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Uno sguardo alla recente riforma del terzo settore in Belgio

La normativa belga in materia di associazionismo non profit è attualmente costituita, in via primaria, dalla recente Legge 23 marzo 2019, pubblicata sul Moniteur Belge del 4 aprile 2019, la quale ha istituito il c.d. codice delle società e delle associazioni, in un’ottica di riforma inerente anche il mondo del terzo settore (158).

Precedentemente, gli enti senza scopo di lucro erano disciplinati dalla Legge 27 giugno 1921, così come ampiamente modificata e rivista nel tempo (159); Legge che,

una società di capitali, in Le Società, 2003, 3; FICO D., Trasformazione di s.r.l. in associazione senza

scopo di lucro, in Le Società, 1998, 7, p. 826.

(156) Così per tutti Tar Lombardia, 14 febbraio 2013, n. 445, in Riv. Notariato, 2014, 2, p. 257: «la regola della generale trasformabilità fra enti diversi appare, a seguito delle novità introdotte dalla

riforma del diritto societario (art. 2500 septies e 2500 octies c.c.), un principio del nostro ordinamento, risultando ragionevole consentire la trasformazione diretta, senza il passaggio intermedio attraverso le società di capitali, per ovvie ragioni di economia dei mezzi giuridici». Contrario a tale impostazione, ad

esempio, Tar Piemonte. 29 giugno 2012, n. 781, per cui «l’obiettivo di trasformare un’associazione non

riconosciuta in fondazione deve necessariamente essere perseguito attraverso la preventiva estinzione dell’associazione (preceduta dalla fase di liquidazione degli eventuali creditori sociali) e la successiva costituzione ex novo della fondazione quale soggetto di diritto nuovo, autonomo e titolare di un patrimonio svincolato dalle vicende e dai rapporti giuridici facenti capo alla pregressa associazione, come tale suscettibile di essere valutato dal Prefetto sotto il profilo della adeguatezza al perseguimento dello scopo statutario, ai fini dell’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche e del riconoscimento della personalità giuridica».

(157) Tuttavia, come precisato anche da Colombo G. M., La trasformazione degli enti del libro I, cit., p. 8, per il Consiglio di Stato il parere è stato dato «sulla base di fonti normative che appaiono, in

relazione alla specifica fattispecie considerata, imperfette».

(158) Reperibile anche on line sul sito ufficiale del Ministero della giustizia belga

www.ejustice.just.fgov.be. L’art. 35 ha difatti previsto l’abrogazione della precedente Legge 27 giugno

1921, a partire dal 1° maggio 2019 («sans préjudice de la section II, la loi du 27 juin 1921 sur les

associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes est abrogée»).

(159) Fra le modifiche apportate può essere citata, ad esempio, la Legge 2 maggio 2002, sulla quale, per un commento organico, v. RENAULD J., Le nouveau droit des ASBL et des fondations : la loi du

come visto, affondava le sue radici nei principi liberali in tema di associazionismo contenuti nella Costituzione belga del 1831 (160).

L’acronimo ufficiale per identificare gli enti che svolgono attività senza scopo di lucro è «ASBL», che sta per l’appunto ad identificare una Association Sans But Lucratif.

Questa determinata categoria di associazioni gode, per definizione, della personalità giuridica, tant’è che la normativa da ultimo emanata in Belgio si preoccupa anche e soprattutto di regolarne l’acquisizione.

Accanto a questo fenomeno, poi, si registrano numerose associazioni di fatto (association de fait), che non godono della personalità giuridica ma che, del pari, possono avere come obbiettivo quello di perseguire finalità di interesse generale in assenza dello scopo di lucro; facoltà, quest’ultima, pacificamente riconosciuta tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (161).

La disciplina normativa, per esse, viene ricavata a partire da quella dettata per gli enti dotati di personalità giuridica, in quanto compatibile (162).

L’attuale art. 1 del Codice belga in materia di società ed associazionismo prevede che l’ASBL possa venire ad esistenza per il tramite di due distinte figure soggettive: associazione o fondazione.

Quanto all’ASBL associativa, essa deve essere costituita da un «accordo tra due o più persone, chiamate membri».

(160) V. retro, Cap. I, par. 3.3.1. La legge disciplinava la sorte giuridica delle realtà non profit già esistenti in Belgio in base a pregresse normative, fra le quali possono essere ricordate: Legge 7 agosto 1919 «sur les oeuvre du grand air pour les petits, societé protectrice del enfants martyrs», Legge 12 marzo 1920 «sur les ligue patriotique belge contre l’alcoolisme, Societé delge des ingénieurs et

industriels, Societé royale belge de géographie, Societé royale belge géografphie d’Anvers, Royal Automobile Club del Belgique, Ligue Velocipédique Belge, Societé Royale, Oevre des Asiles des invalides belges», nonché Legge 25 maggio 1920 «sur la Socyété royale de Philantropie de Bruxelles».

(161) KINT P., Les associations sans but lucratif, cit., p. 59. Peraltro, la normativa pregressa imponeva, di converso, alle associazioni di fatto, di acquisire la personalità giuridica qualora avessero voluto esercitare attività prettamente economiche; sul punto è intervenuta la Legge 13 aprile 1995, la quale ha modificato l’art. 2 della Legge 27 giugno 1921 nel senso di evitare l’obbligo di dotarsi di personalità giuridica. Per approfondimenti v. COIPEL M., Le choix de la forme juridique. Guide juridique

de l’enterprise, II ed., Antwerpen, 2014, pp. 560-600.

(162) KINT J., Les associations sans but lucratif, cit., p. 29, è perentorio nell’affermare che le

associazioni senza scopo di lucro possono validamente esistere anche qualora sfornite della personalità giuridica («on sait en effet qu’à l’opposé de ce qui existe en matière des sociétés commerciales, une

association peut valablement exister sans posséder la personnalité juridique»). Più discusso il fatto se

possa essere compresa anche l’evenienza della perdita della personalità, ovverosia se in tale ipotesi, di contro, l’associazione debba andare incontro alla procedura di liquidazione e conseguente estinzione. Nel primo senso, in dottrina, GOEDSEELS M., Le nouveau statut lègal des A.S.B.L. en Belgique, in R.P.S., 1922, p. 275.

La caratteristica dell’ASBL fondazione, «istituita per atto giuridico da una o più persone, denominate fondatori», è invece quella di non avere al suo interno associati o membri.

In ogni caso, entrambe le tipologie di enti dovranno essere costituite per il perseguimento di «un obiettivo disinteressato nel contesto di una o più attività specifiche», non potendo a tal fine «direttamente o indirettamente, distribuire o fornire alcuna plusvalenza ai fondatori, ai membri, agli amministratori o a qualsiasi altra persona, tranne che per gli scopi di interesse personale stabiliti nello statuto» (163).

Tant’è che il codice, per rafforzare la previsione sul divieto di distribuzione degli utili, sancisce espressamente che «qualsiasi disposizione in violazione di questo divieto è nulla».

Inoltre, come si può notare, una fondamentale differenza con l’Italia è che in Belgio non sono disciplinate in modo tassativo le tipologie di attività che possono esercitare gli enti senza scopo di lucro. Pertanto, l’oggetto potrà essere liberamente scelto in sede costitutiva, purché ciò avvenga al di fuori dal campo delle attività commerciali ed industriali, nonché nei limiti dell’ordine pubblico e della morale (164).

Vige in ogni caso l’obbligo di enunciare gli scopi e le attività degli enti all’interno dei rispettivi statuti, e ciò dovrà avvenire in modo specifico al fine di evitare che l’oggetto dell’associazione sia considerato indeterminato e, dunque, inesistente (165).

In definitiva, il ben riuscito tentativo di riforma belga può, in definitiva, essere sintetizzato mediante l’enucleazione di tre principi fondamentali (166):

a) sopprimere la distinzione tra società civili e commerciali; b) disciplinare associazioni e fondazioni assieme alle società; c) ridurre le tipologie di forme societarie.

(163) Altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 4, codice belga, «ai fini dell’articolo 1, commi 2 e 3, il

pagamento indiretto di una prestazione in conto capitale è considerata qualsiasi beneficio scaturente dallo svolgimento di un’attività di un'associazione o di una fondazione, e per il quale non si riceve un corrispettivo ovvero si riceve un corrispettivo apparentemente troppo basso rispetto al valore della prestazione». Ciò, ad ogni modo, implica che il divieto non impedisce all’associazione di fornire ai propri

membri servizi gratuiti che rientrano nelle proprie attività istituzionali, per il raggiungimento delle sue finalità sociali.

(164)KINT P., Les associations sans but lucratif, cit., p. 84: «l’objet peut être librement choisi

par les associés, en dehors des activités commerciales et industrielles, et dans les limites de l’ordre public et des bonnes moeurs».

(165) COIPEL M., Le rôle économique des A.S.B.L. au regard du dtoit des sociétés et de la

commercialité, in AA.VV., Les A.S.B.L. – Evaluation critique d’un succès, Gand, 1985, pp. 166-181. (166) Sul punto acutamente DE GIORGI M.V., Integrare, ma dove? Enti senza fissa dimora, in

CAPITOLO III

Il Codice del Terzo Settore

SOMMARIO: 1. Il ruolo del CTS nell’ambito della riforma del terzo settore. – 2. La

struttura generale del CTS. – 3. La definizione codicistica di terzo settore. – 4. Le attività di interesse generale. – 4.1. Interventi e servizi sociali. – 4.2. Interventi e prestazioni sanitarie. – 4.3. Prestazioni socio-sanitarie. – 4.4. Attività educative. – 4.5. Salvaguardia e tutela dell’ambiente, prevenzione del randagismo. – 4.6. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. – 4.7. Formazione universitaria e post-universitaria. – 4.8. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale. – 4.9. Attività culturali, artistiche o ricreative. – 4.10. Radiodiffusione sonora a carattere comunitario. – 4.11. Attività turistiche, culturali e religiose. – 4.12. Formazione extra-scolastica. – 4.13. Servizi strumentali agli ETS. – 4.14. Cooperazione allo sviluppo. – 4.15. Commercio equo-solidale. – 4.16. Lavoro per persone svantaggiate. – 4.17 Housing sociale. – 4.18. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. – 4.19. Agricoltura sociale. – 4.20.Attività sportive dilettantistiche. – 4.21. Attività di beneficienza. – 4.22. Promozione di legalità e pace fra i popoli. – 4.23. Tutela dei diritti, banche del tempo e GAS. – 4.24. Adozione internazionale. – 4.25. Protezione civile. – 4.26. Riqualificazioni di beni pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie. – 4.27. Facoltà di aggiornamento dell’elenco delle attività di interesse generale. – 5. Le attività diverse degli ETS e la loro normazione. – 6. La forma giuridica degli ETS. – 6.1. Il peculiare caso degli enti privati ex IPAB. – 7. La disciplina comune agli ETS presente nel CTS. – 7.1. Forma e contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto. – 7.2. Denominazione dell’ente. – 7.3. Assenza dello scopo di lucro e perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. – 7.3.1. Possibilità di lucro oggettivo e misure a carattere fiscale. – 7.4. Indicazione delle attività di interesse generale. – 7.4.1. La diversa attività di raccolta fondi. – 7.5. Sede legale. – 7.6. Patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica. – 7.7. Norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente. – 7.8. Diritti ed obblighi degli associati e requisiti per la loro ammissione. – 7.9. Nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e del revisore legale dei conti. – 7.10. Devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione. – 7.11. Durata dell’ente. – 8. La disciplina di maggior dettaglio riservata a specifiche tipologie di ETS. – 8.1. La disciplina delle ODV. – 8.2. La disciplina delle APS. – 8.2.1. Gli specifici vantaggi riservati ad ODV ed APS. – 8.3. La disciplina degli enti filantropici. – 8.4. Le imprese sociali (rinvio). – 8.5. Le reti associative. – 9. Le criticità del diritto transitorio e la funzione attribuita all’adeguamento statutario. – 9.1. Lo spartiacque temporale del 3 agosto 2017. – 9.2. L’obbligo di adeguamento statutario per ODV, APS ed ONLUS già iscritte nei

relativi registri prima del 3 agosto 2017. – 9.3. Il contenuto dell’adeguamento statutario e le problematiche connesse ai ritardi di attuazione della riforma. – 10. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1. Il ruolo del CTS nell’ambito della riforma del terzo settore.

Nel precedente capitolo è stata analizzata la Legge delega sulla base della quale il legislatore delegato avrebbe dovuto disciplinare nel dettaglio un’organica riforma del terzo settore.

Ma può fin da subito essere constatato che a differenza di quanto auspicato, la scelta del legislatore delegato è stata quella di intervenire quasi esclusivamente attraverso lo strumento del codice settoriale, evocato all’art. 4 della Legge delega.

Di riflesso, il codice civile è stato solo marginalmente ritoccato, ed emerge appieno, sotto questo profilo, la diversità di impostazione rispetto a quanto prevedeva l’art. 3 della Legge delega (1).

Ciò non toglie, ad ogni modo, che il rapporto fra codice civile e normativa speciale rimanga pur sempre di genere a specie, dovendosi fare riferimento ai principi ordinari qualora nel CTS manchi la regolamentazione di una determinata fattispecie e la soluzione non sia ricavabile all’interno del medesimo (2).

A sancire questa possibilità è proprio il CTS, laddove all’art. 3, comma 2, così dispone: «per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si

(1) Come visto precedentemente, ulteriore profilo, assai più rilevante, riguarda l’analisi di questa divergenza, poiché vi potrebbero essere gli estremi per ravvisare un’effettiva violazione e/o mancata attuazione dei principi espressi in sede di delega, con conseguente esposizione al rischio di illegittimità costituzionale per eccesso o difetto di delega. Per cenni al tema MAZZULLO A., Il nuovo codice del terzo

settore. Profili civilistici e tributari, Torino, 2017, pp. 14-15. Peraltro, ammonivano già MANCINI F.– MENEGATTI V.–RANIERI C., Processo di riforma del terzo settore. Iter, questioni definitorie ed esigenze

di governance, in Osservatorio Isfol, 2014, 3-4, p. 81, che «la riforma del Codice civile è di primaria importanza per superare una dicotomia fra Stato e Mercato e riconoscere il ruolo e le funzioni esercitate dai soggetti di Terzo settore nella costruzione del bene comune, in virtù dell’art. 118 della Costituzione».

Ad ogni modo, per il Consiglio di Stato, che pure ha valutato uno «svuotamento di contenuto normativo

del Libro I del codice civile, (…), il concreto esercizio della delega legislativa costituisce una scelta che rientra nella discrezionalità propria del Governo», sottolineando al contempo che «sarebbe stato auspicabile un intervento ancor più organico e completo» (così il Parere del Cons. Stato, 14 giugno 2017,

n. 1405, in www.giustizia-amministrativa.it).

(2) Cfr. in particolare MAZZULLO A., Il nuovo codice del terzo settore. Profili civilistici e

tributari, cit., p. 16, per il quale a causa dell’eccessivo dettaglio con cui determinate fattispecie vengono

regolate «la specialità trascolora in specificazione, con rilevanti conseguenze in termini, ad esempio, di

applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione» (3).

Per altro verso, poi, le – scarne – norme presenti nel codice civile continueranno a trovare applicazione nei confronti di tutti quegli enti che, pur contraddistinguendosi per l’assenza dello scopo di lucro, non siano sottoposti alla disciplina del CTS in quanto carenti dei requisiti richiesti per essere considerati appieno ETS (4).

Non mancano, infine, numerosi rimandi effettuati dal medesimo CTS, ad esempio, alla disciplina contenuta nel codice civile in tema di bilanci, organi di amministrazione e di controllo, ovvero patrimoni destinati.

Ma nonostante le svariate criticità che tale impostazione è suscettibile di ingenerare, anche avuto riguardo ai numerosi decreti attuativi che il D.lgs. 117/2017 necessita per essere portato ad effettivo compimento, resta il fatto che tale testo costituisce oggi la principale fonte normativa con cui confrontarsi al fine di ricavare la disciplina valevole per il nuovo terzo settore post – riforma.

Motivo per cui, nell’ambito di questo capitolo, verrà dato spazio alla trattazione della struttura e del contenuto principale del CTS: ciò sarà propedeutico per verificare, in ossequio agli obbiettivi della presente ricerca, regole ed opportunità di sviluppo per gli enti ecclesiastici che vogliano entrare a far parte del nuovo mondo di terzo settore.