La riforma dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica nella legge n
5. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)
Una delle novità più significative del nuovo sistema delineato dalla legge 124/2007 è senza alcun dubbio quella rappresentata dall'istituzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Soggetto descritto dettagliatamente all'interno dell'art. 4 della legge, il DIS si configura come un organo nuovo rispetto anche alla disciplina previgente, in quanto articolato nelle forme di una vera e propria struttura permanente tecnico-organizzativa, connotata da compiti nuovi, specifici e di alto profilo, finalizzata a supportare in modo adeguato (attraverso un'attività servente e ausiliaria) il decisore politico.
Tutto questo è stato reso possibile grazie all'opera svolta dal Legislatore che, gettando uno sguardo all'opera trentennale del CESIS e della Segreteria generale, ha ampliato notevolmente i poteri del neo- Dipartimento con l'intenzione di rafforzare l'unitarietà del sistema attraverso una più pregnante canalizzazione verso il Presidente del Consiglio.
È largamente noto, infatti, che l'organismo di coordinamento (CESIS), si era ritrovato a ricoprire (fin dalla sua istituzione) un ruolo molto marginale sia in ragione della sua composizione140, sia in ragione delle stesse previsioni legislative che non garantivano un'adeguata posizione funzionale rispetto agli organismi di intelligence. Il risultato
140 Presieduto dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata il
Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (CESIS) era composto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia, dal Segretario Generale del Ministero degli Esteri, dai Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, dai Direttori del SISMi e del SISDe, dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale del CESIS.
Il ruolo del CESIS è stato quindi influenzato dal livello di attenzione che i Capi del Governo hanno manifestato nei confronti dei Servizi ed è parere generalmente condiviso che l’organo, nel corso dei suoi 30 anni di vita, non abbia funzionato al pieno delle proprie potenzialità.
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è stato, ovviamente, una progressiva perdita di rilevanza all'interno dell'intero sistema, che veniva spesso circoscritta (nella quasi totalità delle ipotesi) a riunioni di poco conto141.
Come si evince, invece, dal tenore letterale dell'art. 4 della legge in esame, il DIS viene posto al centro dell'apparato dei Servizi; già nel comma 2 dell'articolo preso in considerazione, il ruolo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza viene rafforzato e messa in rilievo la funzione ausiliaria e servente nei confronti del Presidente del Consiglio e, ove istituita, dell'Autorità delegata. In particolare, le appena citate autorità, si avvalgono del DIS "al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché delle analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza". Ed è proprio l'unitarietà dell'intero apparato di intelligence che deve essere il fulcro di tutte le funzioni del Dipartimento, nonostante gli siano conferiti anche ulteriori compiti in veste di soggetto deputato alla verifica e al controllo dei Servizi, alla cui previsione non sono estranee vicende negative che hanno segnato in passato la realtà dell'intelligence italiana142.
Il Dipartimento, infatti, deve assicurare tale peculiare compito attraverso la predisposizione di un'apposita struttura ad hoc, l'Ufficio Ispettivo, dotato di particolari garanzie.
Inoltre, dalla lettura composita delle diverse attribuzioni previste dalla legge in capo al DIS, è facile individuare altre quattro direttrici destinate ad integrare altrettanti campi di attività: a) il coordinamento
141Da ricordare anche il ruolo particolare rivestito dalla Segreteria generale;
sorta come ufficio del Segretario generale, si era trovata di fatto ad assolvere in concreto quei compiti di carattere amministrativo e burocratico che in genere erano di naturale spettanza dell’organo collegiale.
142C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I
servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 95 e ss.
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dell'intera attività di informazione per la sicurezza143; b) la promozione e la garanzia dello scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di Polizia144; c) il controllo sull'AISE e sull'AISI145; d) l'esercizio di attribuzioni proprie146.
Nel complesso delle funzioni esaminate, il Legislatore, dunque, ha pensato di dare vita ad una struttura che acquisisse autorevolezza, nell'ottica di eliminare, o comunque limare, quelle negative sovrapposizioni che limitavano l'operatività dei Servizi, accentuando cosi il profilo della confluenza unitaria.
Tutto questo è ben visibile anche da altre disposizioni, rintracciabili in materia, che fanno riferimento a compiti del Dipartimento o del Direttore generale, con funzioni dirette o mediate rispetto ad altri soggetti, quali -in particolar modo- i Direttori dei singoli Servizi147. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle potestà autorizzative dirette in materia di identità di copertura, alle attività simulate, all'interlocuzione esclusiva con l'Autorità Giudiziaria nei casi di arresto in flagranza di
143 Il coordinamento (art.4, comma 3, sub a)) compete al Direttore generale
del DIS, che deve garantire -inoltre- il raccordo informativo tra le due Agenzie nel caso in cui queste si trovino a svolgere attività in un ambito territoriale riservato all’altra struttura.
144Lo scambio informativo (art. 4, comma 3, sub b), c), e), f)) è funzione
propria del DIS che deve essere da collettore delle informazioni e delle analisi provenienti da una pluralità di soggetti quali: i Servizi di informazione per la sicurezza (ovviamente, ma anche), le Forze di Polizia, le Amministrazioni dello Stato, gli Enti di ricerca.
145Che si sostanzia in attività di: verifica dei risultati delle attività svolte dalle
due Agenzie; controllo della conformità delle attività delle due Agenzie alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive del Presidente del Consiglio; vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto.
146Queste, tra le altre, sono afferenti: la raccolta delle informazioni e delle
analisi provenienti dai Servizi; la formulazione di previsioni e valutazioni; l’elaborazione di analisi globali da sottoporre al CISR; la promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale; e molte altre.
147C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I
servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 102 e ss.
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appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
A tal proposito, è necessario sottolineare che la direzione generale del DIS è affidata (come anche nel sistema previgente) ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'Amministrazione dello Stato, che è diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri, che -a sua volta- ne dispone la nomina e la revoca, sentito il previo parere del CISR. Analogamente, provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Direttore generale del DIS, alla nomina e alla revoca del (o dei) Vice Direttore generale. L'incarico, rinnovabile una sola volta, ha durata di 4 anni (ai sensi dell'art. 3 comma 4). Il Direttore generale, dunque, si trova in una posizione sovraordinata rispetto al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento148.
L'individuazione, quindi, di una struttura permanente tecnico- amministrativa ha consentito di riconoscere nel DIS la sede adeguata per collocare: l'Ufficio Ispettivo di cui si accennava poc'anzi; l'Ufficio centrale degli archivi; l'Ufficio centrale per la segretezza; la Scuola di formazione149.
L’Ufficio Ispettivo ha il compito di verificare la conformità delle
attività informative per la sicurezza alle leggi, ai regolamenti e alle direttive e/o disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Anche a richiesta del Direttore generale del DIS, autorizzato dal Capo dell'Esecutivo, l'Ufficio suddetto può, inoltre, svolgere inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei Servizi di informazione.
148C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I
servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 116 e ss.
149T. F. GIUPPONI, La riforma del sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e la nuova disciplina del segreto di stato, in Nuovi profili del segreto di stato e dell’attività di intelligence, a cura di G. ILLUMINATI, G. Giappichelli editore, Torino, 2010, pag. 73.
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Non solo: agli ispettori è garantita piena autonomia e indipedenza di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni di controllo; i controlli non devono interferire con le operazioni in corso di svolgimento, a meno di un'espressa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio o dell'Autorità delegata, ove istituita; per gli ispettori sono previste peculiari prove selettive e un'adeguata formazione relativamente alla funzione da svolgere; non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai Servizi di informazione; gli ispettori possono accedere a tutti gli atti conservati presso i Servizi di informazione per la sicurezza o presso il DIS, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio o dell'Autorità delegata.
Balza subito agli occhi come l'ufficio ispettivo, nonostante sia incardinato nel DIS (e quindi posto alle dirette dipendenze del Direttore generale dello stesso Dipartimento), abbia acquistato grazie alla legge 124/2007 una piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo150 e che, sul piano organizzativo-funzionale, tutto questo viene rafforzato dal divieto di transito del personale nei ruoli dei Servizi di informazione. Tale previsione sembra costituire uno degli elementi che avvalorano il profilo di sovra ordinazione funzionale dell'Ufficio dipartimentale151.
150 “Finora le due braccia operative hanno agito senza alcun controllo
interno, essendo sottoposte semplicemente a controlli esterni: quello all’interno dell’amministrazione, da parte del Governo; quello parlamentare, attraverso gli strumenti a ciò delegati; e quello della magistratura, che interviene come extrema ratio nel momento in cui siano state riscontrate violazioni reali o presunte della legge (…). L’istituzione di questo ufficio ispettivo porrebbe il comparto intelligence in una condizione più o meno unica all’interno dell’amministrazione, quella cioè di un organismo con un primo istituto di controllo al proprio interno. Considerata peraltro la delicatezza della materia trattata, la creazione di questo ufficio appare opportuna.”, audizione del Generale Cucchi di fronte alla I Commissione “Affari Costituzionali” del Senato della Repubblica, 8 maggio 2007, pag. 5 e 6.
151C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I
servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 116 e ss.
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L'Ufficio centrale degli archivi viene istituito all'art.10 della legge
124/2007, che prevede la competenza dello stesso in ordine a: l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei Servizi di informazione per la sicurezza e del DIS; la gestione dell'archivio centrale del DIS; la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi; la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei Servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all'art. 17152 e le relative procedure. Va sottolineato come l'attenzione del Legislatore al tema degli archivi, sia abbastanza positivo; nonostante ciò, ci sono state molte critiche relativamente alla disciplina dello scarto e della distruzione dei documenti previsti all'interno dello stesso.
Infatti, mentre una corrente di pensiero riteneva che l'attività di distruzione dei documenti fosse da considerarsi un segnale positivo per liberare l'intelligence da ricorrenti campagne di stampa circa avvenimenti del passato (come ad esempio, depistaggi per fini politici), altri ponevano il nocciolo del problema sull'idoneità ad una potenziale compromissione delle fonti storico-documentali per la ricostruzione degli eventi del passato, specie ove concernenti fatti e situazioni mai chiarite fino in fondo mediante l'accertamento processuale153.
Va da sé che, dalla disquisizione dialettica appena menzionata, si potrebbe sfociare nello specifico settore in cui acquista rilievo il necessario bilanciamento tra il diritto dello Stato di difendere i propri segreti, il diritto di accesso dei cittadini, la libertà di ricerca e il diritto
152Riguardante il profilo delle c.d. “Garanzie funzionali” del personale dei
Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica.
153C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I
servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 119 e ss.
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alla privacy. La soluzione che molto spesso è emersa è di natura prettamente compromissoria154; si prevede, infatti, un "congelamento" degli atti, fatti oggetto di una conservazione archivistica separata e differenziata, volta ad escluderne l'ordinaria trattazione.
Ma anche in questo caso, nella circostanza in cui un determinato cittadino, il cui nominativo sia citato in un documento di intelligence, in un contesto che non lo riguarda personalmente (si pensi, ad esempio, al monitoraggio di un determinato ambiente) e in relazione al quale non è stata fatta alcuna attività investigativa, a distanza di anni potrebbe essere compromesso dalla potenziale pubblicità del documento considerato andando a causare, quindi, una lesione della privacy e dell'identità del soggetto.
Un complicatissimo bilanciamento, dunque, che ancora oggi lascia aperto il problema giuridico del corretto temperamento delle esigenze innanzi ricordate.
L'Ufficio centrale per la segretezza è previsto dall'art. 9 della legge.
Questo, inserito nell'ambito del DIS, svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del Segreto di Stato e alle classifiche di segretezza. Le competenze proprie dell'Ufficio si inquadrano, quindi, nel potere di vigilanza attribuito al DIS sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto155. Inoltre, competono all'Ufficio: gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio quale Autorità nazionale per la
154Il caso più singolare riguarda una nota direttiva adottata nel 1995 dal
Comitato Parlamentare avente ad oggetto persone o partiti politici rappresentati in Parlamento o in altri organi elettivi che possano essere implicati in rapporti con la criminalità organizzata e, quindi, potenzialmente soggetti ad indagini investigative.
155C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I
servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 118.
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sicurezza, a tutela del Segreto di Stato; lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di quanto è coperto dalle classifiche di segretezza156; il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS); la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
La Scuola di formazione ha il compito di assicurare l'addestramento,
la formazione e l'aggiornamento del personale del DIS e dei Servizi di informazione per la sicurezza.
In particolare, come dispone l'art. 11 (che inserisce la Scuola di formazione nell'ambito del DIS): la Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori d'interesse; il Direttore del DIS, i Direttori dei Servizi di informazione e sicurezza e il Direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei Servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale; il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima.
Nonostante si faccia riferimento per la prima volta ad una scuola di formazione a fattore comune (al quale non sono state risparmiate critiche) per i dipendenti del DIS e dei Servizi, i percorsi formativi nutrono la loro attenzione in particolar modo alla fase iniziale della formazione e all'ingresso delle strutture d'intelligence, in ragione delle diversità nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici indicati anche dall'art. 21 comma 2 sub a)157.
156“Segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato” secondo l’art. 42 della
legge oggetto del presente lavoro.
157C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I
servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 123 e ss.
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