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La disciplina della successione nel diritto controverso nella Francia del XIX e XX secolo

Nel documento La successione nel diritto controverso (pagine 47-51)

La ragione dell’interesse per l’ordinamento d’oltralpe in riferimento alla materia qui trattata risiede, in primo luogo, nella sostanziale contiguità e comunanza di sviluppo che ha caratterizzato non solo la legislazione positiva, ma anche l’approccio metodologico di studio e di analisi delle scienze giuridiche francese e italiana fino ai primi decenni del secolo scorso162. Tale vicinanza non è andata esente da reciproci scambi ed osmosi che

hanno in parte indirizzato, veicolandola, la prassi interpretativa e applicativa di diversi istituti sotto la vigenza dei codici del 1865.

Di tutto ciò reca piena testimonianza proprio la trattazione dottrinaria dei limiti soggettivi di efficacia del giudicato già a partire dalla seconda metà del XVIII secolo e per tutta la durata di quello successivo163.

In base alla sistematica del tempo, secondo una massima che aspirava all’universalità e che si riteneva discendesse direttamente dall’art. 1351 Code Napoleon, i limiti soggettivi del giudicato sarebbero stati definiti dall’identità delle parti164 nel cui

contraddittorio il provvedimento giudiziale si è formato e nei cui confronti l’efficacia di quest’ultimo può essere invocata. La precisazione per cui sarebbe stata richiesta non la

161

LAMMEYER,Konflikt zwischen Zession und dem vom Zedenten erwirkten Urteil, Baden-Baden, 2012

162

E’ ben nota la prevalenza, nella dottrina italiana – e non solo processualistica – fino agli inizi del XX secolo, la prevalenza di un approccio esegetico di stampo francese. Sul punto non sembra necessario effettuare richiami.

163

In materia di limiti soggettivi del giudicato, un primo e fondamentale momento di convergenza tra i due ordinamenti può essere già individuato nelle opere di POTHIER, Traité des obligation, in Ouvres completes, II,

Paris, 1821, 361, per la Francia e di RICHERI, Universa civilis et criminalis Jurisprudentia, VII (§ 1075), XI (§ 1325), XII (§ 179), Taurini, 1778-1782 per il regno di Sardegna. Sul punto sembra necessario rimandare alle ricerche di PUGLIESE, voce Giudicato civile (storia), in Enc. Dir., XVIII, 726 ss., 784; nonché ID., voce Giudicato civile (dir.

vig.), ibidem, 784 ss., 874.

164

Si tratta – come ben noto – di uno dei noti tria che, insieme all’identità delpetitume dellacausa petendi, avrebbero concorso ad identificare l’oggetto del giudicato, e che in seguito verranno ripresi da CHIOVENDA,

Identificazione delle azioni. Sulla regola “ne eat iudex ultra petita partium”, in Saggi di diritto processuale civile, I, Roma, 1931, 157 ss., quali criteri di identificazione delle azioni.

mera identità fisica dei soggetti, ma quella giuridica, definita a sua volta dalla identità della qualità degli stessi, doveva servire ad estendere l’opponibilità del giudicato agli eredi e ai successori a titolo particolare, reputati “les meme parties que les personnes auxquelles ils ont succede”165.

In progresso di tempo, la finzione su cui si reggeva la ricavata nozione di identità di soggetti formalmente distinti doveva essere sostituita da quella di rappresentanza, per cui ancora oggi in Francia si ritiene che siano assoggettati al giudicato “tout les personnes qui ont efectivement partecipé à l’istance, mais aussi des personnes qui y ont été representées ainsi que de leurs héritiers”166.

Per quanto riguarda, nello specifico, la posizione dell’avente causa a titolo particolare in corso di causa – presto obliterato il divieto romanistico di alienazione della res litigiosa – la mancanza di una disciplina ad hoc avrebbe originato una vivace querelle167 dottrinale, destinata a trascinarsi per tutto il corso del XIX e parte del XX secolo. Appurato che il processo, per effetto del trasferimento del diritto controverso, non avrebbe necessariamente dovuto subire ripercussioni nella sua composizione soggettiva in forza del principio de l’immutabilité du litige 168, non restava che interrogarsi sull’efficacia della sentenza emessa nel giudizio iniziato e proseguito dal dante causa nei confronti del successore a titolo particolare che non fosse intervenuto.

Scartate presto soluzioni intermedie che facevano dipendere l’efficacia della sentenza dalla conoscenza che l’avente causa avesse avuto del processo pendente al momento della successione 169, non restavano a contendersi il campo che le due ipotesi

estreme dell’incondizionata efficacia della sentenza nei confronti del successore, e quella dello svincolo di quest’ultimo dalla medesima.

In quest’ultima direzione si muoveva una tesi che sembra riscuotesse il maggior numero di consensi nella dottrina dell’epoca170, secondo cui il dante causa rimasto parte

165

POTHIER,op. cit., 374

166

Così PERROT,Institutions judiciaries, 5aed., Paris, 1993

167

Anche secondo CROME,Parte generale del diritto privato francese moderno, trad. Ascoli/Cammeo, Milano,

1906, 438 s., “il divieto di alienare la cosa ed il diritto litigioso non fu conservato in diritto francese”. E’ pur vero che i primi commentatori del Code Napoleon (in particolare TOULLIER, Le droit civil français, III, Paris, 1824-

1828, n. 324, 93, e DEMOLOMBE, Traité des donations, III, 1865, n. 698, 648) continueranno in un primo

momento ad affermare la perdurante vigenza del divieto romanistico (sul punto cfr. anche PICARDI, La

trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1968, 32, 35). Ma è possibile ritenere che ciò avvenisse – più che per intrinseca convinzione – per ossequio all’autorevole insegnamento di Pothier. Sta di fatto che la giurisprudenza francese, interrogandosi – come si vedrà – sin dagli inizi dell’’800 sulla disciplina relativa alla successione nel diritto controverso, dell’esistenza di quel divieto non fa la seppur minima menzione.

168

Sul principio de l’immutabilité du litige e sulla sua recezione dal diritto romani e canonico nell’ordinamento francese, si veda MIGUET, Immutabilité et evolution du litige, Paris, 1977, 17 ss.

169

Opinione riconducibile a DEMOLOMBE,Cours de Code Napoleon, Paris, 1861, VII, 336 ss.

170

Le fonti dell’epoca riferiscono che in dottrina la questione fosse particolarmente controversa: “très controversée”, la definisce ancora LACOSTE, De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et

administrative, 2° ed. Paris, 1904, 157. Nello stesso senso si vedano, tra i tanti, GARSONNET/CÉZAR BRU, Traité

theorique et pratique de procedure civile et commerciale, III, 2° ed., Paris, 1899, 551, nt. 7; MARCADÉ, Explication

théorique et pratique du Code civil, 8° ed., Paris, 1889, 202. Tuttavia, che l’opinione riportata nel testo potesse definirsi maggioritaria nella dottrina francese tra XIX e XX secolo risulta confermato da diversi osservatori e studiosi stranieri (si veda, in particolare, PICARDI, La trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1968, 56;

WUNDERLICH, Zur Prozessstandschaft im internationalen Recht, Muenchen, 1970, 91; nonché SCHWEICKERT, Die

del giudizio avrebbe smesso di rappresentare il successore dal momento del trasferimento del diritto litigioso (o dalla trascrizione dell’acquisto, trattandosi di un diritto immobiliare per il quale fosse prevista una determinata forma di pubblicità), con la conseguente inopponibilità a quest’ultimo del giudicato 171. In senso contrario, si sosteneva invece da parte di alcuni autori che l’avente causa fosse assoggettato al giudicato, sfavorevole o meno, formatosi contro il proprio autore sol che il suo acquisto o la relativa trascrizione fosse avvenuta dopo la domanda giudiziale172.

Per comprendere tuttavia appieno la disciplina tutt’ora vigente in Francia in materia di successione nel diritto controverso, anche al di là della querelle dottrinaria, appare illuminante la posizione assunta dalla giurisprudenza d’oltralpe. Ebbene, anche l’analisi delle pronunce delle Corti francesi evidenzia un trattamento differenziato, che tende a distinguere il regime applicabile in ragione della diversa natura della posizione di vantaggio, reale od obbligatoria, oggetto del trasferimento in corso di giudizio.

Nel caso in cui ad essere trasferito in corso di causa sia un bien corporel173, e dunque un diritto reale su di un bene specifico, a prescindere dalla tipologia di azione esercitata in giudizio e dal collegamento esibito da quest’ultima con il bene trasferito174,

ritiene la giurisprudenza francese per prassi inveterata - e sulla scia delle argomentazioni dottrinarie prima riferite – che l’acquirente non sia più rappresentato in giudizio dal proprio autore sin dal momento del perfezionamento del trasferimento175. Ne consegue

vergleichender Heranziehung des deutschen Rechts, Muenchen, 1967, 96). In senso contrario, tuttavia, LORENZETTO PESERICO, La successione nel processo esecutivo, Padova, 1983, 78, secondo la quale a prevalere fu,

in ultima istanza, la tesi tendente ad assoggettare il successore lite pendente al giudicato; su ciò si veda oltre nel testo.

171

In questo senso LACOSTE, De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative, 2°

ed. Paris, 1904, 157 ss.; GARSONNET/CÉZAR BRU, Traité theorique et pratique de procedure civile et commerciale,

III, 2° ed., Paris, 1899, 551, nt. 7; TISSIER, Théorie et pratique de la tierce opposition, Paris, 1890, 173; BONNIER, Traité theorique et pratique des preuves em droit civil et criminel, Paris, 1889, 478; LAROMBIER, Théorie et pratique des obligations, 1857; LACOMBE , De l’autorité de la chose jugée, en droit romain et en droit français,

Paris, 1866, 213 ss.; ALLARD, De l’autorité de la chose jugée en matière civile, Rouen, 1875, 124; nello stesso senso sembrano pronunciarsi LAURENT, Principes de droit civil, 1869-1878, 124, e TOULLIER, Le droit civil français, X,

1824-1828, 292 ss., che fanno generico riferimento al rapporto di anteriorità o di posteriorità tra jugements e acqusition, senza tuttavia affrontare il problema dell’incidenza della domanda giudiziale.

172

In questo senso AUBRY/RAU, Cours de droit civil français,5° ed., Paris, 1922, 407 s.; MARCADÉ, Explication

théorique et pratique du Code civil, 8° ed., Paris, 1889, 202; DURANTON, Cours de droit français, 1831, 539 ss.;

DEMANTE/COLMET DE SANTERRE, Cours analytique de Code civil, Paris, 1865; GRIOLET, De l’autorité de la chose

jugée en matiére civile et en matiére criminelle, Paris, 1868, 539

173

BOVAL,Tiers et parties en première instance et en appel, in CADIET/LORIFERNE,L’autorité de la chose jugée,

Paris, 2012, 152 ss.

174

In proposito la casistica è assai ampia. La giurisprudenza francese applica, infatti, il principio di cui nel testo sia alle azioni propriamente reali (rivendica, negatoria e confessoria servitutis e relative pronunce accessorie: condanna alla restituzione in pristino ed eventuali inibitorie), che a quelle contrattuali (accertamento del perfezionamento della vendita già avvenuta per scrittura privata, risoluzione del contratto di locazione commerciale, condanna al pagamento di un credito garantito da ipoteca, promessa di vendita, e così via).

175

La prima sentenza rinvenuta ad aver affermato il principio è Cass., 8 mai 1810, inRecueil général des lois et des arrets en matiere civile, criminelle, commerciale et de droit public, 1810, 265 ss. Da allora il principio è stato monoliticamente confermato dalla giurisprudenza sino ad oggi. Si vedano, tra le più antiche, Cass. , 14 juin 1815, ibidem, I, 1815, 392 ss.; Cass., 19 aout 1818, I, ibidem, 1819, 24 ss.; Cass., 11 mars 1834, ibidem, I, 345 ss.; Cass., 30 mars 1858, in Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle, 1858,

che l’avente causa lite pendente non è vincolato dal giudicato formatosi nei confronti del dante causa, a meno di un suo intervento in giudizio volontario o coatto176; ed è, di conseguenza, ammesso a proporre tierce opposition contro la sentenza pronunciata in sua assenza177.

Qualora, invece, la posizione giuridica soggettiva trasferita lite pendente abbia consistenza meramente obbligatoria (ciò che si verifica in particolare nell’ipotesi di cessione del credito e di surrogazione all’originario creditore178), la giurisprudenza costante delle corti francesi afferma che in tal caso “le cessionnaire est investì des actions, aussì bien que des droits attachés à la créance cédée”179.

In altri e più concisi termini, è opinione consolidata che l’avente causa subentri nella complessiva situazione giuridica soggettiva – sostanziale e processuale – che faceva capo al precedente titolare, ivi compresi tutti gli accessori che l’accompagnano ai sensi dell’art. 1692 code Napoleon, tra cui è ritenuta ricompresa l’action en justice che fosse già stata esercitata dal cedente. La successione in una situazione obbligatoria controversa sarebbe, in tale ottica, suscettibile di inverare un vero e proprio fenomeno di “transmission de l’action”180, pur potendo il cedente proseguire da solo il giudizio e validamente rappresentare il cessionario181.

Di conseguenza, ed in forza di quello che è poi diventato il paradigma della disciplina pretoria di riferimento nelle ipotesi qui considerate, il successore a titolo

164 ss.; Cass., 1 juin 1858, Recueil général des lois et des arrets, 1859, I, 417 ss.; Cass., 21 novembre 1882, ibidem, 1884, I, 277 ss.; Cass., 7 janv. 1885, in Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle, 1886, I, 72. Tra le più recenti pronunce si vedano, invece, Cass., 5 juin 1959, in Bull. civ. II, n. 429; Cass., 28 fevrier 1967, Bull. civ. n. 84; Cass., 20 novembre 1969, Bull. civ. n. 741; Cass., 20 juin 1979, 77-15380; Cass., 22 mars 2007, 05-21781; Cass. 12 janvier 2011, 10-10667 (le ultime rinvenibili su legifrance.gouv.fr).

176La possibilità di intervento, volontario o coatto, del successore in corso di causa nella titolarità del diritto sul bien corporel, era stata concepita sin dalla prima sentenza pronunciata in materia (Cass., 8 mai 1810, in Recueil

général des lois et des arrets en matiere civile, criminelle, commerciale et de droit public , 1810, 265 ss.) e da allora – a

quanto consta – continuamente ribadita. Si veda da ultimo, Cass., 22 mars 2007, 05-21781.

177

In questo senso tutte le pronunce riferite alle note precedenti, che reiterano la massima riportata nel testo.

178

Per la riconduzione sia dellacession de creancesche dellasubrogationa tale diverso regime processuale, si veda BOVAL , Tiers et parties en première instance et en appel, in CADIET /LORIFERNE, L’autorité de la chose

jugée, Paris, 2012, 155 s. In particolare poi, la diversa modalità di circolazione del credito, nel caso di cessione ovvero di surrogazione, si riflette – anche per l’A. citato – nel momento a partire dal quale il trasferimento riverbererebbe i propri effetti sul processo: la notificazione della cessione al debitore ovvero il pagamento effettuato dal terzo.

179

In questo senso, letteralmente, la più antica sentenza rinvenuta che ha enucleato per la prima volta il principio, poi divenuto diritto vivente: Cass., 15 mars 1847, in Recueil Dalloz Sirey de doctrine, de jurisprudence et de législation, 1847, 155, in una fattispecie in cui si era consentito al cessionario di un credito litigioso di impugnare la sentenza sfavorevole al proprio autore.

180

In questo senso CADIET/JEULAND , Droit judiciaire privé, 8° ed., Paris, 2013, 304 ss.;

CADIET/NORMAND/MEKKI, Théorie générale du procès, 2° ed., Paris, 2010, 725; CHAINAIS/FERRAND/GUINCHARD,

Procédure civile, 33° ed., Paris, 2016, 111 s. Il fenomeno è riferito anche da W IDMANN, La successione a titolo

particolare nel diritto controverso , Trento, 2015, 282. D’altra parte, anche in Italia nell’ipotesi di cessione di credito controverso si è parlato di un fenomeno di trasferimento dell’azione al cessionario, v. BIANCA, Diritto

civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993, 592 s.; FINAZZI, La cessione del credito, in GAROFALO/TALAMANCA,

Trattato delle obbligazioni, IV.1, Padova, 2008, 808 s.

181

Cfr. LEPLAT,La transmission conventionelle des creances, Paris, 2001, 437, nt., 1758, e la giurisprudenza ivi

particolare nel credito litigioso può intervenire nel processo, anche in grado appello sostituendosi del tutto al proprio dante causa, ed impugnare direttamente la sentenza con l’appel, restando altrimenti e in ogni caso assoggettato al giudicato e dunque privato anche del rimedio della tierce opposition182.

Anche nell’ordinamento francese è rinvenibile dunque una disciplina differenziata della successione nel diritto controverso, il cui criterio distintivo risiede apertamente nella natura della situazione di vantaggio oggetto di trasferimento. Si tenterà, nel proseguo della ricerca, di coglierne le motivazioni storiche nonché di verificare se possa rintracciarsi una qualche analogia con il consimile fenomeno rinvenuto in Germania183.

14. La successione nel diritto controverso nel diritto italiano sotto il codice

Nel documento La successione nel diritto controverso (pagine 47-51)