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12. Il contratto associativo

12.1. L’associazione riconosciuta

L’associazione può dirsi riconosciuta quando gode di autonoma personalità giuridica di diritto privato (83).

Anzitutto, a norma dell’art. 14 c.c., le associazioni che intendono essere riconosciute debbono costituirsi per atto pubblico.

Inoltre, per ottenere il riconoscimento, l’atto costitutivo e lo statuto debbono prevedere (arg. ex art. 16 c.c.):

a) la denominazione dell’ente;

b) l’indicazione dello scopo dell’associazione (84);

(81) Ancora GALGANO F., Trattato di diritto civile, cit., p. 240.

(82) Così, fra gli altri, GALGANO F., Le associazioni, le fondazioni, i comitati, cit., p. 143; ID.,

Persone giuridiche, cit., p. 210; FERRARA F., Le persone giuridiche, cit., p. 251. Peraltro, la conclusione tratta nel testo è il frutto di un necessario temperamento volto a garantire i terzi che abbiano avuto rapporti con l’associazione (soprattutto quella riconosciuta) durante la sua esistenza. Difatti, come si è affermato, la sussistenza di un’invalidità dell’atto costitutivo non comporta la nullità dell’ente in quanto tale, bensì il suo scioglimento. Ciò, richiamando quanto osservato da AA.VV., sub art. 16, in

Commentario al codice civile, a cura di CENDON P., I, p. 646, «con la conseguenza che l’eventuale

sentenza che successivamente avesse accertato il vizio dell’atto non avrebbe comportato la nullità dell’ente, bensì il suo mero scioglimento, al fine di preservare l’attività compiuta medio tempore».

(83) Sul tema specifico dell’associazione riconosciuta v. AURICCHIO A., voce Associazioni

riconosciute, in Enc. Dir., Milano, 1958, III; DE GIORGI M. V., Le persone giuridiche in generale, le

associazioni e le fondazioni, in AA.VV., Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO P., cit., 2, I; FERRARA F., Le persone giuridiche, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da VASSALLI F., Torino, 1956; GALGANO F., Persone giuridiche, in AA.VV, Commentario del Codice Civile, II ed., a cura di SCIALOJA A.–BRANCA G., continuato da GALGANO F., Bologna – Roma, 2006.

(84) La conclusione dottrinale da preferire è quella che rintraccia nell’associazione sempre scopi di tipo ideale, ovverosia di natura non patrimoniale. Ciò non toglie che l’associazione, ad ogni modo, possa svolgere attività economiche per il raggiungimento dei suoi fini statutari, purché vi sia il divieto di distribuzione degli utili, sia diretto che indiretto. La figura dell’associazione, per queste stesse ragioni, non è esclusa nemmeno qualora i suoi membri fruiscano di prestazioni patrimonialmente valutabili, a

c) l’indicazione del patrimonio;

d) le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione; e) la disciplina dei diritti ed obblighi degli associati (85); f) le condizioni per la loro ammissione (86).

Peraltro, è stato acutamente rilevato che l’insieme dei requisiti sopra enucleati è imprescindibile soltanto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento, che in caso contrario deve essere rifiutato.

Ma ciò non toglie che, nell’ambito dell’elenco dell’art. 16 c.c., possano essere individuati i requisiti essenziali per concludere validamente un accordo di associazione; essi sono costituiti dallo scopo, dalle condizioni per l’ammissione degli associati, nonché dalle regole sull’ordinamento interno (87).

Costituisce invece mera facoltà l’indicazione, nell’atto costitutivo o nello statuto, di norme relative all’estinzione dell’ente ed alla devoluzione del patrimonio (art. 16, co. 2, c.c.).

Passando ad un resoconto della struttura organizzativa ideata dal codice civile, si possono rintracciare all’interno dell’associazione riconosciuta due organi necessari (arg. ex artt. 18-21 c.c.): gli amministratori e l’assemblea (88). Di regola, vi è anche un legale rappresentante dell’ente, costituito dal presidente.

Nel corso della sua vita, l’associazione riconosciuta – fra le altre cose – può modificare il proprio statuto; a tal fine, l’organo competente è l’assemblea. La votazione

condizione che tali prestazioni non siano dirette a soddisfare un loro interesse patrimoniale. Sul tema ancora GALGANO F., Delle associazioni, cit., p. 63. Viceversa, stando ad una diversa impostazione inaugurata da SACCO R., Società ed associazione, in Riv. Dir. Comm., 1950, II, p. 161, le associazioni potrebbero teoricamente perseguire qualsiasi scopo, anche egoistico, ad eccezione soltanto di quello previsto dalla legge per altre figure associative.

(85) Generalmente si ritiene che ciò debba avvenire nel doveroso rispetto del principio di uguaglianza e parità, pena la nullità delle relative clausole (GALGANO F., Delle associazioni, cit., p. 230). Ad ogni modo, vi è in dottrina chi ha ravvisato talune situazioni peculiari, nelle quali la complessità delle associazioni potrebbe richiedere una giustificata deroga a tali precetti (VOLPE PUTZOLU G., Le

associazioni tra Codice e Costituzione, in Riv. Dir. Civ., 1973, I, p. 306).

(86) Richiamando quanto già indicato nella nota precedente, si ritengono illegittime quelle clausole che tendono ad impedire l’ingresso di nuovi associati all’interno dell’associazione, ovvero che violano il principio di non discriminazione. Ad ogni modo, possono essere inserite clausole che pongano condizioni di ingresso lineari e coerenti con gli scopi istituzionali previsti dall’associazione. Certo è che i profili patologici di tali tematiche potranno emergere soltanto qualora il soggetto cui sia stato impedito di prendere parte ad un’associazione ricorra alla tutela giurisdizionale.

(87) Così GALGANO F., Trattato di diritto civile, cit., p. 239.

(88) Correttamente, per SANTARONI M., voce Associazione, cit., p. 489, l’assemblea è un organo

collegiale di cui fanno parte tutti gli associati; ad essa spettano le decisioni relative alla vita, all’attività ed alla disciplina dell’ente. Peraltro, la legge attribuisce all’assemblea degli associati una competenza inderogabile determinata in ragione della materia. All’assemblea compete difatti: l’approvazione del bilancio (art. 20 c.c.), la nomina degli amministratori, le azioni di responsabilità contro di essi (art. 22 c.c.), le modificazioni dell’atto costitutivo (art. 21 c.c.), l’esclusione degli associati (art. 24 c.c.), lo scioglimento dell’associazione (art. 21 c.c.).

è valida, salve diverse clausole statutarie, quando vi è «la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti» (art. 21, co. 2, c.c.).

L’assemblea può inoltre deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio: in tal caso non sono previste deroghe contrattuali alla maggioranza prevista per legge; pertanto, occorre necessariamente «il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati» (art. 21, co. 3, c.c.).

Viceversa, per le restanti votazioni vale la regola generale per cui «le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti» (art. 21, co. 1, c.c.).

Siccome il contratto associativo, come visto, è di tipo aperto, all’ingresso di nuovi associati potrà accompagnarsi anche il recesso (89) ovvero l’esclusione (90) di soggetti facenti parte dell’associazione. Orbene, in armonia con gli scopi non lucrativi dell’associazione, è stato previsto, per i casi di fuoriuscita dall’associazione, che i soggetti «non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione» (91).

Altresì, a sciogliersi potrebbe essere lo stesso vincolo associativo. A tal proposito, l’art. 27 c.c. enuclea le seguenti cause tipiche di estinzione legale: quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, ovvero quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Oltre a ciò, si ammette la possibilità che l’atto costitutivo o lo statuto prevedano cause diverse di estinzione.

In tutti i casi di estinzione o scioglimento, il codice civile disciplina l’iter legale per la liquidazione del patrimonio residuo, il quale, in mancanza di diversa clausola

(89) Unanime è la dottrina nell’affermare che il recesso costituisce un vero e proprio diritto in capo all’associato. Ciò deriva anche dal necessario coordinamento con l’art. 18 Cost.: nella tutela della libertà di associazione, difatti, è insista la libertà di recedere dall’ente di cui si faccia parte. Va pertanto considerata nulla la clausola statutaria che escluda il diritto di recesso dell’associato (in giurisprudenza v. in tal senso già Cass. Civ., 7 maggio 1957, n. 1571, in Foro It., 1957, I, p. 969).

(90) Viceversa, l’esclusione del socio prevista per legge potrà avvenire, mediante delibera dell’organo assembleare, soltanto per gravi motivi (arg. ex art. 24 c.c.). Per una ricostruzione dei possibili limiti all’esercizio di tale potere si rinvia a TUOZZO M., Il contratto di associazione ed i limiti al potere di

esclusione dell’associato, in Obbl. e Contr., 2008, 3, p. 227.

(91) Art. 24, ult. co., c.c. La dottrina, in questa norma, ha trovato importanti conferme in tema di scopo ideale dell’associazione, il quale differisce dal conferimento di capitali tipico del contratto di società.

costitutiva o statutaria, verrà attribuito dall’Ufficio del Registro competente ad altri enti aventi fini analoghi (92).

Occorre a questo punto dar conto di come l’associazione possa ottenere la personalità giuridica, chiarendo fin d’ora che quanto qui di seguito tratteggiato continuerà a valere per tutti gli enti senza scopo di lucro soggetti alla disciplina del codice civile; viceversa, e come si vedrà in seguito, in base al nuovo CTS gli enti di terzo settore potranno avvalersi di una procedura parallela maggiormente semplificata (93).

Orbene, a partire dall’emanazione del D.P.R., 10 febbraio 2000, n. 361, il legislatore ha individuato un nuovo sistema per ottenere il riconoscimento (94).

Nello specifico, l’associazione può acquistare la personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel relativo Registro delle persone giuridiche (95). A tal fine, occorre depositare la domanda di riconoscimento al competente Ufficio tenutario del Registro, a seconda delle ipotesi così individuato (art. 7):

a) in via generale, presso la Prefettura del luogo in cui ha sede l’associazione; b) per le sole associazioni operanti nelle materie attribuite alla competenza regionale (96) e con esaurimento delle finalità statutarie nell’ambito di una sola regione, presso la regione del luogo in cui ha sede l’associazione.

È interessante notare come il summenzionato D.P.R. ha aggiunto un ulteriore requisito necessario ai fini dell’accoglimento della domanda: il patrimonio dell’associazione deve risultare «adeguato alla realizzazione dello scopo», ed a tal fine «la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda» (art. 1).

Dopodiché, all’esito dell’istruttoria ed in caso di accoglimento della domanda, l’Ufficio procede all’iscrizione, con relativo acquisto della personalità giuridica (97).

(92) Può essere, a margine, osservato come il legislatore abbia dedicato la gran parte delle attenzioni proprio alla disciplina della fase di liquidazione del patrimonio residuo delle associazioni, segno evidente della diffidenza con cui ancora si guardava questa realtà sociale.

(93) Cfr. infra al Cap. III, par. 7.6.

(94) Sotto questo punto di vista, il regolamento ha abrogato l’art. 12 c.c., che prevedeva il riconoscimento della personalità giuridica attraverso un formale Decreto del Capo dello Stato.

(95) Per approfondimenti si rinvia al contributo di DE GIORGI M. V. – PONZANELLI G. – ZOPPINI

A., Il riconoscimento delle persone giuridiche, Milano, 2001.

(96) Per la loro individuazione v. quanto stabilito nel D.P.R., 24 luglio 1977, n. 616.

(97) Nondimeno, la modalità e finanche le condizioni richieste per il riconoscimento della personalità giuridica, soprattutto con riferimento all’iscrizione regionale, variano in base alle normative localmente vigenti, come acutamente messo in luce da CASTIGLIONI A. – MACALLI M., Associazioni,

Il principale effetto del riconoscimento consiste nell’acquisto dell’autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che dei debiti contratti risponde esclusivamente l’associazione riconosciuta con il suo patrimonio (98).

Dopodiché, in quanto riconosciuta, l’associazione deve depositare determinati atti presso l’Ufficio del Registro competente, ai fini della necessaria approvazione: ciò vale, ad esempio, per le modifiche statutarie o per le delibere di scioglimento (99).

Una volta approvate, le innovazioni vengono iscritte nel Registro, con relativa efficacia ed opponibilità nei confronti dei terzi.