• Non ci sono risultati.

La riforma dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica nella legge n

6. Le due Agenzie

Abbiamo evidenziato, a suo tempo, come il Legislatore (tra i vari modelli possibili) abbia ritenuto di dover adottare -in quanto più adatto alla realtà del nostro Paese- l'impostazione binaria, o duale, del sistema d'intelligence nazionale, fondata su due diversi Servizi, con funzioni e compiti differenziati, ed al centro una struttura permanente di natura tecnico-amministrativa destinata al coordinamento e controllo degli stessi.

La scelta, ovviamente, è stata il frutto di un lungo dibattito che ha registrato posizioni non sempre omogenee; in particolare, alcuni ipotizzavano un sistema basato su tre o più agenzie; altri richiamavano la possibilità di unificare tutta l'attività di intelligence in un'unica agenzia. Ed in effetti, la storia ci consegna almeno tre modelli principali che, di conseguenza, differenziano le comunità di intelligence, organizzandole in: un unico organismo; due organismi con ripartizione delle competenze (per materia, per territorio o per funzione) con al centro una struttura di collegamento; un sistema di più agenzie specializzate in determinati settori158.

Nell'esperienza storica, a parte le vicende degli Stati totalitari che per ovvie ragioni hanno privilegiato la soluzione unitaria, è senz'altro vero che, la gran parte dei Paesi europei (con qualche significativa eccezione159) ha prediletto il modello binario. Una tale impostazione ha il vantaggio, quantomeno teorico, di avere informazioni gestite da organizzazioni separate e specializzate, rimesse sotto la direzione dei differenti vertici politici (cosi in vigenza della legge 801/1977) e, successivamente, al Capo dell'Esecutivo.

158C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I

servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 126 e ss.

159 È il caso della Spagna, il cui sistema di intelligence è stato recentemente

78

L'ampia preferenza verso un modello binario, tuttavia, va presa in considerazione con riferimento alle particolari caratteristiche dei diversi Paesi; non a caso, nelle nazioni del nord-Europa, le funzioni d'intelligence vengono svolte di fatto da reparti specializzati inseriti all'interno degli organismi di polizia, mentre "l’altro" Servizio svolge prettamente compiti d'intelligence militare.

Altra realtà di rilievo è rappresentata dalla peculiare ripartizione delle competenze nel Regno Unito; in quest'ultimo, i Servizi svolgono rispettivamente compiti di intelligence (Secret Intelligence Service) e

security (British Security Service), ripartizione non proprio

assimilabile al criterio territoriale, quanto piuttosto ad una più sofisticata distinzione tra attività offensive e difensive160.

Ovviamente non si può affermare con certezza quale sia -e se c'è- un modello ottimale di sistema (in assoluto) migliore degli altri, bensì le diverse opzioni vanno considerate in relazione al contesto determinato, al concreto vivere dell'ordinamento e delle istituzioni161.

• L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna - (AISE)

L'art. 6 della legge 124/2007 istituisce l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Ad essa spetta: ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall'estero; le attività in materia di informazione per la sicurezza che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, militari, scientifici e industriali dell'Italia; individuare e contrastare le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali; rispondere al Presidente del

160Sulla distinzione tra attività offensive e difensive si rimanda a quanto detto

da F. COSSIGA, Abecedario, i Servizi e le attività di informazione e controinformazione, Soveria Mannelli, 2002.

161C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I

servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 131 e ss.

79

Consiglio dei ministri della propria attività; informare tempestivamente e con continuità il Ministro della Difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.

La disposizione si completa con la fissazione della durata massima quadriennale dell'incarico del Direttore, rinnovabile una sola volta, e l'obbligo, posto in capo al medesimo vertice, di riferire dell'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'Autorità delegata (ove istituita), per il tramite del Direttore generale del DIS, nonché di presentare al CISR, sempre attraverso il Direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

Con riferimento ad una tale formulazione, emergono chiaramente delle differenze sostanziali rispetto alla disciplina del 1977. In particolare, la stessa denominazione del Servizio che allo stato attuale attiene alle informazioni per la sicurezza esterna piuttosto che deputato alle informazioni e alla sicurezza militare; segno evidente di un nuovo criterio di riparto delle competenze voluto fortemente dal Legislatore che passa dal piano militare a quello territoriale162.

L'aspetto di assoluta rilevanza, però, non può non essere la fermezza (confermando da questo punto di vista, quindi, la normativa 801/1977) nel fare riferimento ai concetti di difesa, indipendenza e integrità dello Stato, ma anche l'introduzione del concetto della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall'estero, che va ad ampliare la sfera di competenza a qualsivoglia tipo di fenomeno (non solo in ambito militare come si prevedeva invece per il SISMI), con la sola specificazione della provenienza territoriale della minaccia163.

162C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I

servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 137 e ss.

163T. F. GIUPPONI, La riforma del sistema di informazione per la sicurezza

80

Pertanto, la legge di riforma delinea un profilo dell'AISE che gioca la sua efficacia sulla reale capacità di differenziare gli ambiti operativi e di analisi164 sulla compiuta realizzazione del discrimine territoriale, orientando l'Agenzia in direzione di quelle attività di positive

intelligence che sono riconducibili al controspionaggio.

• L'Agenzia informazioni e sicurezza interna - (AISI)

L'art. 7 della legge 124/2007 delinea i compiti attribuiti all'Agenzia informazioni per la sicurezza interna (AISI).

In base al suddetto articolo, le compete: ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica; le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, militari, scientifici e industriali dell'Italia; individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività svolte a danneggiare gli interessi nazionali; rispondere al Presidente del Consiglio dei ministri della propria attività; informare tempestivamente e con continuità il Ministero dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

A completamento della disposizione, la stessa prevede una durata massima di quattro anni dell'incarico del Direttore, rinnovabile una sola volta, e l'obbligo, posto in capo al medesimo vertice, di riferire

del segreto di stato e dell’attività di intelligence, a cura di G. ILLUMINATI, G. Giappichelli editore, Torino, 2010, pag. 76 e ss.

164Merita in questa sede sottolineare la necessaria rivalutazione del rapporto

tra AISE e RIS (Reparto Informazioni della Difesa) che la richiamata neo- disciplina esclude da ogni possibile sovrapposizione funzionale. Attraverso lo strumento regolamentare previsto dalla legge, infatti, viene data una maggiore importanza al legame operativo tra le due strutture anche al fine di consentire all’AISE di meglio avvalersi delle potenzialità tecniche e di supporto alle reti humint del RIS.

81

dell'attività dell'Agenzia al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Autorità delegata (ove istituita), per il tramite del Direttore del DIS, nonché di presentare al CISR, sempre attraverso il Direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

Anche qui, emerge chiaramente una prima differenza rispetto alla disciplina previgente: la denominazione.

Non solo. La differenza sostanziale con la legge 801/1977 va ricercata in relazione alla tipologia della minaccia indicata a chiare lettere dal Legislatore; non a caso, si parla dell'individuazione dell'aggressione criminale o terroristica come obiettivo primario dell'intelligence interna, nonostante permangano taluni riferimenti ai concetti di "eversione" e di "difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica"165.

La novità più importante, però, la riveste la nuova conformazione dell'attività interna di controspionaggio, per la prima volta conferita al Servizio interno che si pone come vero e proprio banco di prova della realizzazione di un sistema binario equilibrato, differenziato esclusivamente con riferimento all'ambito territoriale della minaccia. Invero, l'attività di controspionaggio, fino a qualche anno fa, era appannaggio del SISMI, conseguenza di un'interpretazione estensiva della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge 801/1977166. Una situazione del genere aveva costituito per lungo tempo un'anomalia nel sistema italiano anche rispetto agli altri ordinamenti

165C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I

servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 141 e ss.

166 Dove, appunto, al comma 1 si legge: “È istituito il Servizio per le

informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio”.

82

europei che, ove esiste un'articolazione binaria delle competenze dei Servizi, affidava la finalità di security al Servizio interno167.

Tuttavia, l'opera del Legislatore ha cercato di dare soluzione al problema attraverso un'impostazione di ripartizione esclusivamente territoriale, in modo tale che ci sia una scomposizione dell'attività di controspionaggio, di competenza di ciascun Servizio ove si svolga, rispettivamente, all'interno del territorio nazionale o all'estero, ed assuma, di conseguenza, le connotazioni di controspionaggio offensivo (in chiave di intelligence) o difensivo (in chiave di security o counterespionage).

Tutto ciò, con lo scopo un po’ velato di non depauperare del tutto il Servizio esterno di un'attività che, tutto sommato e tradizionalmente, ha portato a risultati soddisfacenti per lungo tempo168.