• Non ci sono risultati.

Sistemi contrattuali e restitutori a confronto: Trennungs e

Nel documento La successione nel diritto controverso (pagine 171-187)

Sezione I: Quadro di riferimento comparato e internazional-privatistico 46 Premessa e metodo di indagine: il principio di territorialità della le

49. Sistemi contrattuali e restitutori a confronto: Trennungs e

Abstraktionsprinzip, l’abstrakter dinglicher Vertrag e la sua incidenza sulle

conseguenti azioni di restituzione (Herausgabeanspruch)

Si è già fatto già più volte riferimento al fatto che l’ordinamento tedesco631 non

accoglie – come quello italiano – il principio del consenso traslativo in materia contrattuale, ma è rimasto fedele al principio romanistico della netta distinzione tra titulus e modus adquirendi632. Quest’ultima nel sistema contrattuale tedesco sopravvive nella forma della netta contrapposizione, incarnata nel cd. Trennungsprinzip 633, tra negozi ad effetti meramente obbligatori (cd. Verpflichtungsgeachaefte) e negozi di disposizione (Verfuegungsgeschaefte).

I primi, retaggio del titulus adquirendi, sono costituiti da un contratto causale (ad. es. vendita: Kaufvertrag ai sensi del § 433 BGB) generatore di una obbligazione di trasferire la proprietò; mentre i secondi sono atti negoziali, generalmente di esecuzione del contratto causale, da cui deriva l’immediato effetto dispositivo produttivo del trasferimento del diritto.

A seconda del tipo di bene trasferito l’atto di disposizione nel sistema tedesco rappresenta una fattispecie complessa costituita, accanto all’imprescindibile accordo

631

Al sistema contrattuale tedesco, e in particolare al Trennungs- e all'Abstraktionsprinzip, di cui di seguito nel testo, sono dedicate le pagine centrali di ogni trattazione manualistica in materia di Allgemeiner Teil des BGB, Schuldrecht e Sachenrecht: si vedano in proposito, tra gli altri, LARENZ/WOLF, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, 9a ed., Monaco, 2004, 410 ss.; BROX/WALKER,Allgemeiner Teil des BGB, 31. Aufl., Monaco,

2007, 63 ss.; PRUETTING, Sachenrecht, 34. Aufl, Monaco, 2010, 12 ss.; BAUR- STUERNER, Sachenrecht, 18 Aufl.,

Monaco, 2009, 55 ss; MEDICUS, Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg, 1994, 93 ss.; W EBER, Sachenrecht, I, 4.

Aufl., Baden-Baden, 2016, 72 ss.; HUETTE/HELBRON, Sachenrecht, I, 2. Aufl., Bremen, 2005, 23 ss.; KOEHLER,

BGB Allgemeiner Teil, Muenchen, 2010, 92; L OOSCHELDERS , Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 10. Aufl., Muenchen

2012, 382; WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, Sachenrecht, 8. Aufl., Heidelnerg, 2011, 32 ss. Ad esse possono

aggiungersi numerose pubblicazioni nelle riviste specialistiche che alimentano un cospicuo dibattito soprattutto: GRIGOLEIT, Abstraktion und Willensmaengel – Die Anfechtbarkeit des Verfuegungsgeschaefts, in Archiv fuer die civilistische Praxis, 1999, 379 ss.; BAYERLE, Trennung - und Abstraktionsprinzip in der

Fallbearbeitung, in Jus, 2009, 1079 ss.; JAUERNIG, Trennungsprinzip und Abstraktionsprinzip, in Juristische

Schulung, 1994, 721 ss. Per uno studio comparato dei diversi sistemi contrattuali si veda S TADLER,

Gestaltungsfreiheit und Verkehrschutz durch Abstraktion, Tuebingen, 1996. Nella letteratura italiana si veda GIORGIANNI, La causa del negozio giuridico, Milano, 1974, 21 ss.; GUARNERI, Diritti reali, cit., 54 ss.; GALLO, I

rimedi restitutori in diritto comparato, in SACCO, Trattato di diritto comparato, Torino, 1997, 219 ss.; FERRARI,

Abstraktionsprinzip. Traditionsprinzip e consensualismo nel trasferimento dei beni mobili. Una superabile divaricazione?, in Riv. Dir. Civ, 1993, I, 729 ss.; VACCA, Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storica e comparatistica, II, Milano, 1991

632

E’ noto che nel diritto romano classico il contratto di compravendita (emtio-venditio ) era un contratto meramente obbligatorio, fonte della sola obbligazione di trasferire la proprietà della cosa, la quale ultima si produceva invece solo al momento della consegna (traditio). Sul punto, TALAMANCA, Istituzioni, cit., 583;

Archi, Il trasferimento della proprietà nella compravendita romana, Padova, 1934; STADLER,Gestaltungsfreiheit,

cit., 47. Per la considerazione secondo cui il sistema tedesco “è indubbiamente, nell’ambito dei sistemi continentali, quello che ha maggiormente conservato le caratteristiche originarie romane”, si veda GALLO, I

rimedi restitutori, cit., 207, nonché 219

633

(Einigung), per i mobili dalla consegna (die Uebergabe ex § 929 BGB) e per i beni immobili dall’investitura (cd. Auflassung) e della conseguente iscrizione nei libri fondiari (Eintragung in das Grundbuch) ai sensi del § 873 BGB.

Ciò sta a significare che, anche per operazioni economiche quotidiane e di esiguo valore in cui possa verificarsi una fattuale coincidenza nello scambio di dichiarazioni di volontà (Willenserklaerungen ) tra contraenti (ad esempio, acquisto di un giornale in edicola), il Trennungsprinzip impone comunque di distinguere in via interpretativa il contratto causale fonte di obbligazioni (Verpflichtungsgeachaefte) dall’atto di disposizione (cd. Verpflichtungsgeachaefte) dei singoli diritti, quand’anche questi ultimi consistano in un diritto di credito (per esempio la cessione del credito: Forderungsabtretung) ovvero in una somma di denaro634.

Su tale sfondo di rigorosa distinzione – almeno concettuale – i reciproci rapporti tra contratto obbligatorio e atto di disposizione nel contesto di una medesima operazione economica sono regolati dal principio di astrazione – cd. Abstraktionsprinzip – il quale ne informa la relazione in una duplice direzione. Da una parte sotto il profilo contenutistico, per cui l’effetto reale che consegue alla complessiva operazione economica è limitato al contenuto dell’atto di disposizione, senza possibilità di fare riferimento, a fini interpretativi, all’atto causale sottostante (inhaltliche Abstraktheit) . Dall’altra, sotto il profilo della stessa efficacia in quanto la validità dell’effetto traslativo compiuto con l’atto di disposizione è resa indipendente dalla stessa esistenza e dalla validità del contratto obbligatorio causale (auesserlliche Abstraktheit635).

In forza di tale configurazione di fondo del sistema contrattuale, è opinione dominante che l’ordinamento tedesco in materia di circolazione dei diritti abbia accolto la figura del contratto astratto ad effetti reali (cd. abstrakter dinglicher Vertrag636), il cui significato più intimo può essere colto nella recisione del nesso di immediata e permanente dipendenza

strutturale tra la causa giustificativa del trasferimento del diritto contenuta nel contratto

obbligatorio e la produzione dell’effetto reale determinata dall’atto dispositivo637.

Ciò non significa che l’invalidità, l’inefficacia o comunque il venir meno del contratto obbligatorio sotteso ad un’operazione economica avente ad oggetto il trasferimento di un bene non si ripercuota, da un punto di vista sostanziale, sulla stabilità dell’attribuzione patrimoniale stessa. Quest’ultima tuttavia è resa strutturalmente

634

In questo senso GRIGOLEIT, Abstraktion, cit, 380; STADLER, Gestaltungsfreiheit, cit., 6. In riferimento alla

circostanza che anche il pagamento del prezzo (Zahlung des Kaufpreises) è considerato un nuovo contratto ad effetti reali volto a trasferire la proprietà del denaro, si veda GALLO, I rimedi restitutori, cit., 220

635

GRIGOLEIT,Abstraktion, cit.,381; STADLER,Gestaltungsfreiheit, cit., 7; JAUERNIG,Trennungsprinzip, cit., 721.Nonostante la varietà degli accenti e di impostazioni, che variano da autore ad autore, per Trennungsprinzip si intende giustappunto la distinzione tra Verpflichtungs- e Verfügungsgeschäfte, mentre con l'Abstraktionsprinzip si intende evidenziare la giuridica autonomia tra le due tipologie di negozi, nel senso che l'invalidità o inefficacia del primo non si riverbera sugli effetti del secondo. Il Verfügungsgeschäft si caratterizzerebbe pertanto come un negozio astratto, nel senso di negozio con causa esterna; si veda sul punto la ricostruzione di SCALISI, Negozio astratto, in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 92 ss.

636

Dal punto di vista del diritto positivo l’Abstraktionsprinziptrova il proprio fondamento nella circostanza che nelle disposizioni che prevedono nel BGB le singole fattispecie dispositive (§§ 873, 925, 929, 956, 1032, 1205 BGB, tra le altre) manca ogni riferimento alla causa (Rechtsgrung) – cioè a un negozio giuridico obbligatorio quale loro presupposto di validità – mentre è dato rilievo al solo accordo (Einigung); si veda al riguardo WEBER,Sachenrecht, cit., 72. GIORGIANNI,La causa, cit., 26.

indipendente dalla prima, di talchè il beneficiario dell’atto di disposizione – nonostante l’invalidità del contratto causale – resta comunque proprietario di quanto acquistato; ma contro quest’ultimo può essere chiesto e ottenuto il ritrasferimento della proprietà del bene nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le norme dettate in materia di ingiustificato arricchimento (Ungerechtfertigte Bereicherung, §§ 812 ss. BGB 638) che regolano le

conseguenze della mancanza di fondamento giuridico (rechtlicher Grund) dell’attribuzione patrimoniale639. Con quest’ultima si fa valere una pretesa meramente personale

(schuldrechtlicher Anspruch) sul bene, la quale – in perfetta corrispondenza con l’azione dell’acquirente non ancora divenuto proprietario fondata sul contratto obbligatorio (Kaufvertrag) – non avrà la virtù di rendere controversa la proprietà del bene.

Questo complesso e sofisticato (e forse anche barocco) meccanismo escogitato per disciplinare il trasferimento e la circolazione dei diritti, non solo reali, viene difeso e giustificato – ma anche fatto oggetto di critiche640 – in nome della tutela del traffico giuridico,

il ché suole declinarsi in una pluralità di direzioni641. In particolare – per quel che interessa in

questa sede – nei confronti dei terzi subacquirenti i quali, senza necessità di ricorrere alle norme dettate in materia di acquisto a non domino, risulteranno tutelati dal venir meno del titolo di acquisto del proprio dante causa già ex ante dall’astrattezza dell’atto di acquisto in virtù del quale quest’ultimo è divenuto e resta proprietario nonostante la mancanza, anche originaria, di un valido titolo di acquisto.

Tuttavia, l’Abstraktionsprinzip in Germania – seppur rappresenta un principio generale in materia di circolazione della ricchezza – non ha valenza assoluta, ma può incontrare deroghe che risultano particolarmente significative, come si vedrà, anche ai fini

638

Stabilisce il § 812, 1. Abs., BGB: “(1) Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zu Herausgabe verpflichtet. Diese verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtlicher Grund spaeter wegfaellt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschaefts bezweckte Erfolg nicht eintritt“ All’interno di tale fattispecie apparentemente unitaria possono essere individuate ulteriori sotto- categorie: così, in primo luogo, può essere evidenziata la cd. Eingrifskondition (“in sonstiger Weise ”, a cui si ricollega la previsione del successivo § 816 BGB) che si ha allorché un soggetto consuma, utilizza o dispone di un bene altrui senza titolo. Al contrario nell’ambito della generale Leistungskondition, accanto alla classica condictio indebiti relativa alla restituzione di una prestazione indebita altrui, può essere individuata una condictio ob rem (“wenn der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschaefts bezweckte Erfolg nicht eintritt“) e una condictio ob causam finitam (“wenn der rechtlicher Grund spaeter wegfaellt“). Su tali categorie si veda DI MAJO, La tutela civile dei diritti, 4a ed.,

Milano, 2003, 342 ss.

639

L’azione di ingiustificato arricchimento nel diritto tedescoassume una funzione per certi versi analoga a quella svolta dall’antica condictio indebiti nel diritto romano classico, dove era in vigore il principio dell’astrazione. Si veda in proposito TALAMANCA, Istituzioni, cit., 612: “l’azione di ripetizione presuppone,

dunque, che la datio abbia prodotto il trasferimento della proprietà, e che tale trasferimento non appaia giustificato. [Nella forma della condictio sine causa, n.d.a.] essa spetta allorché si sia verificato uno spostamento senza iusta causa, in base al funzionamento di un negozio astratto”. Per la considerazione secondo cui il diritto tedesco è il più vicino tra gli ordinamenti moderni al modello romanistico delle “condictiones”, si veda MOSCATI,Caducazione degli efetti del contratto e pretese restitutorie, inRiv. Dir. Civ., I,

2007, 435 ss., 441, nt. 20; nonché GALLO,I rimedi restitutori, cit., 207.

640

Si vedano sul punto le acute discussioni in materia condotte nella prima metà del secolo scorso e riferite da STADLER,Gestaltungsfreiheit, cit., 76 ss.

641

Sul punto si vedano tra i tanti LENT,Sachenrecht, Muenchen-Berlin, 1949, 28 ss.; WESTERMANN, Lehrbuch

des Sachenrechts, 3. Aufl., Karlsruhe, 1956, 402 ss.; GRIGOLEIT,Abstraktion, cit, 381 ss.; GIORGIANNI,La causa,

cit., 22 Profondo estimatore del sistema tedesco del trasferimento dei diritti è stato in passato CARNELUTTI,

della disciplina della successione nel diritto controverso. Si tratta delle ipotesi in cui il meccanismo astratto nella circolazione dei diritti viene di fatto meno (cd. Durchbrechung des

Abstraktionsprinzip)642, in concomitanza con il verificarsi di determinate fattispecie

individuate dalla dottrina e variamente accolte anche dalla giurisprudenza del BGH.

Ciò si verifica allorché contratto causale ed atto dispositivo risultino affetti da un medesimo vizio (cd. Fehleridentitaet)643; nell’ipotesi in cui contratto causale e atto di disposizione costituiscano una unità ai sensi del § 139 BGB (cd. Geschaeftseinheit)644; nonché in caso di Bedingungszusammenhang, quando cioè l’atto di disposizione venga condizionato dalle parti alla validità del contratto causale ai sensi del § 158 BGB645. In tutte tali ipotesi, l’impugnativa – che, come noto, in Germania avviene in via stragiudiziale – diretta contro il solo contratto causale, ovvero anche contro l’atto di disposizione, caducando retroattivamente (§ 142 BGB) gli effetti di entrambi i contratti, determina l’automatico ritrasferimento della proprietà in capo all’alienante. Cosicché quest’ultimo, nel caso in cui l’acquirente si rifiuti di restituire la cosa, sarà tenuto ad esperire un’azione di rivendica (Herausgabeanspruch: § 985 BGB646) ovvero l’azione di rettifica del libro fondiario (Berichtigungsklage: § 894 BGB), le quali – secondo i principi generali – rendono controversa la proprietà della cosa alienata, arrivando a dar luogo all’applicazione dell’istituto della successione nel diritto controverso (§ 265 ZPO) in ipotesi di suo trasferimento nel corso del giudizio647.

642

L’espressione è tratta da WEBER, Sachenrecht, cit., 72, ma si tratta di un fenomeno del tutto pacifico in

dottrina e in giurisprudenza. Si vedano al riguardo MEDICUS,Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg, 1994, 93

ss.; WEBER, Sachenrecht, I, 4. Aufl., Baden-Baden, 2016, 72 ss.; HUETTE/HELBRON, Sachenrecht, I, 2. Aufl., Bremen, 2005, 23 ss.; BROX/WALKER , Allgemeiner Teil des BGB, 31. Aufl., Muenchen, 2007, 179; KOEHLER, BGB

Allgemeiner Teil, Muenchen, 2010, 92; LOOSCHELDERS, Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 10. Aufl., Muenchen

2012,382; WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN,Sachenrecht, cit., 37 ss.

643

WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, Sachenrecht, cit., 37 ss.; WEBER, Sachenrecht, cit., 72; GRIGOLEIT,

Abstraktion, cit, 393 ss.; PRUETTING, Sachenrecht, cit., 14

644

WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, Sachenrecht, cit., 39 ss.; WEBER, Sachenrecht, cit., 73; GRIGOLEIT,

Abstraktion, cit, 413 ss.;PRUETTING, Sachenrecht, cit., 13

645

WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN, Sachenrecht, cit., 39; WEBER, Sachenrecht, cit., 73; GRIGOLEIT,

Abstraktion, cit, 409 ss.; PRUETTING, Sachenrecht, cit., 14

646

Non è possibile in questa sede soffermarsi diffusamente sui caratteri dell’azione di rivendica nel diritto tedesco, deve tuttavia già liminarmente osservarsi come essa risulti radicalmente diversa da quella disciplinata dall’art. 948 c.c. Infatti, già dal punto di vista sostanziale la dizione contenuta nel § 985 ZPO (“ Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen”) pone l’accento in prima linea sulla pretesa (Anspruch di windscheidiana memoria) restitutoria derivante dalla violazione del diritto di proprietà, la quale ultima dunque – secondo la dottrina maggioritaria – non costituisce l’oggetto precipuo del relativo giudizio ma questione pregiudiziale non destinata a passare in cosa giudicata (cfr. per quest’ultima affermazione Hellwig, Lehrbuch, cit., 369; Id., System, I, cit., 39 s.; Henckel, Parteilehre, cit., 253 ss., 270 ss.; Blomeyer, Zivilprozessrecht, cit., 200, 480 ss.; ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD, Zivilprozessrecht, cit., 590 ss.. A

ciò si aggiunga – ad ulteriore motivo di discrimine che dovrebbe sconsigliare troppo facili trasposizioni nel diritto italiano – che l’azione di rivendica è assistita da un un certo numero di presunzioni (§ 891 BGB per i beni immobili e § 1006 per i beni mobili) che ripartiscono e veicolano l’onere della prova, impedendo la configurazione nell’ordinamento tedesco di quella probatio diabolica che invece caratterizza la rivendica nell’ordinamento italiano.

647

In tal senso da ultimo BROCK, Die zivilrechtlichen Auswirkungen der “Ahlhorn”- Rechtsprechung – eine

rechtliche Analyse aus Investorenperspektive, in ZfIR, 2008, 445 ss. Sul punto, per la dottrina italiana, si veda anche MENGONI, Note sulla trascrizione delle impugnative negoziali, in Riv. Dir. Proc., 1969, 360 ss., in part. 381.

Tali ipotesi risultano di particolare interesse ai fini della presente indagine: in primo luogo perché dimostrano come l’istituto della successione nel diritto controverso non sia del tutto avulso dalle dinamiche delle impugnative contrattuali in Germania, le quali – lo si ripete – avvengono colà in via stragiudiziale. Ma soprattutto perché rivelano il trattamento – anche processuale – che, secondo la prospettiva e la qualificazione data dal diritto tedesco, sarebbe riservato all’impugnativa di un contratto causale dotato di efficacia reale che si svolgesse in Germania, come quelli disciplinati dall’ordinamento italiano. Infatti, tali processi renderebbero sempre controversa la proprietà del bene trasferito perché l’impugnativa contrattuale travolge non solo il contratto causale giustificativo dell’attribuzione patrimoniale, ma anche lo stesso atto dispositivo che opera il trasferimento648

50. Principio consensualistico e causalità del trasferimento patrimoniale Come noto, l’ordinamento italiano ha accolto – sulla scia del Code Napoleon649 e già

con il codice del 1865650 – il principio consensualistico in virtù del quale il trasferimento e la costituzione dei diritti avviene “per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato” 651(art. 1376 c.c.).

Al riguardo è stato opportunamente rilevato come la dottrina italiana più risalente non si sia dimostrata immediatamente recettiva dell’innovazione adottata dal legislatore

648

Tra i tanti si veda più di recentePRUETTING,Sachenrecht, cit., 15: “Waere die Uebereignung nicht abstrakt, sondern wuerde die Nichtigkeit des Kausal geschaefts ohne weiteres die des dinglichen Geschaefts nach sich ziehen, so haette der Verkaeufer und Veraeusserer im Falle der Nichtigkeit des Kaufvertrages wegen der daraus folgenden Nichtigkeit der Uebereignung stets den dinglichen Herausgabeanspruch nach § 985 und den Berichtigungsanspruch des § 894” Si tratta di una opinione incontroversa e risalente nel tempo, la cui prima formulazione è dovuta al WINDSCHEID , Zur Lehre des Code Napoleon von der Ungueltigkeit der

Rechtsgeschaefte, Duesseldorf, 1847, 302, il quale, proprio studiando il sistema delle invalidità contrattuali del Code Napoleon – che appunto per la prima volta nella storia del diritto proclamava che il trasferimento della proprietà si perfeziona sin dal momento della conclusione del contratto –, giungeva alla conclusione: “Also geht durch den dinglichen Vertrag, wenn er sans cause ist, Eigenthum gar nicht ueber; die uebertragene Sache ist zu vindiciren, nicht zu condiciren”

649

In realtà, la rottura con la tradizione di diritto comune – come si è visto fedelmente recepita nell’ordinamento tedesco – secondo la quale per produrre l’effetto traslativo sarebbero stati necessari titulus e modus adquirendi , sarebbe tuttavia stata operata dal Code Napoleon solo in via indiretta. La concezione del contratto recepita dal codice francese era – ed è – quella del contratto obbligatorio (art. 1101 c.c.fr.): il contratto di compravendita continuava ad essere solamente fonte dell’obbligazione di effettuare il trasferimento della proprietà del bene (art. 1582 c.c.fr.), soltanto che l’effetto traslativo sarebbe stato direttamente ricollegato all’insorgere di una obligation de donner (art. 1136 c.c.fr.) o di livrer la chose (art. 1138 c.c.fr.). Su tali aspetti si vedano: GIORGIANNI,La causa, cit., 9 s.; GALLO,I rimedi restitutori, cit., 223 ss.; OSTI,Contratto, inNvss. Dig.,

IV, Torino, 1959, 462 ss., in part. 488

650

Già il codice civile italiano del 1865 contiene un passo avanti rispetto al Code Napoleon: l’effetto traslativo del contratto non è più mediato da una obbligazione di dare, ma risulta legato direttamente “al consenso legittimamente manifestato” (art. 1125 c.c. 1865)

651

La bibliografia sul principio consensualistico è sterminata; senza pretesa di completezza possono qui ricordarsi: VECCHI, Il principio consensualistico, 1999; BIANCA, Riflessioni sul principio del consenso traslativo,

in Riv. Dir. Civ., 1969, I, 535 ss.; S TOLFI, Appunti sul cd. principio consensualistico, in Riv. Dir. Comm., 1977, I, 1 ss.; DELLE MONACHE, Fedeltà al principio consensualistico, in Riv. Dir. Civ., 2006, I, 286 ss.; SIRENA, Sulla

derogabilità del principio consensualistico, in Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, Napoli, 2007, 1071 ss.; MUCCIOLI, Efficacia del contratto e circolazione della ricchezza, 2004, 12 ss.; FERRANTE, Consensualismo e

trascrizione, Padova, 2008; VETTORI, Consenso traslativo e circolazione dei beni. Analisi di un principio,

italiano, continuando per diverso tempo a considerare il contratto come mera fonte di obbligazioni652, mentre l’effetto traslativo sarebbe stato pensato come diretta conseguenza o di un autonomo e distinto atto di disposizione653, ovvero dello stesso atto solutorio, ritenuto in sé idoneo ad operare il trasferimento anche nel caso del venir meno del rapporto giustificativo sottostante654.

Secondo invece l’impostazione oggi dominante – se non indiscussa – in dottrina, il risultato del principio consensualistico è ravvisato “nella intima compenetrazione dell’atto traslativo e del contratto consensuale, i quali per l’innanzi erano formalmente, e soprattutto concettualmente, distinti con chiarezza”655.

Ciò significa che nell’ordinamento italiano il contratto traslativo ai sensi dell’art. 1376 c.c. è destinato a assumere un duplice profilo di rilevanza, che non può non avere diretta incidenza anche da un punto di vista processuale. Esso, da una parte, si impone quale causa giustificativa del trasferimento patrimoniale nonché quale regolamento del concreto assetto di interessi voluto dai contraenti ai sensi dell’art. 1372 c.c. (titulus adquirendi). Dall’altra parte esso rappresenta – normalmente – il medesimo atto attraverso il quale tale trasferimento viene concretamente operato, destinato in quanto tale ad acquistare rilevanza esterna ed entrando nel meccanismo di circolazione della ricchezza predisposto dall’ordinamento italiano ai sensi degli artt. 922 e 1376 c.c. (modus adquirendi)656.

Il ché, del resto, risulta confermato e non contraddetto dalla variegata casistica di fattispecie ove si ammette una latente scissione tra il titolo del trasferimento e il modo dell’acquisto (ad esempio, nella più semplice ipotesi, nel contratto definitivo di compravendita preceduto da un preliminare, eventualmente ad effetti anticipati657), in cui sembra possibile ravvisare l’operatività di un tenue principio di separazione, consimile al Trennungsprinzip vigente in Germania658.

Quel che, invece, l’ordinamento italiano non sembra avere accolto, in virtù del combinato disposto degli artt. 922, 1325 n. 2 e 1376 c.c., è il principio dell’astrattezza del trasferimento patrimoniale, almeno nei termini con cui l’Abstraktionsprinzip viene comunemente inteso in Germania. Di qui la considerazione secondo cui il codice civile

652

In tal senso, per tutti, GIORGI,Teoria delle obbligazioni, Firenze, 1891, III.3, 7 ss.; IV.3, 236

653La tesi ha ricevuto la più matura espressione nell’opera di GORLA, L’atto di disposizione di diritti, Perugia,

Nel documento La successione nel diritto controverso (pagine 171-187)