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INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel documento La successione nel diritto controverso (pagine 160-163)

Sezione IV: teoria della rilevanza e della irrilevanza 33 Prospettiva d’indagine

INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

45. Riepilogo dei risultati ottenuti, transizione e direzione del proseguo dell’indagine

L’indagine condotta nel capitolo precedente ha permesso, in primo luogo, di evidenziare la cornice europea in cui le discipline nazionali portate dal § 265 e dall’art. 111 c.p.c. – sono destinate a coordinarsi. Ciò è stato possibile interpretando restrittivamente il principio statuito dalla Corte di Giustizia UE in riferimento alla definizione della coincidenza e inscindibilità degli interessi di diversi soggetti al fine dell’individuazione della nozione della “medesima parte” quale presupposto per dar luogo all’applicazione della litispendenza europea ai sensi dell’art. 29 del regolamento 1215/2011.

Si è passati così all’analisi del contesto dogmatico in cui è fiorita in Germania la primitiva disciplina della Verausserung der streitbefangenen Sache, seguendone di poi le evoluzioni successive alla positiva regolamentazione legislativa e, infine, al prevalere della Relevanztheorie. Si è così potuto constatare come all’affermarsi di quest’ultima doveva congiurare la modificazione dell’intero quadro dogmatico in riferimento a tutta quella serie di istituti che, collocati sul crinale dei rapporti tra diritto e processo, avrebbero provveduto a renderne coerente il funzionamento.

In particolare, in tale contesto, si è constatato come la nozione di Sachlegitimation, con cui si sarebbe voluto identificare il meccanismo processuale sotteso al § 265, sarebbe in seguito stata intesa – complice un’originaria ambiguità di fondo nella sua formulazione

– in un’accezione meramente civilistica, come legittimazione in senso puramente sostanziale

Si è quindi passati ad esaminare il fondamento storico della diatriba tra Relevanz-e Irrelevanztheorie, indirizzo che si è prescelto di assumere come ipotesi di lavoro ai fini della determinazione dell’ambito oggettivo dell’accertamento contenuto nella sentenza emessa all’esito di un processo interessato da un fenomeno di successione nel diritto controverso.

In tale direzione si è potuto effettivamente constatare come anche la primordiale distinzione tra la disciplina delle actiones e delle res litigiosae riposasse sulla particolare concezione del diritto soggettivo e, più in particolare, del diritto reale diffusa in quell’epoca. In tal modo si è ottenuta la conferma di quella che era stata l’originaria intuizione, raggiunta all’esito della ricostruzione storica compiuta nel primo capitolo, secondo cui la disciplina differenziata della successione nel diritto controverso riposasse in ultima istanza sulle caratteristiche proprie della situazione di vantaggio di volta in volta coinvolta nel fenomeno indagato.

E’ stato così possibile evidenziare e portare alla luce quegli elementi di struttura delle situazioni sostanziali cd. autodeterminate che consigliano – se non addirittura impongono – l’applicazione della Irrelevanztheorie602

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Tale conclusione, per l’ordinamento italiano, ha ricevuto inoltre il conforto del dato positivo, soprattutto in riferimento al perimetro oggettivo dell’accertamento relativo ai diritti reali (rivendica), nonché al principio della continuità delle trascrizioni disciplinato dagli artt. 2650 e 2655 c.c

Per quanto riguarda le situazioni cd. eterodetermiante, si è proposta una ricostruzione tesa a preservare, almeno in Italia, l’applicazione della Relevanztheorie, della quale si è precisata e definita la disciplina anche in riferimento alla normativa di diritto sostanziale relativa alla cessione del credito.

In chiusura si è inoltre vagliata la tenuta della ricostruzione prospettata anche in riferimento alla disciplina degli effetti della sentenza nei confronti del terzo successore, constatando come il meccanismo predisposto dall’art. 111, 4° comma, c.p.c. risiedesse in ogni caso nell’estensione dell’effetto di accertamento e di quello esecutivi nei confronti del terzo acquirente, a prescindere dall’applicazione della teoria della rilevanza ovvero della irrilevanza.

Si ritiene che i risultati per tal via acquisiti si dimostrino particolarmente affidabili, perché tratti non solo da constatazioni puramente teoriche, storiche o dogmatiche, ma anche di carattere pratico-empirico, nonché sulla scorta del diritto positivo.

Ora, non può certo sottovalutarsi l’incidenza che le conclusioni cui si è pervenuti sarebbero in grado di esercitare sulla comprensione corrente dell’art. 111 c.p.c. nonché del § 265 ZPO. Soprattutto in riferimento a quest’ultima norma la ricostruzione proposta potrebbe definirsi epocale in quanto imporrebbe di rigettare un dogma consolidato da più di un secolo, da quando cioè che la Relevanztheorie si è imposta quale chiave di lettura del meccanismo sotteso al § 265 ZPO. Si è segnalato tuttavia come sia stata la stessa dottrina tedesca che, in tempi più recenti, ha consapevolmente intrapreso tale indirizzo interpretativo in nome di un rinnovato approccio degli studi processuali, più sensibile ad una interpretazione storico-funzionale dell’istituto, piuttosto che ad esigenze di carattere teorico-dogmatico.

Certamente meno dirompente si dimostrerebbe invece l’impatto della soluzione interpretativa accolta nella letteratura italiana, dove la tesi della irrilevanza ha potuto trovare, nel corso della vigenza dell’attuale art. 111 c.p.c., non pochi e non meno autorevoli sostenitori rispetto alla teoria della rilevanza; mentre – dal canto suo – la giurisprudenza sembra essersi quasi disinteressata al problema.

Si teme, tuttavia, che le questioni insolute che si addensano intorno all’istituto della successione nel diritto controverso non siano comunque destinate a risolversi con un solo tratto di penna.

Invero, come si è avuto modo di rilevare nel corso della ricostruzione storica compiuta nel primo capitolo, l’imporsi della Relevanztheorie già in Germania sarebbe coinciso con il progressivo affermarsi di un generale orientamento più o meno consapevolmente volto a limitare ed arginare l’ambito applicativo dei §§ 265 e 325 ZPO603. La medesima tendenza

interpretativa è stata fatta propria da una parte degli interpreti italiani – segnatamente coloro che avrebbero inteso importare i più stringenti postulati sviluppati nell’ambito della teoria della rilevanza604 – e a farne le spese, questa volta,

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Si è colta tale linea di sviluppo a margine dell’incidenza che avrebbe esercitato sulla cd. successione costitutiva verificatasi in corso di causa in relazione a situazioni di vantaggio di consistenza reale, fattispecie che può dirsi rappresentare il caso paradigmatico ed emblematico comune sia agli sviluppi dottrinali tedeschi (cfr. §§ 2-12, cap. I). che a quelli italiani (cfr. §§ 14-16, cap. I). Se ne vedranno tuttavia ulteriori ripercussioni anche nell’ordinamento tedesco in riferimento agli istituti della Vormerkung (cfr. § 65) e delle revocatorie ordinarie e fallimentari (cfr. § 64)

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Il primo consapevole assertore di questo indirizzo può essere considerato il DEMARINI,La successione nel diritto

sarebbe stato in particolare il coordinamento tra l’art. 111 c.p.c. e la disciplina della trascrizione delle domande giudiziali605, soprattutto in riferimento alle azioni di

impugnativa negoziale.

Gli argomenti impiegati a tale scopo sarebbero stati nella sostanza gli stessi sviluppati dalla dottrina tedesca, asetticamente trapiantati nel contesto giuridico italiano: in particolare – oltre a quello relativo alla perdita della legittimazione ad agire quale esplicazione del funzionamento dell’art. 111 c.p.c. – l’affermazione secondo cui soltanto un’actio in rem ovvero un’actio in rem scripta avrebbe potuto rendere controversa la606 proprietà di un bene.

Ciò che tuttavia è sinora mancato è stata un’indagine tematica sulla concreta importabilità di una simile impostazione anche nell’ordinamento italiano – soprattutto alla luce del diritto sostanziale ivi applicato607 – che andasse al di là di qualche fugace ed isolata incursione nella ricca produzione letteraria che andava fiorendo in Germania in relazione alla successione nel diritto controverso. 608.

Di qui l’opportunità di allargare lo spettro dell’indagine ad un raffronto comparativo del diritto sostanziale applicato nei due ordinamenti per valutare se le differenze che si riscontreranno permettano di trarre elementi utili allo scopo dell’indagine

A tale scopo la direzione della ricerca potrà essere circoscritta ad un interrogativo di fondo che potrà essere trattato a margine della risoluzione di un caso pratico: che cosa accadrebbe se, nel corso di un processo pendente in Germania avente ad oggetto l’impugnativa di un contratto traslativo della proprietà disciplinato dal diritto italiano, il convenuto alienasse a un terzo la proprietà del bene trasferito con il contratto impugnato609. Si tratterà di comprendere quale sia la disciplina nel concreto applicabile e,

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E, di nuovo, non è sembrato un caso che ciò si verificasse proprio in relazione a quelle situazioni di vantaggio che, come si è dimostrato, esibiscono caratteristiche strutturali tali da renderle radicalmente incompatibili con la Relevanztheorie.

606Così in Italia, tra tutti, BIGIAVI, Risoluzione per inadempimento e alienazione di cosa litigiosa, in Riv. Dir. Proc., 1954, 129 ss., 154. Proprio l’argomento – da ultimo riferito – della limitazione alle sole actiones in rem scriptae della virtù di rendere controverso il diritto per escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c. le azioni di impugnativa negoziale, dimostra quanto di tralaticio e di irriflesso vi sia nell’interpretazione dell’istituto in esame. Al di là della difficoltà di rintracciare con precisione nell’ordinamento attuale a cosa possano corrispondere oggi tali azioni, deve segnalarsi come – secondo la più autorevole dottrina romanistica (sul punto si veda, tra tutti, ARANGIO- RUIZ, Istituzioni, cit., 105 s., nonché TALAMANCA, Istituzioni, cit., 242 ss.)

– l’esempio più tipico di actio in rem scripta sarebbe stata l’actio quod metus causa gestum erit, ovverosia proprio l’azione (personale) di annullamento per violenza che dall’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c. si sarebbe voluta escludere.

607La stessa critica è svolta da MENGONI, Note sulla trascrizione delle impugnative negoziali, in Riv. Dir. Proc., 1969, 360 ss., 379 s., nei confronti della tesi restrittiva elaborata da Proto Pisani.

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E quand’anche fosse avvertita l’esigenza di discostarsi dalla dimensione prettamente procedurale in cui la comparazione veniva per lo più condotta, ci si sarebbe limitati a dare atto delle soluzioni praticate dalla dottrina e giurisprudenza tedesche, senza valorizzare le premesse di sistema da cui in quell’ordinamento si muoveva. Per un simile approccio si veda BIGIAVI, Risoluzione per inadempimento, cit.,

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Si può pensare alla seguente fattispecie: due imprenditori, eventualmente tedeschi, concludono un contratto di trasferimento di un’azienda organizzata per l’esercizio di una impresa commerciale situata in Italia e convengono per iscritto nel contratto di trasferimento che per tutte le controversie nascenti dal contratto sia giurisdizionalmente competente il giudice tedesco. Successivamente l’acquirente si rende inadempiente e l’alienante inizia un processo di risoluzione per inadempimento in Germania a cui, in difetto

in particolare, se la fattispecie invererebbe una ipotesi di successione nel diritto controverso610.

La risoluzione di tale interrogativo richiederà una non breve elaborazione, in quanto suscettibile di coinvolgere gravose problematiche di diritto internazionale privato, nonché di richiedere una preliminare comparazione tra i sistemi contrattuali e gli strumenti di tutela predisposti dai due ordinamenti.

Contestualmente, l’elaborazione del caso prospettato offrirà l’occasione per delineare il regime internazionalprivatistico dell’istituto della successione nel diritto controverso.

Sezione I: Quadro di riferimento comparato e internazional-privatistico

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