ha chiarito che ingiunzioni come quella suddetta non violano la previsione di cui all’art. 15 del-
224 In tal senso si veda Diritto d'autore, stretta sui provider con siti pirata, in ilsole24ore.com, 27 marzo 2014, disponibi- le all’URL: https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-03-27/diritto-d-autore-stretta-provider- siti-pirata-103920.shtml?uuid=ABuMc55.
225 L’art. 8, rubricato «Sanzioni e mezzi di ricorso» recita: «1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le san- zioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi».
226 Si veda l’ordinanza della CGUE, C‑557/07, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH c. Tele2 Telecommunication GmbH, 19 febbraio 2009.
227 UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproducktionsgesellschaft GmbH, cit., parr. 34-39.
228 Tale questione consente di collegare il caso con le due sentenze Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) c. Netlog NV, cit. e Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs, compositeurs et édi- teurs SCRL (SABAM).
229 UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproducktionsgesellschaft GmbH, cit., par.17, n.3-4.
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la Direttiva 2000/31, poiché hanno ad oggetto il blocco di un sito specifico, non un genera- le dovere di sorveglianza230.
Ciò ha dato l’occasione al giudice europeo per tracciare le linee guida in materia, ope- rando una distinzione tra general monitoring obligation, vietata dall’art. 15 della Direttiva e- commerce e specific monitoring obligation, consentita dal diritto comunitario. Una simile operazio- ne è stata possibile attraverso il richiamo della conclusione della sentenza Promusicae, la qua- le sancisce il principio per cui nel caso in cui siano coinvolti più diritti fondamentali è ne- cessario assicurarne il giusto equilibrio, con riguardo anche al principio di proporzionali- tà231. Per fare questo la Corte ha vagliato tutti i diritti fondamentali coinvolti nella questione: diritto d’autore e diritti connessi, libertà di informazione dell’utente e libertà di impresa dell’intermediario. Il giudice di Lussemburgo ha rilevato che un’ingiunzione come quella adottata nel caso di specie non pregiudichi la sostanza del diritto alla libertà di impresa in quanto: da un lato, l’access provider è libero di determinare le misure concrete da adottare, op- tando quindi per quelle che meglio si adattano alle sue risorse e che sono compatibili con gli altri obblighi e sfide che possano presentarsi; dall’altro lato, egli ha la possibilità di evita- re di incorrere in responsabilità dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevol- mente utili ad evitare il danno232. La Corte ha ritenuto quindi che l’emanazione dell’ingiunzione non osti con i diritti fondamentali purché: le misure adottate dall’access pro- vider siano strettamente necessarie a porre fine alla violazione e non si traducano invece in un’inutile privazione per gli utenti del diritto di accesso alle informazioni233; tali misure sia- no sufficientemente idonee ad impedire o almeno a rendere difficilmente attuabili le con- sultazioni non autorizzate di materiale protetto da copyright234. Compete ai giudici nazionali verificare il rispetto di queste condizioni.
In sostanza, la CGUE afferma che l’esistenza dei diritti fondamentali europei non osta all’emissione di un’ingiunzione che vieti ad un fornitore di accesso di concedere ai suoi
230 In tal senso si vedano le conclusioni dell’Avvocato Generale Villalón, C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproducktionsgesellschaft GmbH, cit., parr. 77-78.
231 Con riferimento al principio di proporzianalità ed alle considerazioni effettuate nella su-citata sentenza, si rimanda a quanto verrà precisato in nota 245. Si veda anche R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service
Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata, cit., p. 87.
232 UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproducktionsgesellschaft GmbH, cit., parr. 51-53.
233 UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproducktionsgesellschaft GmbH, cit., par. 56.
234 UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproducktionsgesellschaft GmbH, cit., par. 62.
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utenti l’accesso ad un sito Internet nel quale vengano caricati o condivisi files in violazione del diritto d’autore, purchè il provvedimento non specifichi quali misure il provider deve