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La distinzione tra reati formali e materiali nel sistema francese

2.2. Dal binomio reati formali/reati materiali all’elaborazione dei reati di pericolo

2.2.1. La distinzione tra reati formali e materiali nel sistema francese

Come anticipato, in Francia si usa distinguere tra reati materiali e reati formali. Gli autori francesi applicano alle fattispecie criminose la distinzione stabilita dalla dottrina italiana nel XIX sec., riferendosi in particolare agli scritti di Francesco Carrara177.

L’“infraction formelle” è quella che la legge definisce come una condotta che, per natura, attenta ad un interesse protetto, senza preoccuparsi se il danno tipizzato si sia o meno prodotto, come ad esempio le “crime d’empoisonnement” (art. 221-5 C. pén.).

L’“infraction matérielle” invece è quella nella cui definizione la legge include la realizzazione effettiva di un pregiudizio. Il criterio di tale distinzione si ritrova nello schema dell’iter criminis: il reato formale si consuma indipendentemente dal risultato; l’iter criminis qui è più breve di quello del reato materiale poiché quest’ultimo si consuma con la verificazione di un evento178.

Secondo Robert il reato formale costituisce una tutela dell’ordine pubblico molto più efficace rispetto al reato materiale. Si dice che codeste incriminazioni, applicabili a degli stadi avanzati di un disegno criminoso che talvolta non è neppure previsto dal soggetto agente, costituiscono dei delitti-ostacolo o di prevenzione ovvero misure avanzate di repressione, come il tentativo stesso al quale assomigliano179.

Elemento essenziale del reato formale, ma non sufficiente alla sua caratterizzazione, è il mezzo utilizzato. Più precisamente il diritto penale punendo

176 A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, cit., p. 304. Il tentativo di un reato di danno, pur consistendo in un fatto pericoloso, non è un reato di pericolo, perché formalmente esso viola un precetto concernente un reato di danno e, sostanzialmente, se il danno minacciato si verifica, non si ha una mera circostanza aggravante, ma la consumazione del reato di danno Così V. MANZINI,

Trattato di diritto penale italiano, Vol. I, Utet, 1981, p. 685.

177 In generale, sulla nozione di reato e sulle relative distinzioni nell’ordinamento francese cfr. S. MANACORDA, voce: Reato nel diritto penale francese, in Dig. disc. pen., XI, Utet, 1996, p. 304 ss. 178P. SPITÉRI, L’infraction formelle, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1966, p. 497 ss.

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l’utilizzo di un mezzo, tenta di prevenire un effetto o evento determinato, come ad esempio la morte nel reato di avvelenamento180. Inoltre, i reati formali si distinguono dal tentativo giacché i primi possono essere posti in essere anche in modo tentato.

Per alcuni autori il reato formale si caratterizza proprio dalla sua indipendenza da qualsiasi evento (résultat); mentre per altri, un risultato ci deve essere anche se è un risultato esclusivamente giuridico181. Seguendo tale impostazione, i reati formali hanno un “résultat juridique”, vale a dire un’offesa per l’interesse protetto in opposizione a quelli che hanno un “résultat naturel”. In altre parole, a differenza dei reati materiali in cui è richiesto anche l’evento tipico (résultat typique), ossia corrispondente alla descrizione dell’evento che si trova nella norma incriminatrice, i reati formali necessitano quantomeno della sussistenza di un evento giuridico (résultat

illicite). Ed allora la distinzione tra reati materiali e formali non si fonda sulla

realizzazione o meno di un evento, ma nella ricerca, nei solo reati materiali, di un evento tipico richiesto dal testo della norma e corrispondente alla conseguenza immediata dell’azione o dell’omissione. Secondo tale impostazione, dunque, è possibile affermare, che il vero evento da individuare nel diritto penale è l’evento giuridico, il quale esiste in tutti reati e non si lega alla condotta vietata, contrariamente all’evento tipico182.

Si usa distinguere, inoltre, la “infraction formelle classique” da quella “moderne”. Secondo la definizione classica, come detto, il reato formale è quello che è punito indipendentemente dal risultato effettivo: talvolta, la stessa legge caratterizza tali i reati con espressioni del tipo «… che la corruzione non abbia prodotto il suo effetto…»; talaltra, il legislatore utilizza termini ambigui come “attentat”, eredità del diritto penale antico. L’attentato del diritto antico è l’antenato francese del reato formale183.

Anche se nel reato formale classico la legge non richiede la realizzazione effettiva di un risultato determinato, sussiste sempre un nesso di causalità tra l’azione criminosa e un evento determinato: il legislatore prende in considerazione unicamente

180 J.-Y MARÉCHAL, Essai sur le résultat dans la théorie de l’infraction pénale, L’Harmattan, 2003, p. 504.

181 J.-Y MARÉCHAL, Essai sur le résultat dans la théorie de l’infraction pénale, L’Harmattan, 2003, p. 513.

182 G. RABUT-BONALDI, Le Préjudice en droit pénal, Dalloz, 2016, pp. 208-209.

183 S. KEYMAN, Le résultat pénal, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparè, 1968, p. 793.

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l’azione che rivela una volontà criminale tendente ad un risultato criminoso; dal punto di vista giuridico, solamente l’evento viene a mancare.

Contrariamente, altra parte della dottrina ha evidenziato l’inutilità della ricerca di un nesso di causalità nei reati formali, giacché solo l’evento naturalistico necessita di un nesso di causalità tra questo e la condotta, mentre l’evento giuridico non risulta distinto dalla condotta stessa184.

Quanto alla “infraction formelle moderne”, al fine di prevenire la commissione di un reato, il legislatore non esita a punire alcune attitudini o alcuni stili di vita che possono portare alla commissione di un reato. Questi reati hanno una denominazione differente dal delitto formale. Per meglio evidenziare che la repressione avviene a titolo preventivo, vengono chiamati “délits-obstacle”. L’esempio più classico di tale categoria è la guida del veicolo in stato d’ebbrezza.

La maggiore differenza tra reati formali e delitti ostacolo risiede in ciò: mentre nel reato formale la legge penale, sanzionando la condotta e il mezzo utilizzato, cerca di prevenire un risultato determinato, nei delitti-ostacolo essa tende unicamente a punire lo stato pericoloso dell’autore del reato (état dangeraux). Inoltre, si è detto che nei delitti ostacolo la consumazione si situa allo stadio degli atti preparatori o della risoluzione criminosa esteriorizzata, mentre i reati formali si consumano con l’inizio dell’esecuzione185.

Ad ogni modo, classicamente i reati formali e i reati-ostacolo erano presentati come incriminazioni integrate dalla sussistenza della sola condotta illecita, indipendentemente dalla verificazione di un qualche risultato. Ora, all’interno dei suddetti reati, nei quali la condotta assume un posto preponderante, è possibile affermare che tale comportamento è punito perché pone in pericolo un bene giuridico. Si nota, dunque, come la condotta debba essere in qualche modo “pericolosa” per il bene giuridico tutelato, in quanto pur difettando dell’evento naturalistico determinato, comporta ad ogni modo un’offesa al bene.

Da ultimo, è bene evidenziare che, nel sistema francese, è possibile ritrovare il concetto di pericolo declinato in altro modo, e segnatamente nella nozione di “mise en

danger”. Quest’ultima è primariamente una nozione di diritto penale generale

corrispondente ad una terza forma di elemento soggettivo rispetto al dolo e alla colpa,

184 P. -A. BON, La causalité en droit pénal, LGDJ, 2006, pp. 60-61.

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ritenuta da alcuni paragonabile al dolo eventuale186. Essa figura all’articolo 121-3 del codice penale come “mise en danger délibérée de la personne d’autri”, il quale tratteggia la suddivisione dei crimini e dei delitti tra intenzionali e non intenzionali. Il diritto penale di parte generale, dunque, ritiene che la “mise en danger” sia un’ipotesi di non intenzionalità propria di alcuni delitti, con la particolarità di differenziarsi dalla colpa ma senza raggiungere la vera e propria “intenzione”187. Secondo Maréchal, il

concetto giuridico “de mise en danger”, da intendersi come un comportamento suscettibile di provocare con alta probabilità un danno che conviene evitare, non è stata utilizzato dal legislatore del 1992 in relazione alla struttura materiale del reato188, ma

unicamente in relazione a “l’élément moral”.

Inoltre, il concetto giuridico “de mise en danger” è utilizzato solamente in relazione alla persona intesa quale individuo e non come collettività. I reati che vi sono raggruppati non sembrano rispondere alla tecnica d’incriminazione della messa in pericolo, giacché i concetti di “danger” e di “péril” appaiono molto vaghi. Nella parte speciale del codice penale francese si trova un capitolo intero consacrato alla “mise en

danger de la personne” e una sezione intitolata “mise en péril des mineurs”, che fa

parte del capitolo VII del Titolo II, dedicato agli “atteites aux mineurs et à la famille”. Ma oltre a non definire tali concetti, i danni suscettibili di toccare la persona sono di natura diversa, essendovi ricompresi quelli relativi alla vita o all’integrità fisica e quelli relativi alla moralità, libertà o serenità189.

2.3. La qualificazione dei reati di pericolo nella dogmatica giuridica