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La disciplina generale del codice civile in materia di enti collettivi privati e

Come visto in precedenza, l’ambizioso progetto di riforma contenuto nella Legge delega prevedeva, come prima tappa del percorso, una rimodulazione generale del libro I, titolo II, codice civile, in tema di enti collettivi privati.

Ciò al fine precipuo di ridurre quello scarto eccessivo che si era creato fra enti senza scopo di lucro in generale, ed enti sottoposti alle discipline premiali emanate negli ultimi trent’anni circa.

(58) GORI L., Il sistema delle fonti, cit., p. 11.

(59) Per la dottrina prevalente, queste ultime dovranno in ogni caso imporsi rispetto alla potestà legislativa delegata. Sulla questione v. CERVATI A., La delega legislativa, Milano, 1972, p. 94; CERRI A., voce Delega legislativa, in Enc. Giur., Roma, 1991, XXVI, p. 9; PARODI G., Le fonti del diritto. Linee

evolutive, in AA.VV., Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da CICU A. – MESSINEO F. – MENGONI L., continuato da SCHLESINGER P., Milano, 2012, p. 149.

Soltanto dopo aver ridisegnato quello sfondo ideale per tutte le realtà non profit, il legislatore delegato avrebbe dovuto redigere il CTS, al fine di rendere ancor più «nobile» il terzo settore in senso legale (60).

Tuttavia, la scelta adottata dal Governo si è smarcata da queste specifiche indicazioni, evitando di darne attuazione ad eccezione soltanto del tema della trasformazione e fusione tra associazioni e fondazioni (61).

Motivo per cui, ad oggi, tutte le generali norme di riferimento contenute nel codice civile, le quali costituiranno le coordinate giuridiche essenziali e comuni agli ETS, sono pressoché rimaste invariate.

Ma può osservarsi ancora che, in realtà, il Governo non sembra essersi limitato ad evitare l’attuazione dei poteri conferiti dalla Legge delega; invero, tali prescrizioni sono state sì inserite, ma nell’ambito del CTS.

Ci si riferisce, come verrà meglio illustrato nel proseguo della ricerca, alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, alle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti ed atti costitutivi, agli obblighi di trasparenza, informazione e pubblicità, allo statuto dei diritti degli associati e degli organi sociali, nonché al sistema di tutela dei terzi e dei creditori (62).

Ed ecco, allora, che il rapporto fra potere ed esercizio della delega legislativa diviene ancor più critico, poiché ciò ha finito per tradire l’impianto sistematico dettato dalla Legge 106/2016 (63).

D’altro canto, la giurisprudenza costituzionale, sotto questo profilo, ha chiarito che la non attuazione del potere di delega «può viziare la normativa effettivamente adottata dal legislatore delegato solo quando questa, proprio in forza di quell’omissione, si pone in contrasto con i principi ed i fini della legge di delega» (64).

(60) In tema v. anche DONADIO G., Riforma del Terzo settore e Codice civile, in Non Profit, 2014, 3, p. 34 ss.

(61) Su cui v. più avanti nel testo. (62) Su cui v. infra, Cap. III, par. 10.

(63) Come già acutamente osservato da GORI L., Il sistema delle fonti, cit., p. 18, tale operato ha «stravolto l’intera delega legislativa, trasformandone i connotati in maniera profonda». Prosegue, poi, l’A., evidenziando che «appare tuttavia non inutile interrogarsi sugli effetti che tale inattuazione può

avere se inquadrata all’interno di un intervento normativo di così vasta portata e con oggetti fortemente integrati (ancorché concettualmente isolabili) fra loro, come quelli della delega sul Terzo settore»,

giungendo alla conclusione che tale modus operandi si potrebbe esporre al rischio di incostituzionalità, come verrà anche affermato appresso nel testo.

(64) Così Corte Cost., 8 giugno 1987, n. 218. Peraltro, la pronuncia richiama un più risalente approdo dei giudici delle leggi, costituito da Corte Cost., 6 marzo 1975, n. 41, per cui si ha incostituzionalità solo quando la mancata attuazione della Legge delega determina «lo sviamento della

legge delegata dal suo fine istituzionale e ne [provoca], conseguentemente, la totale invalidazione»,

Oltre a questa sospetta violazione dell’art. 77 Cost. (65), acuta dottrina ha messo in evidenza anche il rischio di una sostanziale irragionevolezza cui sembra esporsi la legislazione delegata.

Difatti, avendo interamente collocato l’intera disciplina civilistica prevista dalla Legge delega all’interno del CTS, si è avuto addirittura un incremento della «originaria forbice da ridurre fra enti di diritto comune e enti disciplinati dalla legislazione sul Terzo settore» (66).

Sotto questo punto di vista, peraltro, sarà interessante la sfida che si aprirà sul piano dell’interpretazione, poiché non è da escludersi che la giurisprudenza, per «risolvere il caso della vita sottoposto alla sua attenzione» (67) concernente un ente senza scopo di lucro di cui al titolo II, libro I, codice civile, tenda ad applicare talune regole contenute nel CTS, o finanche disposizioni precettive inserite nella Legge delega (68); ciò al fine di smorzare lo scarto problematico fra «ideale» e «reale».

Tanto chiarito in via preliminare, e salvo ritornare sugli aspetti più delicati in seguito (69), saranno ora analizzate le varie forme giuridiche di riferimento per tutti gli

campo della delegazione, sì da evitare che essa possa essere esercitata in modo divergente dalle finalità che la ispirarono».

(65) Si rinvia, per tutti, a CICCONETTI S. M., I limiti ulteriori della delegazione legislativa, in

Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1966, p. 617; MARCHETTI G., La delegazione legislativa tra Parlamento e

Governo: studio sulle trasformazioni recenti del modello costituzionale, Milano, 2016, p. 68, secondo il

quale «anche aderendo alla tesi della doverosità dell’esercizio della delega, le Camere non hanno

strumenti per sanzionare il mancato esercizio della stessa, da parte del Governo, salvo la possibilità di una censura politica».

(66) GORI L., Il sistema delle fonti, cit., p. 19, il quale prosegue in tali termini: «il punto, tuttavia,

è che, poiché la legge delega identificava alcuni obiettivi prioritari valevoli per l’intera gamma degli enti del Libro I c.c. (trasparenza degli statuti, tutela dei creditori, regime di responsabilità degli amministratori, ecc.), il legislatore delegato ha attuato tali obiettivi solo nella “riserva indiana” degli ETS ed ha così aperto una “faglia”, costituzionalmente problematica nella prospettiva del rispetto della legge delega e, più in generale, del principio di ragionevolezza, fra enti iper-regolati, in ragione del fatto che ricevono un peculiare trattamento di favore, ed enti ipo-regolati, tali perché perseguono scopi considerati come non socialmente rilevanti (anche se così non pare, essendovi ricompresi, ad es., i partiti politici, i sindacati, le grandi organizzazioni di categoria, ecc.)».

(67) Il virgolettato è di DE LUNGO D., Le deleghe legislative inattuate, Napoli, 2017, p. 153. Sul punto già CRISAFULLI V., Per la determinazione del concetto di principi generali del diritto, in AA.VV.,

Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista, Pisa, 1943, p. 251. In giurisprudenza

costituzionale v. Corte Cost., 11 aprile 2008, n. 98: «i principi posti dal legislatore delegante

costituiscono poi non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi (sentenza n. 96 del 2001), i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della ratio della legge delega (sentenze n. 413 del 2002; n. 307 del 2002; n. 290 del 2001)».

(68) Emblematico è inoltre che gran parte della normativa emanata in applicazione della riforma trovava già conforto nell’applicazione giurisprudenziale, che ad ogni modo era tendenzialmente estesa a tutti gli enti senza scopo di lucro.

enti che ambiscono a divenire ETS, in base all’inalterato modello di fondo risultante dal codice civile (70).

Tale primo step è fondamentale per gettare le basi, a livello civilistico, dei lineamenti sistematici della disciplina concernente i «soggetti giuridici» del terzo settore (71).