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4. Profili di responsabilità civile nel contesto nazionale italiano

4.2. La responsabilità dell’ISP

4.2.2. La giurisprudenza italiana: orientamenti giurisprudenziali sul d.lgs 70/2003

4.2.2.2. Effettiva conoscenza

Stando al lato letterale, l’hosting provider per andar esente da responsabilità dovrebbe, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’autorità, rimuovere o disabilitare l’accesso alle in- formazioni oggetto di contestazione immediatamente e questo anche qualora non abbia di- retta percezione dell’illecito; nell’ipotesi in cui venga a conoscenza della possibile violazione per sua autonoma iniziativa o su segnalazione del soggetto danneggiato dovrà provvedere

di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione»). Assume rilievo, quindi, la distinzione tra ordine inibitorio generale piuttosto che specifico e la loro esatta in- dividuazione.

314 Sentenza del Trib. Torino, 7 aprile 2017, n.1928, in laleggepertutti.it, disponibile all’URL: «https://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2017/04/sentenza_1928_17.pdf».

315 Trib. Torino ordinanza del 5 maggio 2014 e l'ordinanza del relativo reclamo del 23 giugno 2014, in DeJu- re.it.

85 ad informare le autorità senza indugio316.

In materia, tuttavia, è possibile riconoscere due opposte tendenze317: l’una ritiene che solo una comunicazione qualificata, proveniente dalle autorità competenti, possa far sorge- re il dovere di attivazione in capo all’intermediario; l’altra, propende per il riconoscere in capo all’intermediario l’obbligo di intervenire per rimuovere o disabilitare l’accesso a con- tenuti potenzialmente illeciti sulla base di una semplice segnalazione di parte. Con riguardo al primo orientamento assume rilievo la pronuncia del:

 Tribunale di Milano, 16 luglio 2007318: obbligo di rimozione dei contenuti illeciti in seguito all’ordine dell’autorità competente

L’oggetto della sentenza in commento è quello della diffusione illecita di fonogrammi televisivi sul portale Yahoo. Tale circostanza ha fornito l’occasione al giudice di Milano per delineare quali siano i contorni dell’obbligo di rimozione del materiale illecito. In tal senso, si è affermato che «in virtù del regime di responsabilità degli intermediari delineato dagli art. 14, 15 e 16 d.lsg.70/2003, richiamati in materia di diritto d’autore dall’art. 156, co.2, l. n. 633/1941, la società che gestisce un motore di ricerca di pagine in Internet può essere tenu- ta a rimuovere il materiale illecito (nella fattispecie rappresentato da alcuni fotogrammi te- levisivi e ritratti di personaggi celebri) pubblicato da un utente della rete telematica e/o di- sabilitarne l’accesso a seguito dell’esecuzione attuazione del provvedimento giudiziale (di merito o cautelare) contro l’autore dell’illecito».

Il giudice ha stabilito, inoltre, che: «è sostanzialmente non rilevante l’inoltro di diffide stragiudiziali volte a costituire doveri di intervento dell’intermediario, come si desume dalle norme del d.lsg. n. 70/2003 che abilitano unicamente l’autorità giudiziaria (o amministrativa

316 In tal senso si veda la sentenza del Trib. Roma, 9 luglio 2014, n. 4986, con nota di F. AGNINO, Tutela della personalità e responsabilità dell'hosting provider, in AltaLex.com, 22 settembre 2014, disponibile all’URL:

http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/22/tutela-della-personalita-e-responsabilita-dell- hosting-provider.

317 Così si è espresso il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 22 gennaio 2010 (Trib. Roma, 22 gennaio 2010, con nota di G. CASSANO, Le responsabilità degli intermediari e dei provider in Internet, 15 luglio 2016, disponi-

bile all’URL: http://www.uniese.it/pubblicazioni/le-responsabilita-degli-intermediari-e-dei-provider-in- internet.html ) riconoscendo la «mancanza di un univoco orientamento giurisprudenziale sulle questioni trat- tate in materia di responsabilità dell'hosting provider».

318Trib. Milano, 16 luglio 2007, con nota di B. CUNEGATTI, Danno all'immagine e responsabilità dell'internet service provider, in Diritto dell'Internet, 2008, p. 133.

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di vigilanza) a disporre la cessazione delle (altrui) violazioni da parte del prestatore, su ricor- so giurisdizionale dell’avente diritto»319.

In sostanza con tale pronuncia si riconosce che l’obbligo di rimozione di contenuti rispetto ai quali sia stata lamentata l’illiceità possa sorgere solo a seguito di un ordine dell’autorità giudiziaria320. Per quanto attiene al secondo orientamento, assume rilievo:

 Tribunale di Roma, 16 dicembre 2009 e 22 gennaio 2010321: l’hosting provider deve in- tervenire su segnalazione di parte

Il caso di specie prende avvio da un’azione legale esercitata da Mediaset nel 2008 nei confronti di YouTube e Google video.

Queste, infatti, consentivano di accedere gratuitamente, sulla propria piattaforma, a sequenze del programma Mediaset “Grande Fratello”, ledendo i diritti della società RTI (Reti Televisive Italiane), cui spettavano in via esclusiva l’utilizzazione e lo sfruttamento economico.

Di conseguenza RTI, dapprima si rivolse ai colossi statunitensi in via stragiudiziale, chiedendo la rimozione dai loro server di contenuti illeciti, successivamente, a fronte dell’inerzia di YouTube e Google, decise di agire in via giudiziale. Ne risultarono le due ordi- nanze in commento, con le quali il Tribunale di Roma inibì la prosecuzione della loro attivi- tà illecita ed ordinò l’immediata rimozione dei frammenti video dalle loro piattaforme.

In particolare, con l’ordinanza dell’11 febbraio 2010, il giudice capitolino specificò che l’hosting provider è tenuto a «rimuovere materiale illecitamente trasmesso, dopo aver avu- to conoscenza dall’avente diritto a mezzo di diffide della sua presenza in rete con conse-

319 Trib. Milano, 16 luglio 2007, con nota di B. CUNEGATTI, Danno all'immagine e responsabilità dell'internet service provider, cit., p. 134.

320In linea con tale orientamento risulta esser anche l’ordinanza del Tribunale di Firenze (Trib. Firenze, 25

maggio 2012, cit.), in cui si afferma che «al fine di valutare se un ISP (Internet Service Provider) abbia effettiva conoscenza della illiceità dei contenuti del sito, è necessario che un organo competente abbia dichiarato che i dati sono illeciti, oppure abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, ovvero che sia stata dichiarata la esistenza di un danno e che l'ISP medesimo sia a conoscenza di una tale decisione dell'Au- torità competente»; in tal senso si veda anche l’ordinanza del Tribunale di Milano dell’11 giugno 2018 (Trib. Milano, 11 giugno 2018, n. 3314, in ilcaso.it, disponibile all’URL: http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19993), in cui si precisa che «il provider è, però, tenuto a informare tempestivamente l'autorità giudiziaria o amministrativa, qualora venga a conoscenza di attività illecite com- messe attraverso i servizi resi». La conoscenza dell’illecito, quindi, non dà luogo ad un dovere di rimozione del contenuto eventualmente illecito, quanto piuttosto ad un obbligo di attivazione finalizzato ad informare le autorità competenti.

321Ordinanza del Trib. Roma, 16 dicembre 2009, in Resp. civ. prev., 2010, p. 1568, nonché ordinanza del Trib.

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guente denunciata lesione di diritti esclusivi, e ciò senza dover attendere un apposito ordine, come pretenderebbe di fare la reclamante YouTube, da parte dell’autorità giudiziaria»322. Tale posizione trova conferma in alcune pronunce successive323.

 Tribunale di Roma, 22 giugno 2018324: obbligo di rimozione per i contenuti manife- stamente illeciti

L’ordinanza del Tribunale di Roma in commento risulta esser piuttosto rilevante, poi- ché fornisce un contributo importante alla delimitazione dei contorni dell’obbligo di rimo- zione dei contenuti illeciti idoneo a sorgere in capo al provider a seguito di segnalazione di parte. In essa, infatti, il giudice di Roma chiarisce che: «al momento della conoscenza, per diffida o per c.d. segnalazione, del potenziale contenuto illecito di una pagina, il prestatore del servizio si vede certamente onerato di un obbligo di attivazione ma, al tempo stesso, è rimessa alla sua disamina, quindi alla sua responsabilità, la valutazione circa i parametri pre- visti nelle condizioni di utilizzo della piattaforma online. […] a seguito di segnalazioni o dif- fide sorge indubbiamente a carico del soggetto ospitante un obbligo immediato di valuta-

322Peraltro, una simile conclusione porta con sé l’annosa questione di quale sia il livello di specificità delle se-

gnalazioni di parte sufficiente a far scattare l’obbligo per l’intermediario di intervenire; in tal senso si veda A. MANTELERO, La responsabilità on-line: il controllo nella prospettiva dell’impresa, in Dir. inform., 2010, pp. 417 ss. Per un’analisi degli orientamenti giurisprudenziali in materia si rimanda al par. 4.2.2.4.

323 Si veda, ad esempio, Trib. Viterbo, 14 ottobre 2010, con nota di L. VIGNUDELLI, Il gestore del forum: spunti su identificazione dell’utente, anonimato e (ir)responsabilità, in Dir. inform., 2011, p. 106 ss., in cui si precisa che «il gesto-

re di un sito Internet è responsabile di quanto scritto da terzi nei forum presenti sul proprio sito se non prov- vede ad eliminare i commenti lesivi segnalati dal soggetto che si ritiene diffamato. […] egli ha l’onere, su se- gnalazione dell’interessato che si ritiene diffamato, di provvedere alla cancellazione delle espressioni diff ama- torie».

Con riferimento all’attività di linking assume rilievo l’ordinanza del Tribunale di Roma del 22 marzo 2011 (cfr Trib. Roma, 22 marzo 2011, n. 21174, in Altalex.com, disponibile all’URL: http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2011/04/26/13785%20pdf.pdf; rispetto alla stessa si ve- dano anche i commenti di G.M. RICCIO, Alla ricerca della responsabilità dei motori di ricerca, in Danno resp., 2011, p. 753; F. GIOVANELLA, La responsabilità per linking a files audiovisivi contraffatti e l’incerta natura del motore di ricerca, in

Danno resp., 2011, pp. 847 ss.), in cui si afferma che «il gestore di un motore di ricerca […] una volta che è ve-

nuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai cosiddetti URLs (Uniform Resource Loca-

tor) è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione ed il collegamento e

da quel momento sorge la legittima pretesa del titolare del diritto di proprietà intellettuale di disabilitazione del link per l’accesso ai medesimi contenuti informativi. La mancata attivazione del gestore del motore di ri- cerca in tal senso lo rende responsabile in concorso di una contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo il suo agire, nella consapevolezza dell’illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità». Hanno ritenuto sufficiente la segnalazione di parte anche la più recente ordinanza del Tribunale di Napoli, 3 novem- bre 2016, cit. e la sentenza di Trib. Torino del 7 aprile 2017, cit.

324 Trib. Roma, 22 giugno 2018, n. 64469, in medialaws.eu, disponibile all’URL: http://www.medialaws.eu/wp- content/uploads/2018/07/ord-Milano-22-giugno-2018.pdf.

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zione dei contenuti denunciati, mentre un obbligo di rimozione, indipendente quindi da un intervento giudiziale, può ritenersi sussistente solo ove trapeli una manifesta ed evidente il- liceità degli stessi contenuti».

In sostanza, laddove l’intermediario riceva una segnalazione circa l’illiceità dei conte- nuti, dovrà innanzitutto valutare la conformità degli stessi alle condizioni di utilizzo della propria piattaforma e verificare che non siano palesemente ed immediatamente illeciti. Qualora tali condizioni non siano rispettate, il provider dovrà procedere all’immediata rimo- zione dei contenuti segnalati. In caso contrario, il fornitore di servizi online potrà intervenire solo a fronte di un ordine dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente325.