4. Le attività di interesse generale
4.23. Tutela dei diritti, banche del tempo e GAS
w) «Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.
(39) Anche se, per inciso, preme rilevare l’assoluta inadeguatezza, sotto plurimi profili, del riferimento all’erogazione di denaro, beni e servizi, ovvero al sostegno delle attività di interesse generale. Anzitutto perché la disposizione era stata già ben calibrata sulle attività di beneficienza, sostegno a distanza, nonché cessione gratuita di alimenti ed altri prodotti, finendo per diventare inutile, se non dannoso, l’ulteriore richiamo contenuto nella lettera. In secondo luogo, poiché va rilevato che di per sé il termine «erogare» non sottende il requisito della gratuità. Tant’è che suole distinguersi fra erogazioni di tipo liberale (come ad esempio le donazioni), ed erogazioni sottoposte al principio corrispettivo (come ad esempio accade per le forniture e le utenze). Anche se in dottrina si è cercato di ammorbidire la portata potenzialmente distorsiva del riferimento al concetto di erogazione, identificandolo di fatto nell’erogazione liberale, si ritiene che la problematica non possa dirsi del tutto risolta (cfr. GORI L., relazione al convegno dal titolo «Riforma Terzo Settore: effetti giuridici e prospettive di sviluppo per gli
Enti non-profit», tenutosi a Firenze il 22 novembre 2017).
(40) Per la nozione comunitaria di persone svantaggiate si rinvia a quanto già analizzato retro, par. 4.16.
(41) Sebbene entro quest’ottica finisce per assottigliarsi, fino quasi a scomparire, la linea di demarcazione fra tale previsione e quella contenuta nella precedente lett. m concernente servizi strumentali agli ETS.
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
La presente lettera comprende una vasta gamma di attività considerate dal CTS di interesse generale, che è bene ripercorrere con ordine logico.
Anzitutto, quanto all’attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, si ritiene che vi possano rientrare tutte quelle attività divulgative che abbiano ad oggetto siffatti valori, peraltro di rango costituzionale (42).
Si assiste, inoltre, al riconoscimento delle attività inerenti la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti: in particolare, la materia della tutela dei diritti del consumatore trova la sua principale disciplina all’interno del c.d. codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), che definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
Inoltre, viene contemplata all’interno del novero delle attività di interesse generale quelle effettuate dalle c.d. «banche del tempo», la cui definizione si ritrova all’art. 27, Legge 53/2000.
In base a tale norma, le banche dei tempi sono delle associazioni costituite «per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse».
Vista la loro importanza sociale, è stato altresì previsto che gli enti locali possano sostenere e promuovere la costituzione delle banche dei tempi (43).
(42) Interessante, dal punto di vista della legittimazione alla richiesta di tutela giurisdizionale per la protezione di interessi collettivi, la recente sentenza di Cons. Stato, 10 dicembre 2020, n. 7850: «d’altra parte, sarebbe in contraddizione con lo spirito che ha animato l'art. 5 della legge delega n.
106/2016 e il D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) sulle attività di volontariato e di P.S., consentire, per un verso, lo svolgimento di attività anche d'impresa per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione dei richiamati principi costituzionali, e per altro verso, non ritenere che le associazioni così costituite possano accedere alla tutela giurisdizionale in quanto titolari di interessi collettivi, perché, diversamente ragionando, si tratterebbe di un riconoscimento per così dire "monco" dell'associazionismo a fini di interesse sociale generale». Il principio, peraltro, può essere letto in
combinato disposto con la riforma della class action avutasi con Legge 12 aprile 2019, n. 31, nella quale è stato previsto che può agire in giudizio anche «un’organizzazione o un’associazione senza scopo di
lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti».
(43) Altresì, gli enti locali, «per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a
loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione». Inoltre, è anche consentito agli enti locali di «aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di
Tanto chiarito, va evidenziato che gli enti costituiti come «banca del tempo» potranno avere difficoltà a rientrare effettivamente nel novero degli ETS, poiché proprio le peculiari caratteristiche del rapporto con gli enti pubblici potrebbero condizionare la loro natura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 2, CTS. Infatti, va ricordato che a prescindere dal tipo di attività svolta, non possono in via generale essere considerati tali gli enti «sottoposti a direzione e coordinamento o controllati» dalle amministrazioni pubbliche, anche locali (44).
Oltre alle banche dei tempi, viene considerata di interesse generale anche ogni attività di promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
Infine, vengono riconosciute attività di interesse generale quelle poste in essere dai c.d. gruppi di acquisto solidale (GAS), definiti dall’art. 1, comma 266, Legge 244/2007, come quei «soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita».