4. Profili di responsabilità civile nel contesto nazionale italiano
4.2. La responsabilità dell’ISP
4.2.2. La giurisprudenza italiana: orientamenti giurisprudenziali sul d.lgs 70/2003
4.2.2.4. Orientamenti in materia di requisiti di una segnalazione di parte efficace
Giunti a questo punto della trattazione, risulta opportuno dare conto brevemente di quali siano i requisiti della segnalazione stragiudiziale richiesti al fine di ingenerare, a fronte di contenuti illeciti diffusi dagli utenti di un servizio di hosting, un obbligo di attivazione in capo al provider.
È necessario precisare che la normativa vigente non fornisce alcuna indicazione in questo senso; essenziale risulta essere, pertanto, l’apporto della giurisprudenza. Diverse so- no le decisioni in cui i giudici si sono interrogati sul livello di specificità della diffida ed in particolare sul fatto se questa debba o meno contenere l’indicazione degli URL a pena di invalidità360. In materia è possibile distinguere tra due opposte tendenze: l’una ritiene che la segnalazione di parte debba esser dettagliata e quindi indicare, oltre al contenuto considera- to lesivo, anche l’URL dello stesso361; l’altra considera sufficiente che la segnalazione con- tenga il riferimento, da parte dell’assunto titolare dei diritti, alla propria opera e la generica affermazione di sussistenza di illeciti, l’individuazione dei quali spetta all’intermediario362. In linea con questa posizione si è infatti affermato che la specifica allegazione degli URL sia insostenibile poiché, oltre a rendere più complesso l’ottenimento di una tutela effettiva, ri- sulta esser «in contrasto con tutte le direttive europee e le sentenze della Corte di giustizia che, pur affermando l’insussistenza di un obbligo generale di sorveglianza, mai hanno con- siderato la necessità della specifica e tecnica indicazione degli URL»363. A ciò si è aggiunto che gli URL «non sono i contenuti ma la loro localizzazione, luoghi ove vengono caricati i video e non i files illeciti[…] Richiedere addirittura la necessità di fornire gli URL significa dunque disapplicare la normativa e la consolidata giurisprudenza europea sul diritto d’autore e vanificarne la tutela, proprio in contrasto con le direttive europee che peraltro vengono in tali decisioni citate come riferimento, dimenticando che si tratta di direttive in-
360URL sta per Uniform Resource Locator. Secondo Piruccio (cfr. P. PIRUCCIO, Diritto d'autore e responsabilità del provider, in Giur. merito, 2012, p. 2617) si tratta di una «sequenza di caratteri che identifica univocamente
l’indirizzo di una risorsa in Internet, tipicamente presente su un server». In argomento si segnala anche il con- tributo di A. CONTALDO - F. PELUSO, La tutela del diritto d'autore nel settore audiovisivo e la responsabilità civile degli
ISP, in Dir. aut., 2015, p. 144.
361 Cfr. Trib. Roma, 11 luglio 2011, con nota di E. TOSI, La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi “Google Suggest” per errata programmazione del soft-ware di ricerca e “Yahoo! Italia” per “link” illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, cit.; App. Milano, 7 gennaio 2015, cit.;
Trib. Torino, 7 aprile 2017, cit. 362 Si veda Trib. Roma, 27 aprile 2016.
363 Così si è espresso il Trib. Roma, 27 aprile 2016, cit., in riferimento al caso cd. Break Media. Cfr. M. IASELLI, Abusiva diffusione di video in rete: “Break” è responsabile in qualità di provider, in Altalex.com, 9 giugno 2016, reperibile
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formate e derivate dal c.d. enforcement (2004/48/CE) che sicuramente non sta ad indicare un indebolimento della tutela ma l’esatto contrario, essendo infatti indirizzata nel suo obiettivo a garantire un alto livello di protezione dei diritti d’autore»364.
Tuttavia, come anticipato, una giurisprudenza più recente ravvisa365, ai fini di un’efficace segnalazione, la necessità di indicare gli URL, in linea con la pronuncia di App. Milano, 7 gennaio 2015 già menzionata che ha richiamato a fondamento della propria posi- zione il principio generale di ripartizione dell’onere probatorio, il quale ritiene che chi abbia subito un illecito extracontrattuale abbia l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa366.
Stante la difficoltà a pervenire ad una soluzione univoca, sarebbe opportuno un in- tervento legislativo volto a fare chiarezza e ad uniformare la risposta giurisprudenziale.
4.2.2.5. Osservazioni conclusive in materia di giurisprudenza
Dai paragrafi precedenti emerge come la giurisprudenza nazionale, ma anche quella comunitaria, abbiano un ruolo essenziale nella concreta determinazione del grado di re- sponsabilità dell’ISP. Nonostante l’intento della Direttiva 2000/31/CE fosse quello di assi- curare un’armonizzazione delle regole in materia, la vaghezza lessicale che ha caratterizzato la normativa comunitaria prima ed il decreto nazionale di recepimento poi, ha portato alla formazione di orientamenti giurisprudenziali differenti, resi comuni dall’intento di colmare le lacune del legislatore.
Nello specifico, l’individuazione degli esatti contorni della responsabilità del provider ha rappresentato e tutt’oggi rappresenta una delle aree più dibattute. In argomento è stato rilevato come i giudici nazionali «non sembrano aver attribuito il giusto peso alle condizioni di deroga: nella maggior parte dei casi, essi hanno condotto un’analisi superficiale delle atti- vità concretamente svolte e, sulla base della mera fornitura di servizi aggiuntivi, hanno op- tato per il ricorso ai criteri tradizionali di valutazione della responsabilità»367. Un simile ap- proccio, tuttavia, appare in contrasto con uno degli obiettivi primari della direttiva, vale a
364 Ibidem.
365 App. Roma, 19 febbraio 2018, cit.
366 Sulla base di questi principi, la Corte di Appello di Milano (cfr. App. Milano, 7 gennaio 2015) ha ricono- sciuto che qualora il titolare dei diritti non indichi in maniera espressa gli URL delle pagine dove risultano pubblicati illecitamente i propri contenuti, non si potrà dire che costui abbia assolto compiutamente al pro- prio onere probatorio.
367 R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata, cit., p. 173.
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dire l’esclusione della responsabilità oggettiva dell’ISP. A ciò deve esser aggiunto il fatto che l’assenza di indicazioni o di orientamenti univoci, costringe le Corti ad adottare un approc- cio caso per caso, con il conseguente aumento dell’incertezza soprattutto degli intermediari, i quali, avendo dubbi sugli interventi da loro concretamente praticabili, talora optano per una riduzione preventiva dei servizi offerti, con delle implicazioni non poco rilevanti sullo sviluppo della Rete e del commercio elettronico.
Stando così le cose, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del legislatore, utile ad eliminare ogni ambiguità lessicale e sostanziale. Nel frattempo, non si può che au- spicare l’affermarsi di una serie di consuetudini univoche, volte a dirimere i dubbi dei provi- ders ma anche degli operatori del diritto in sede di applicazione della normativa.