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Dal diritto di informarsi al diritto ad essere informat

punto di partenza per un tentativo definitorio.

1.7 Dal diritto di informarsi al diritto ad essere informat

Per uno spunto di riflessione in ordine alla libertà di espressione non possono non essere menzionati due atti normativi di notevole rilievo quali il Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966 nel cui art 1944 si riconosce il diritto di ogni individuo di “cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo” e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali stipulata nel 1950 la quale all’art 1045

qualifica la libertà di espressione come “libertà di

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T.E. Frosini, La libertà informatica: brevi note sull’attualità di una teoria giuridica, in

Informatica e diritto, 2008, p.87.

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1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta 3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

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1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

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ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte di autorità pubbliche”.

Prendendo atto del fatto che entrambi i documenti si preoccupano di riservare al potere legislativo la facoltà di sottoporre il diritto in questione a restrizioni che possono essere giustificate dal rispetto dei diritti e della reputazione altrui nonché della sicurezza nazionale, e considerando che si tratta di atti elaborati in un momento storico in cui certo non si poneva il problema della comunicazione on line, colpisce che essi in realtà rivestono un’attualità tale da poter essere assunti ad emblema dello stretto rapporto, quasi si trattasse di due facce della stessa medaglia, che intercorre tra la libertà di informazione e la libertà di espressione, entrambe esercitabili in Rete.

Sul piano dell’attività esterna, attraverso la quale l’individuo compie un’attività positiva di espressione o ricezione dell’informazione o delle idee, la libertà di espressione richiede la comunicazione di contenuti da un individuo che invia il messaggio a colui che lo riceve, i quali, nella società moderna, si auspica siano veicolati da canali pluralisti. Conseguentemente, dal lato dell’attività passiva dell’individuo, come corollario del diritto di comunicare, viene a collocarsi il diritto all’essere informati, cioè il diritto a poter ricevere senza ostacoli qualsiasi notizia egli desideri.

Se l’individuo si esprime manifestando il proprio pensiero, le proprie opinioni, comunicando e interagendo con il mondo virtuale, significa che la Rete diviene l’occasione per reperire informazioni e accrescere la propria conoscenza. Proprio per quel suo modo universale e immediato di connettere persone che possono trovarsi anche nei punti diametralmente

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opposti del pianeta, Internet ha cambiato il volto del modo di fare amicizia, di organizzare eventi, di svolgere il lavoro intellettuale, le attività commerciali e in generale il modo di comunicare.

Oggi l’accesso diretto, generalizzato e senza confini allo sconfinato patrimonio informativo che rappresenta Internet viene a configurare la conoscenza come bene comune, elemento di cui si deve tener conto nel momento in cui si cercano di elevare barrire di tipo economico all’accesso all’informazione. Dunque, la questione della gratuità dell’accesso diventa una condizione per far sì che l’informazione disponibile non venga sottoposta alla tirannia economica.

Autorevole dottrina è pertanto giunta ad affermare che il nuovo diritto scaturito dall’evoluzione tecnologica, è il diritto di libertà informatica, che manifesta un nuovo aspetto dell’antica idea della libertà personale e costituisce l’avanzamento di una nuova frontiera della libertà umana verso la società futura e che si viene a collocare nel prisma del costituzionalismo contemporaneo46.

Nella sua originaria versione, quella esposta nel 1981, la libertà informatica veniva raffigurata in una duplice accezione, positiva e negativa :

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Si tratta della nuova garanzia giurisdizionale del diritto pubblico latinoamericano. V. Frosini, La libertà informatica: brevi note sull’attualità di una teoria giuridica, cit., p.87. L’autore sottolinea come la nuova forma di libertà personale deriva dall’esigenza di salvaguardare la persona umana dalla minaccia rappresentata dalla degenerazione del nuovo potere sociale, economico e giuridico, che è il potere informatico. Cfr. anche N. Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in I diritti

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- la libertà informatica negativa esprime il diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato riservato,

- la libertà informatica positiva, invece, esprime la facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della privacy per essere divenuti elementi di input di un programma elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, di conoscere di correggere, di togliere o aggiungere dati in una scheda personale elettronica47.

Pur delineando una nuova forma del diritto di libertà personale, in un primo momento la libertà informatica era strettamente ancorata alla protezione della riservatezza, essendo sostanzialmente concepita come diritto di controllare le informazioni sulla propria persona, come diritto dell’habeas

47 V. Frosini, La protezione della riservatezza nella società informatica, in Privacy e banche

dati, (a cura di) Matteucci, Bologna, 1981, p.41 ss. L’autore, qualche pagina più avanti,

sottolinea come “ La nuova dimensione acquisita dal diritto di libertà personale in una fase storica della civiltà industriale caratterizzata dall’avvento dei calcolatori elettronici potrebbe essere definita, con espressione pregnante, come “la libertà informatica”; e questo per distinguerla da quella della “libertà di informazione” (cioè di informare ed essere informati), che rappresenta uno sviluppo, o se si preferisce, una integrazione, della tradizionale libertà di espressione si potrebbe cogliere sotto questo profilo metodologico, una corrispondenza di simmetria con il diritto all’informazione, il quale trova nel diritto al segreto il suo limite, o meglio il suo antagonista, giacché l’uno rappresenta l’inverso dell’altro. Nel caso della libertà informatica, i due aspetti, negativo e positivo, si presentano come complementari fra loro: giacché l’esercizio del diritto consiste precisamente nella facoltà di intervenire sulla composizione dei dati non solo per limitare l’uso vietandone l’accesso ad altri, ma anche per svolgere un compito ispettivo di verifica o di cancellazione, che corrisponde al diritto di rettifica per l’informazione a stampa e televisiva”.

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data48 per poi mutare fisionomia e arricchirsi di nuovo significato con l’avvento di Internet, divenendo cioè una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di49, che è quella di valersi degli strumenti

informatici di ogni genere. Ci troviamo di fronte indubbiamente ad una nuova forma di libertà, che è quella di comunicare con chi si vuole, diffondendo le proprie opinioni, i propri pensieri e i propri materiali, e la libertà di ricevere. Non è più soltanto l’esercizio della libera manifestazione del pensiero dell’individuo, ma piuttosto la facoltà di questi di costituire un rapporto, di trasmettere e richiedere le informazioni, di poter disporre senza limitazioni del nuovo potere di conoscenza conferito dalla telematica, in sostanza di potersi avvalere di una nuova concezione “tecnologizzata” della libertà di comunicazione.

Dunque, accedere alla Rete significherebbe accedere alla informazione, accedere cioè al godimento delle risorse in essa accumulate.

Se l’uso della rete era legato, tempo fa, alla consultazione dei siti per acquisire informazioni, ora l’approccio comune sta radicalmente mutando: Internet non si presenta più come un agglomerato di siti web indipendenti

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T. E. Frosini, Il diritto costituzionale di accesso ad Internet, in Il diritto d’accesso ad

Internet. Atti della Tavola Rotonda svolta nell’ambito dell’IGF Italia (Roma, 30 novembre 2010),cit., p. 28. L’autore, inoltre, sottolinea come l‟evoluzione giurisprudenziale ha

riconosciuto e affermato questo nuovo diritto di libertà nei termini di protezione dell’autonomia individuale, come pretesa passiva nei confronti dei detentori del potere informatico, dei privati o delle autorità pubbliche. Con la nuova legislazione sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, arricchita da una formazione europea, la nozione di diritto di libertà informatica ha trovato riconoscimento nel diritto positivo; ma nel frattempo ha subito una trasformazione, giacché il diritto di tutelare i propri dati si attua nei confronti di qualunque trattamento di essi, anche non elettronico; e ha subito altresì un mutamento del suo carattere, prima ispirato al principio della difesa dinanzi al potere informatico, ora considerato come un diritto attivo di partecipazione del cittadino al circuito delle informazioni. […] La libertà di custodire la propria riservatezza informatica è divenuta anche libertà di comunicare ad altri le informazioni trasmissibili per via telematica, per esercitare così la libertà di espressione della propria personalità avvalendosi dei sistemi di comunicazione automatizzata”.

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tra loro, ma va considerato come l’insieme delle capacità tecnologiche raggiunte dall’uomo nel campo della diffusione e della condivisione delle informazioni e del sapere in generale.

I sociologi sono così giunti a coniare il termine società dell’informazione per indicare l’attuale società post-industriale nella quale l’elemento più caratterizzante è il prevalere di un bene immateriale come l’informazione. Società della informazione pertanto è un termine che connota la società odierna, caratterizzata da una economia basata largamente sulla produzione di servizi, specialmente quelli in cui si manipolano informazioni. Secondo questa visione oggi la società fonda i rapporti interpersonali e l’assetto socio-produttivo sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Al contributo della letteratura sociologica si è andata nel tempo ad accompagnare anche una sensibilità giuridica in quanto numerosi sono stati gli interventi della comunità internazionale sul tema in questione seppur principalmente attraverso fonti di soft-low.

A tal proposito non si può non ricordare la Dichiarazione di principi sulla costruzione della società dell’informazione adottata il 12 dicembre 2003 a Ginevra dal World summit of the information society50 i cui principi chiave

50 Le Nazioni Unite, in collaborazione con ITU (Unione Internazionale delle

Telecomunicazioni), hanno organizzato un Summit Mondiale sulla Società dell’Informazione. Il Summit è un processo tripartito, che prevede la partecipazione di governi facenti parte delle Nazioni Unite, i privati e la società civile, oltre alle agenzie internazionali. Lo scopo, secondo gli organizzatori, è stato quello “sviluppare una visione e definizione della Società dell’Informazione, per capire meglio i suoi scopi e dimensioni e redigere un piano d’azione strategico per adattarsi con successo alla nuova società”.L’idea di un Summit Mondiale sulla Società dell’Informazione è nata nella Conferenza di ITU in Minneapolis nel 1998 ed si basa su tre risoluzioni: la Risoluzione 73 adottata nella Conferenza a Minneapolis nel 1998; la Risoluzione 1158 adottata nel Consiglio di ITU nel 2000; la Risoluzione 1179 del Consiglio di ITU, adottata nel 2001. La Risoluzione 56/183 dell’Assemblea delle Nazioni Unite, inoltre, stabilisce le linee generali dell’organizzazione del Summit, demandando ad ITU il lavoro preparatorio. Obiettivo del Summit è stato quello di elaborare una Dichiarazione sui principi e le regole di condotta mirate a stabilire

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affermati riguardavano il ruolo dei governi e di tutti gli stakeholders nella promozione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) per lo sviluppo, l’infrastruttura di informazione e comunicazione come fondamento essenziale per una società dell’informazione inclusiva, l’accesso alla informazione e alla conoscenza, il capacity building, la costruzione di fiducia e sicurezza nell’uso delle ICT, la messa a punto di un ambiente favorevole, l’applicazione delle tecnologie ICT a tutti gli aspetti della vita, la diversità e identità culturale, la diversità linguistica e i contenuti locali, le dimensioni etiche, la cooperazione internazionale e locale. I temi affrontati dalla conferenza di Ginevra sono stati ripresi successivamente nel 2005 al vertice mondiale di Tunisi51, la cui Tunis

commitment agenda contiene un punto specifico dedicato all’accesso alla

informazione: “ We recognize that the access of information and sharing

and creation of knowledge contributes significantly to strenghtening economic, social and cultural development…This process can be enhanched

una Società dell’Informazione più partecipativa e sostenibile e un Piano d’Azione che formuli proposte operative e misure concrete da assumere perché tutto il mondo possa beneficiare delle opportunità di una Società dell’Informazione democratica.

51 Si è riunito a Tunisi, dal 16 al 18 novembre 2005, il World Summit on the Information

Society (WSIS), organizzato dall'ONU sotto l'egida dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Il vertice ha rappresentato la seconda fase di un processo già iniziato nel dicembre 2003 a Ginevra e finalizzato ad un confronto planetario sullo sviluppo della società dell'informazione al fine di "build a people-centred, inclusive and

development-oriented Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge, enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the Universal Declaration of Human Rights"

Poiché il ruolo di Internet è considerato primario entro la società dell'informazione, le problematiche della rete hanno sono state l’oggetto centrale della discussione, al fine di definire le caratteristiche e il funzionamento del governo di Internet o Internet Governance (IG) e promuovere un accordo tra i governi riguardo i ruoli e le responsabilità degli stessi, delle organizzazioni internazionali e di altri organismi sia del settore privato, sia di quello pubblico, con una attenzione particolare al divario tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo.

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by removing barriers to ubiquitous, equitable and affordable access to information”.

Rievocando le suggestive parole di Jorge Luis Borges, “La Biblioteca è

totale, i suoi scaffali registrano tutte le possibili combinazioni dei venticinque simboli ortografici (numero, anche se vastissimo, non infinito) cioè tutto ciò ch’è dato di esprimere, in tutte le lingue. Tutto: la storia minuziosa dell’avvenire, le autobiografie degli arcangeli, il catalogo fedele della Biblioteca, migliaia e migliaia di cataloghi falsi, la dimostrazione della falsità di questi cataloghi, la dimostrazione della falsità del catalogo autentico, [...] la Biblioteca perdurerà per sempre: illuminata, solitaria, infinita, perfettamente immobile, armata di volumi preziosi, ….”52 ci

accorgiamo che la Rete Internet entra a far parte dell’immaginario collettivo come un imponente libro, come la manifestazione visibile della Biblioteca di Babele, nel quale l’accesso diviene condizione preliminare per usufruire delle conoscenze in essa deposte.

Se prima ancora dell’adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, l’Assemblea generale della Nazioni Unite, adottando la risoluzione 59/1, aveva affermato “ Freedom of information in a fundamental human

right and…touchstone of all the freedoms to wich the United nations is consacrated”, viene piuttosto da domandarsi se oggigiorno il libero flusso

delle informazioni tramite la Rete sia realmente effettivo. Proviamo a dare una risposta.

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