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L’informazione giuridica

Administration to citizens

2.5 L’informazione giuridica

Ricercando informazioni giuridiche in Internet è facile imbattersi, adottando i comuni motori di ricerca disponibili sul web, in informazioni che nell’utente possono, e talvolta dovrebbero, far sorgere dubbi sull’attendibilità delle stesse. E’ il caso dei siti non specificamente orientati al mondo giuridico, ma attinenti ad altri settori che possono fornire, per completezza dell’ambito trattato, anche documentazione giuridica a corredo delle informazioni che il sito offre.

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Disponibilità dei dati pubblici non significa, infatti, automatica condivisione di tutte le informazioni o accesso indiscriminato alle stesse. I limiti alla conoscibilità dei dati rimangono quelli previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti anche con riferimento alla riservatezza dei soggetti a cui i dati si riferiscono (che andrà garantita ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali). Di conseguenza, è opportuno che le Amministrazioni – nell’attività di apertura dei dati che detengono - valutino quali accorgimenti porre in essere al fine di evitare la diffusione di dati personali non consentita dalla legislazione vigente, senza pregiudicare le finalità di trasparenza e di comunicazione alla base dell’Open Data. Tuttavia, la privacy non deve essere vissuta come un ostacolo insormontabile nel processo di apertura delle informazioni del settore pubblico. Infatti, la gran parte dei dati pubblici (basti pensare alle cartografie, oppure alle informazioni relative all’inquinamento) non possono essere classificati come personali, in

quanto - cioè - non riconducibili ad un soggetto. In tutti gli altri casi, la privacy può essere efficacemente tutelata pubblicando i dati in forma anonima o comunque adottando tutte le cautele idonee a evitare che i soggetti cui i dati si riferiscono (siano essi individui, imprese, associazioni e Enti) possano essere identificati. Sul punto v. E. Bassoli, E-government e

privacy, in www.costituzionale.unige.it; Linee guida per siti web della PA. Vademecum. Opena Data, come rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni, in www.funzionepubblica.gov.it.

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Nell’economia del presente elaborato di essi non si terrà conto, rivolgendosi piuttosto alle fonti istituzionali che hanno senza dubbio, in relazione ai loro contenuti, una valenza di garanzia informativa che suscita un certo affidamento nell’utente che si appresti a consultarle.

La relazione tra diritto e tecnologia è un tema che ormai da qualche anno investe anche il settore delle fonti di cognizione del diritto. Questa conseguenza dello sviluppo tecnologico sembra da salutarsi con favore, tanto più se la si osserva alla luce della pronuncia del 24 marzo 1988, n. 364, della Corte costituzionale. Si vuol dire, cioè, che se l’ignoranza inevitabile è ritenuta scusabile dall’ordinamento, lo stesso ordinamento deve sviluppare tutti i possibili sistemi che permettono al corpo sociale di prendere conoscenza degli atti normativi adottati, anche alla luce dello specifico adempimento del dovere costituzionale di cui all’art. 73 Cost. Da tale punto di vista, Internet offre enormi opportunità per la diffusione della conoscenza e, quindi, anche della conoscenza del diritto96.

Esso agevola notevolmente la ricerca e l’individuazione delle norme giuridiche (e degli atti che ne danno applicazione), consentendo un significativo risparmio di spazio e tempo, in confronto con le attività finalizzate alla conoscenza del diritto che si servono di supporti cartacei. Quello della accessibilità in Rete di testi a contenuto normativo è un problema più parti sottolineato97. Esso è infatti in stretta connessione con il

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B. Brancati, La conoscibilità del diritto on line in Internet e Costituzione Atti del

Convegno Pisa, 21-22 novembre 2013, a cura di Michele Nisticò, Paolo Passaglia, Torino,

Giappichelli 2014, pp. 221 ss.

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In dottrina, v. A.G. Orofino, La pubblicità telematica nell’impianto del codice

dell’amministrazione digitale, in Informatica e diritto, 2005, 147 ss.; M. Pietrangelo, La conoscibilità della legge per via informatica e telematica, in Informatica e diritto, 2006,

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principio di certezza del diritto, che è un principio di civiltà giuridica, ovviamente posto alla base di ogni ordinamento che voglia definirsi democratico. Con esso si vuole che i singoli debbano sapere in anticipo, in modo da potersi regolare di conseguenza, quali sono i comportamenti giuridicamente leciti e quali non lo sono. Si vuole, cioè, che chiunque debba poter facilmente individuare la normativa applicabile al caso di specie e poter facilmente risalire alla stessa, onde essere in grado di svolgere un giudizio valutativo in ordine alla concrete modalità di applicazione della norma alle fattispecie concrete.

Ma non solo, la conoscibilità del diritto diviene al tempo stesso strumentale sia al controllo dell’operato dei rappresentanti da parte degli stessi consociati, i cui esiti finiscono inevitabilmente per condizionare le loro successive opzioni elettorali, sia al controllo dell’attività degli operatori del diritto, e in primis dei giudici.

Seguendo questa direzione, i cittadini possono conoscere e comprendere le leggi prodotte dai loro rappresentanti, arrivando così ad una migliore comprensione dei risultati finali del processo legislativo.

Se, del resto, si accoglie l’idea, ormai ampiamente diffusa, che l’interpretazione del diritto contribuisce alla creazione del diritto, un occhio vigile su coloro che interpretano e applicano il diritto per professione allontana la società civile dal rischio di un potere “monopolistico” e incontrollato dei giuristi, favorendo piuttosto una responsabilizzazione del loro operato e in senso più ampio una democratizzazione del diritto.

(osservazioni a margine della legge regionale toscana n. 23 del 2007), in Dir. informazione e informatica, 2007, 479 ss.; G. Di Genio , Internet come fonte di cognizione e certezza del diritto, in Nuove autonomie, 2007, 637 ss.; P. Passaglia , Pubblicazione telematica degli atti normativi e certezza del diritto: tra sviluppo tecnologico e vincoli costituzionali, in Rivista Neldiritto, 2012, 793 ss.

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La conoscenza del diritto, dunque, può contribuire ad aumentare la partecipazione politica, dal momento che se più i cittadini sono informati, maggiore sarà il loro contributo alla vita politica e sociale.

A ciò si aggiunge, naturaliter, che la conoscenza del diritto è requisito indispensabile sia per coloro che operano come liberi professionisti nel settore giuridico, sia, soprattutto, per coloro che si pongono come operatori al servizio della giustizia. Si pensi a tal proposito ai giudici ed al loro dovere costituzionale di applicare la legge ex art. 101 Cost98.

In questo panorama, apertura e trasparenza rappresentano gli elementi naturali ed essenziali per garantire un effettivo accesso al diritto.