3.6 e le finalità del loro intervento
3.10 Il voto elettronico
Nel nuovo paradigma della comunicazione mediata dai computer si è permesso alle moderne democrazie di sperimentare nuove modalità di esercizio del voto tramite l’utilizzo di supporti meccanici.
Quello che gli americani chiamano, con un acronimo molto diffuso, GOTV, ovvero getting out the vote, “portare le persone a votare”, è destinato a diventare il cuore di ogni campagna, tanto più in un periodo in cui le ultime tornate elettorali hanno dimostrato come l’astensionismo sia diventato un fenomeno di dimensioni rilevanti, non solo in Italia.
Da questo punto di vista, la Rete può dare un grande contributo, non solo come mezzo di comunicazione, ma soprattutto come strumento di coinvolgimento, di partecipazione e di organizzazione del sistema democratico, al fine di agevolare la massima espressione possibile del suffragio universale.
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E’ indubbio che le elezioni costituiscano un momento particolarmente sensibile della vita collettiva, dal momento che, attraverso di loro, un sistema politico rende stabile il proprio fondamento, garantendo una transizione dei poteri o la continuazione dei precedenti. In qualche misura, ogni momento elettorale è delicato per il sistema politico, in quanto prevede la possibilità di un radicale cambiamento.
Poiché di recente il tema del voto elettronico e on line ha avuto larga attenzione è necessario chiarire che cosa si intenda con questi termini186. Occorre in primis operare una distinzione tra le tipologie di voto e le tecnologie a supporto del voto.
Le tipologie di voto sono le votazioni con valore istituzionale che coinvolgono tutti i cittadini di un certo territorio, come ad esempio il voto per l’elezione di un candidato, le elezioni di rappresentanza dei cittadini ai vari livelli oppure il voto per esprimere un’opinione (i referendum).
In merito a quest’ultima forma di voto, è possibile che questa abbia mero valore “consultivo”, coinvolgendo tutti i cittadini di un certo territorio: anche in questo caso i cittadini sono chiamati ad esprimere la loro opinione su un dato argomento, ma la ricaduta dell’esito della votazione è definita caso per caso, e, in generale, deve passare attraverso l’atto di un organo istituzionale.
Oppure, vi possono essere forme di raccolta del voto per via telematica con valore di orientamento che interessa elettori facenti parte di un campione
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Numerosi sono i contributi della dottrina attorno al tema del voto elettronico. Ex
plurimis v., comunque, L. Trucco, Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, p. 47 ss; L. Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto all’estero degli italiani?, in
www.forumcostituzionale.it; A.G. Orofino, L’espressione elettronica del suffragio, in Diritto dell’Internet, 2006, p. 2; L. Cuocolo, Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, in Diritto pubblico comparato europeo, 2008, p. 255-271.
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selezionato (panel) in modo da rappresentare fedelmente un certo segmento della popolazione (o la popolazione nel suo insieme), in genere realizzate da società specializzate nelle ricerche di mercato, riguardo a determinate questioni di rilevante interesse pubblico.
Si tratta, in sostanza, di forme diverse di comunicazione del cittadino verso le istituzioni che, in vario modo, prendono avvio per iniziativa dei soggetti pubblici i quali si preoccupano di organizzare i tempi e le modalità di espressione del voto.
Diverso discorso, invece, per le tecnologie a supporto del voto, poiché i processi elettorali istituzionali sono definiti e-vote, mentre le votazioni di tipo consultivo o con valore di orientamento sono definite voto on line. Si tratta di una distinzione di non poco conto, se analizzate dal punto di vista della partecipazione dei cittadini al processo democratico, in quanto le nuove tecnologie applicate all’e-vote non vanno a influire sulla partecipazione consistendo piuttosto in una facilitazione dell’esercizio del diritto di voto (come nel caso del voto a distanza tramite Internet), diversamente dalle tecnologie a supporto del voto on line che hanno come scopo quello di raccogliere opinioni al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini.
Decidendo di circoscrivere l’attenzione del presente lavoro sul tema della votazione istituzionale, è logico apprezzare il contributo della tecnologia informatica a supporto del flusso di informazioni dal cittadino verso le istituzioni, pur consistendo il momento del voto in una occasione in cui il dialogo si sostanzia in risposte di tipo dicotomico in quanto vedono la rigida alternanza dei “sì” ai “no”.
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Possono individuarsi due principali modalità di informatizzazione che sono state sperimentate in Italia: il voto elettronico (o e-vote) e lo scrutinio elettronico.
La differenza fondamentale tra le due procedure sta nella fase di espressione del voto: nel primo caso, infatti, la propria scelta viene affidata ad uno strumento elettronico che consente di eliminare la fase di scrutinio, poiché il conteggio automatizzato del voto, pur sempre su supporto cartaceo, avviene nel momento stesso in cui si esprime la propria scelta; con lo scrutinio elettronico viene invece informatizzata soltanto la vera e propria fase di scrutinio, ovvero il conteggio e l’elaborazione dei voti187
.
A sua volta, il voto elettronico può essere effettuato da postazioni a ciò dedicate, i cosiddetti sistemi off line, che non prevedono reti di collegamento tra i computer messi a disposizione degli elettori, o da postazioni personali (Pc a casa o in ufficio, cellulare, palmare, ecc…) attraverso dispositivi collegati ad una rete aperta come Internet.
Ne sono esempi, in tal senso, le elezioni politiche e amministrative nel Regno Unito, in Estonia e in Svizzera, nonché in Canada e nelle elezioni primarie degli Usa e della Francia.
In Italia le esperienze di voto elettronico non sono finora numerose e si collocano per lo più a livello locale, a partire dal primo test di voto
187 In particolare il percorso dello scrutinio elettronico in Italia è riconducibile ad un’unica
esperienza, iniziata nel 2001 con le sperimentazioni realizzate in alcuni comuni della Sardegna, a cura della Ales e autorizzate dal Ministero degli Interni. Si trattava di una assoluta novità in Italia in quanto, fino a quel momento, oggetto di prova furono soltanto tentativi di implementazione del voto elettronico, svolti a livello locale e non sempre con esiti positivi, sopratutto in termini di sicurezza. In seguito al riconoscimento positivo dell'iniziativa, le esperienze pilota di scrutinio elettronico promosse dalla Ales convinsero le Istituzioni ad avviare un ciclo di sperimentazioni su larga scala nel triennio 2004-2006, per effettuare le quali furono interrotte le sovvenzioni allora attive per il voto elettronico. In tema v. www.alesinformatica.com.
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elettronico svoltosi ad Avellino, nel 2001, in occasione del referendum sulla riforma del titolo V della Parte seconda della Costituzione.
Più di recente, è stato sperimentato, nel 2008, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della provincia autonoma di Trento e, nel 2013, in occasione di un referendum tenutosi nella provincia di Lecce188189.
Proprio in riferimento agli eventi nostrani, rileva che il voto elettronico ha avuto una portata limitata. Siamo ancora ben lontani dalla frontiera del voto via Internet, dal momento che la tecnologia più evoluta si avvale del voto automatizzato tramite semplici macchine touchscreen presso i seggi elettorali.
Ammesso e condividendo che il voto elettronico rappresenti una ulteriore modalità con cui si esercita il diritto di voto come sancito dall’art. 48 Cost., a sua volta implicitamente richiamato dall’art. 9 del codice dell’amministrazione digitale190
, occorre, tuttavia, che siano rispettati determinati requisiti tecnici per garantirne la conformità al dettato costituzionale.
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Trattasi di una consultazione referendaria avvenuta in due comuni del territorio salentino, il Comune di Melpignano e il Comune di Martignano, in base ad un progetto diretto dal prof. M. Mancarella che ha previsto l’adozione della cd. Urna elettronica messicana. In base a tale procedura, similmente a quanto accade in Messico, dopo che l’elettore ha espresso il suo voto elettronicamente, la postazione elettronica elabora il voto ed emette un biglietto che indica il nome del candidato prescelto; in questo modo il singolo elettore può verificare autonomamente che il voto elettronico sia conforme al voto espresso. Il biglietto verrà inserito direttamente nella macchina predisposta e l’urna potrà essere aperta solo in caso di contestazione ad opera del Presidente di seggio che è così legittimato a rompere i sigilli. Maggiori informazioni sul progetto “Salento e-voting” sono reperibili in
www.salentoevoting.it e M. Mancarella, Nel Salento si sperimenta il modello messicano di votazione elettronica, in www.leggioggi.it.
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La disposizione in esame, rubricata “partecipazione democratica elettronica”, stabilendo che “le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi”, rappresenta, il tentativo compiuto dal legislatore italiano, di favorire una maggiore partecipazione alla consultazione. CAD, d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, art. 9 come modificato dall’art. 7 d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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A fronte di considerevoli vantaggi apportati dalle tecnologie informatiche in termini di maggiori garanzie di trasparenza delle operazioni elettorali (si pensi al diffuso malcostume di adulterazioni delle preferenze in sede di scrutinio), di semplificazione delle operazioni compiute dagli elettori (poiché si ridurrebbero sia gli errori involontari che ne invalidano l'espressione di volontà, sia le schede bianche) nonché di velocizzazione delle fasi di spoglio e di computo dei voti unitamente all’annullamento dei margini di interpretazione delle schede nulle, le modalità tecniche di espressione del voto continuano a suscitare una certa preoccupazione. Per non parlare, poi, dei malfunzionamenti dei sistemi e dei possibili attacchi dolosi da parte di terzi soggetti.
Problematiche, queste, che inducono ad una riflessione sulla sicurezza del suffragio declinabile in termini di libertà191, segretezza e personalità del voto192, ammesso che il requisito costituzionale dell’uguaglianza formale, ma soprattutto sostanziale, pare essere quello più facilmente attuabile dalla tecnologia, in considerazione della situazione fisica (si pensi ai malati), lavorativa (v. i militari e i marinai) o residenziale (per gli italiani residenti all’estero) degli elettori e sempre che si superi la situazione di digital divide.
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Di particolare attenzione sono infatti tutte quelle situazioni di pressione psicologica, se non addirittura di coercizione fisica, che l’elettore potrebbe subire nel luogo di votazione. A tal proposito, significativa è l’esperienza della Estonia dove il voto elettronico, nella versione home vote, può essere esercitato soltanto nei giorni di voto anticipato. Il giorno delle elezioni i votanti possono recarsi ai seggi fisici annullando di fatto la preferenza data con il voto anticipato. In tema v. L. Trucco, Le nuove tecnologie salveranno il voto
all’estero degli italiani? In www.forumcostituzionale.it
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Per garantire l’unicità è necessario procedere all’identificazione del votante; per garantire la segretezza del voto si deve “dimenticare” l’identità precedentemente richiesta. Queste due proprietà sono, dunque, in qualche misura, in contrasto tra loro: infatti una volta che il votante è stato identificato, sia per verificare il suo diritto, sia per garantire che non abbia già votato, chi gestisce il sistema di voto ha in generale la possibilità di associare, subito o in un secondo tempo, il soggetto al voto che ha espresso, facendo così venir meno il requisito della segretezza. G. Preite, Il riconoscimento biometrico. Sicurezza versus
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Mentre, infatti, i problemi relativi alla identificazione dell’elettore attengono a qualsiasi modalità di espressione del voto tramite la tecnologia, quelli relativi alla segretezza, libertà e uguaglianza interessano principalmente i sistemi home vote (voto a distanza tramite Internet).
Se, in prospettiva futura, potranno essere risolti i problemi relativi al carattere personale del voto, mediante, ad esempio, l’adozione di sensori biometrici193, difficilmente superabili sembrano essere invece i rischi di condizionamento (o ancor peggio di violenza) e di manomissione della segretezza del voto, posto che non sia possibile controllare che l’elettore si trovi da solo nel momento in cui esprime il proprio suffragio.
La necessità di predisporre soluzioni, al fine di ottenere un livello di sicurezza adeguato al rispetto del parametro costituzionale, rappresenta un traguardo cui devono tendere gli esperti informatici nell’intento di conquistare l’affidamento del legislatore in simili modalità elettorali.
Problema, questo, che si è recentemente posto all’attenzione del legislatore per ciò che riguarda la situazione degli italiani residenti all’estero in ordine alle modalità di votazione per il rinnovo dei comitati degli italiani all’estero (Com.It.Es.) e del Consiglio Generale degli italiani all’estero (C.G.I.E). Se, infatti, con il d.l. n. 67/2012, convertito in l. n. 118/2012, si è deciso di optare per il sistema di voto elettronico a distanza, mediante l’assegnazione al votante di un codice PIN, il timore di precludere una parte significativa di elettori dall’esercizio del diritto di voto ha condotto all’introduzione di una
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Per l’autentificazione si possono utilizzare contemporaneamente tre metodi, basati su qualcosa che l’individuo conosce (password, codice di identificazione, PIN), qualcosa che egli possiede (smart card) e qualcosa che è proprio della sua persona (una caratteristica biometrica): in questo caso l’accesso del soggetto a un generico dispositivo può prevedere l’inserimento di una smart card, l’utilizzo di una password e la lettura delle impronte digitali. G. Preite, Il riconoscimento biometrico, cit., pp. 44-45.
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via alternativa, consentendo a coloro che hanno un basso tasso di alfabetizzazione informatica di poter votare in loco presso le ambasciate o i consolati194.
E’ evidente, dunque, che in un futuro, ormai non così lontano, in cui il voto potrebbe esercitarsi da qualsiasi luogo venisse a trovarsi il cittadino migliorerebbero le condizioni di vita democratica del Paese potendosi intensificare, sia in termini temporali che quantitativi, le occasioni di manifestazione del consenso politico e non solo.