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Accanto all’associazione, il legislatore ha tipizzato un ulteriore ente collettivo privato, denominato fondazione (107).

La fondazione, a differenza di quanto può avvenire per le associazioni, è ex se una persona giuridica, e pertanto un passaggio imprescindibile per la sua istituzione è costituito dal riconoscimento, mediante iscrizione presso il Registro di cui si è detto in precedenza (108).

Inoltre, come si vedrà appresso, la fondazione presenta caratteristiche diverse, sia funzionali che strutturali, rispetto agli enti associativi.

Anzitutto, per divenire tale è indispensabile, ex art. 14 c.c., che la fondazione venga costituita tramite atto pubblico ovvero per testamento, anche olografo (109).

In dottrina, è stato peraltro chiarito che l’atto costitutivo della fondazione è di tipo unilaterale non recettizio, espressione di autonomia privata (110); tale carattere permane anche quando più fondatori partecipino, in un unico documento, alla costituzione dell’ente (111).

(107) Per una bibliografia essenziale v. FUSARO A., voce Fondazione, in Dig. Civ., Torino, 1992, VIII; RESCIGNO P., Negozio privato di fondazione e atto amministrativo di riconoscimento, in Giur. It., 1968, I; ID., voce Fondazione (diritto civile), in Enc. Dir., Milano, 1968, XVII; IORIO G., Le fondazioni, Milano, 1997; DE GIORGI M. V., Le persone giuridiche in generale, le associazioni e le fondazioni, cit.; BONILINI G., voce Testamento, in Dig. Civ., Torino, 1999, XIX; NICOLÒ R., Negozio di fondazione,

Istituzione di erede, in Riv. Dir. Civ., 1942, I; BELLEZZA E.–FLORIAN F., Fondazioni di partecipazione, Piacenza, 2006; VITTORIA D., Le fondazioni culturali ed il consiglio di amministrazione, Napoli, 1976; ZOPPINI A., Le fondazioni: dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995; ID., Le fondazioni: dal codice civile

alle prospettive di riforma, in Europa e Dir. Priv., 2001.

(108) Poiché il quadro legislativo in tema di riconoscimento delle fondazioni è il medesimo di quello in precedenza analizzato per le associazioni che vogliono ottenere la personalità giuridica, si rinvia alle considerazioni effettuate poc’anzi al par. 12.1. Per approfondimenti v. DE GIORGI M. V. – PONZANELLI G. – ZOPPINI A., Il riconoscimento delle persone giuridiche, cit.

(109) Così, condivisibilmente, FUSARO A., voce Fondazione, cit., p. 359.

(110) Come tale, ai sensi dell’art. 15 c.c. il fondatore può revocare l’atto di fondazione fino a che non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero fino a che non sia iniziata l’attività dell’opera da lui disposta. Ad ogni modo, viene espressamente previsto che la facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

(111) In particolare RESCIGNO P., Negozio privato di fondazione e atto amministrativo di

riconoscimento, cit., p. 1358; DEL PRATO E., I regolamenti privati, cit., p. 329. Peraltro, il dato evidenziato nel testo ha importanti ricadute pratiche, poiché dall’invalidità di uno o più atti di fondazione, non deriva l’invalidità dell’istituzione dell’ente, se comunque ve ne sono altri da considerare legittimi; ciò non toglie che, però, il patrimonio iniziale della fondazione sia decurtato degli apporti conferiti dai soggetti che avevano in modo invalido espresso la propria volontà di costituire la fondazione. Tale circostanza assume valore in sede di riconoscimento, poiché si applica anche alle fondazioni l’art. 1, D.P.R. 361/2000, il quale richiede la congruità dei mezzi patrimoniali per il raggiungimento dello scopo.

L’atto di fondazione, a livello funzionale, deve assolvere alla finalità di individuare e rendere perseguibile uno scopo – possibile e lecito – che sia di utilità generale ed estraneo rispetto a quello di lucro (112).

Ciò si riverbera, a livello strutturale, nel contenuto dell’atto di fondazione, il quale (113):

a) da un lato, contiene un atto di disposizione patrimoniale, attraverso il quale il fondatore destina determinati mezzi per il conseguimento dello scopo prefissato;

b) dall’altro, rappresenta un atto di organizzazione propedeutico al raggiungimento di tale scopo.

Oltre a ciò, per ottenere il riconoscimento la fondazione deve poter essere univocamente identificata.

In altri termini – quelli utilizzati dal codice civile – l’atto di fondazione deve nel complesso contenere: la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. La fondazione di mera erogazione deve inoltre contenere i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 16, co. 1, c.c.).

A ciò si aggiunge, poiché resa necessaria ai sensi dell’art. 1, D.P.R. 361/2000, la dimostrazione che il patrimonio della fondazione sia «adeguato alla realizzazione dello scopo», mediante «idonea documentazione allegata alla domanda».

Costituisce facoltà, invece, prevedere norme relative all’estinzione dell’ente, alla devoluzione del patrimonio ed alla trasformazione della fondazione (art. 16, co. 2, c.c.).

Come si può notare, nell’impostazione assunta dal codice civile la fondazione è del tutto sfornita di un organo assembleare; saranno pertanto gli amministratori a determinare nel loro complesso gli aspetti organizzativi della fondazione per il raggiungimento dello scopo prefissato, gestendo a tal fine il patrimonio dell’ente.

In mancanza dei controlli che nelle associazioni è esercitato dall’organo assembleare, il codice civile ha previsto che sia l’autorità governativa a controllare e vigilare il loro operato. A tal fine, l’Ufficio del Registro delle persone giuridiche presso cui la fondazione risulta iscritta potrà (art. 25 c.c.):

(112) Al pari di quanto già rilevato in tema di contratto associativo, vi è concordanza nell’affermare che la fondazione persegue interessi di natura non economica, a differenza del contratto societario regolato dal libro V del codice civile.

(113) Concorde sul punto anche la giurisprudenza: v. per tutti già Cass. Civ., 29 febbraio 1968, n. 654, in Foro It., 1968, p. 913; in seguito anche Cass. Civ., 27 febbraio 1997, n. 1806.

a) nominare e sostituire gli amministratori o i rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;

b) annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume;

c) sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione o della legge.

Ad ogni modo, come efficacemente notato, l’insieme dei poteri previsti si risolve in un controllo di legittimità, giacché ciò che rileva, al fine dell’intervento dell’autorità, è la violazione di disposizioni giuridiche: «trattandosi di un ente privato, infatti la pubblica Amministrazione non potrebbe imporre direttive per la realizzazione dei fini pubblici» (114).

Sotto questo punto di vista, in dottrina si è ulteriormente osservato come possa anche ammettersi un esame nel merito della gestione, ma esclusivamente per giungere alla verifica dell’illegittimità del comportamento degli amministratori (115).

Venendo alle vicende impeditive, modificative o estintive dell’atto di fondazione, può essere osservato quanto segue.

Anzitutto, costituisce opinione prevalente ritenere che il consiglio di amministrazione della fondazione non gode di un potere analogo a quello attribuito all’assemblea: motivo per cui gli amministratori non possono alterare il contenuto dell’atto costitutivo, deliberare lo scioglimento dell’ente o modificarne il fine, stante il potere, in tal senso, conferito all’autorità governativa (116).

Ad ogni modo, è inequivocabile che in base all’art. 2, co. 3, D.P.R. 361/2000, residua in capo agli amministratori il potere di apportare talune modifiche statutarie, purché esse siano coerenti con il fine di migliorare la realizzazione degli scopi istituzionali della fondazione (117).

(114) BIANCA C. M., La norma giuridica, p. 321. (115) Così GALGANO F., Persone giuridiche, cit., p. 394.

(116) In giurisprudenza v. Cons. Stato, 23 marzo 1996, n. 123, per il quale sono possibili modifiche statutarie «sempre che siano giustificate e, fermo l'interesse che il fondatore ha inteso

realizzare, non siano tali da pregiudicare lo scopo programmato e da travolgere i connotati inderogabili della fattispecie, quali voluti dal fondatore». Cfr. anche Trib. Salerno, 27 gennaio 1999.

(117) Si valorizza, così, il nesso di strumentalità della modifica con i fini statutari voluti dal fondatore, dovendo considerarsi possibili solo quelle modifiche organizzative che non pregiudicano lo scopo programmato. Viceversa, va decisamente esclusa ogni modifica riguardante il fine consacrato nello statuto. Peraltro, ZOPPINI A., Le fondazioni, cit., p. 222, considera, in proposito, alcune ipotesi esemplificative: la creazione, da parte del fondatore, di ulteriori fondazioni accessorie, quando il patrimonio sia esuberante; l’ampliamento della gamma delle attività finalizzate al conseguimento dello

Per quanto concerne i possibili vizi afferenti al momento genetico, al pari di quanto visto per le associazioni si ritengono profilabili cause di nullità o di annullabilità dell’atto di fondazione. Da esse discende l’impossibilità per l’ente di divenire una fondazione; ovvero, nel caso in cui l’accertamento di esse avvenga in un momento successivo al riconoscimento dell’ente, ciò determina una specifica causa di estinzione della fondazione (118).

Altresì, in aggiunta a quanto può essere previsto all’interno dell’atto di fondazione, costituiscono «potenziali» cause di estinzione l’impossibilità di raggiungere lo scopo prefissato, ovvero il suo completo raggiungimento.

Potenziali poiché sarà soltanto l’autorità governativa – in assenza di specifiche indicazioni del fondatore – a valutare se da tali circostanze debba conseguire l’estinzione della persona giuridica, o piuttosto una sua trasformazione ai sensi dell’art. 28 c.c., allontanandosi il meno possibile dalla volontà originaria (119).

Peraltro, il potere di procedere alla trasformazione viene espressamente esteso anche alle ipotesi in cui lo scopo sia divenuto di scarsa utilità, ovvero il patrimonio risulti insufficiente al raggiungimento dei fini istituzionali (120).

Anche per le fondazioni il codice civile disciplina l’iter legale per la liquidazione del patrimonio residuo nei casi di estinzione: in mancanza di diversa volontà espressa dal fondatore, la fase verrà gestita dall’Ufficio del Registro competente, con devoluzione ad altri enti aventi fini analoghi (121).