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Il ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministr

La riforma dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica nella legge n

2. Il ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministr

Il Presidente del Consiglio dei ministri, all'interno della nuova disciplina, assume un ruolo di assoluta centralità, frutto di un nuovo Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che, da un lato, mette in primo piano la volontà di confermare l'impostazione binaria (o duale) andando a rafforzare, al contempo, l'unitarietà del sistema attraverso l'affidamento dei poteri di direzione e controllo in capo ad un'unica figura; dall'altro, individua soluzioni che rendano tali poteri e responsabilità esercitabili in concreto con l'apposizione di determinate strutture a sostegno diretto del decisore politico.

Lo stesso Presidente del Consiglio, è infatti il principale soggetto verso il quale si realizza il quadro riformatore, mediante il rafforzamento del proprio potere decisionale e della conseguente responsabilità in materia di sicurezza nazionale118.

A differenza della precedente disciplina del 1977, nel nuovo sistema vengono affidati al Presidente del Consiglio compiti elencati tassativamente all'interno dell'art. 1 della legge n. 124/2007119, e altri che possono essere, viceversa, esercitati da un'Autorità delegata (Ministro senza portafoglio o Sottosegretario di Stato), prevista espressamente dall'art. 3, la cui eventuale istituzione resta comunque nella sfera decisionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, cui è affidata altresì l'individuazione della natura stessa della delega, senza un previo parere da parte del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda, invece, le competenze esclusivamente a lui riservate, basta richiamare la legge previgente; si conferma infatti l'alta

118C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I

servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 40 e ss.

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direzione, la responsabilità generale e il coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza120.

A tali compiti, si aggiungono: la nomina e la revoca del Direttore generale e di uno o più Vice Direttori generali del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza; la nomina e la revoca dei Direttori e dei Vice Direttori dei due Servizi; la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per il Dipartimento e per i Servizi; infine, il già richiamato potere di impartire direttive ed emanare ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, sentito (nella nuova composizione rispetto al previgente CESIS) il neo- istituito Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)121.

Da questo sintetico esame dei compiti attribuiti al Presidente, emerge con chiarezza l'intenzione del Legislatore di affidare nelle mani di un unico soggetto tutto il momento decisionale al fine di migliorarne la tempestività di intervento e l'efficacia dello stesso. Tuttavia, in un sistema democratico come il nostro, tali compiti considerati nel loro complesso, rivestono un profilo di grande delicatezza; se, infatti, possono essere finalizzati ad integrare la politica della sicurezza nazionale ampliando il contesto operativo del Governo, devono anche essere idonei a garantire l'efficace dispiegarsi della relazione verticale che dalla decisione consenta di conseguire il risultato.

Va da sé che un aspetto del genere è stato subito oggetto di critiche e valutazioni contrastanti, sia a livello parlamentare, sia da un punto di vista più dottrinale soprattutto avendo riguardo dell'art. 95 della Costituzione122.

120Art. 1, comma 1, lett. A della legge 124/2007.

121Art. 1, comma 3 e comma 1, lett. D, e, f della legge 124/2007.

122C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I

servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 49 e ss.

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Se, infatti, nella legge del 1977, i poteri presidenziali di alta direzione, responsabilità generale e coordinamento rientravano a pieno regime all'interno della configurazione stessa delle potestà devolute al Capo dell'Esecutivo, lo stesso non si poteva dire con certezza sui nuovi compiti a lui affidati dalla nuova legge di riforma (date anche le numerose perplessità interpretative), soprattutto con riferimento all'incidenza di una simile imputazione soggettiva sull'organizzazione e sul normale equilibrio della struttura di Governo123.

Tuttavia, c'è da precisare che, una volta impostata su principi di monocraticità, la legge non poteva che affidare la posizione di vertice al Capo dell'Esecutivo quale naturale referente124.

D'altronde la stessa dottrina, nel richiamare una sentenza della Corte Costituzionale125, aveva individuato nel Presidente del Consiglio dei ministri il "naturale titolare della suprema attività politica", dunque quale responsabile delle attività che attengono all'integrità dell'ordinamento repubblicano.

A conclusioni analoghe si perviene prendendo in considerazione il disposto dell'art. 5 della legge n. 400 del 1988, avente ad oggetto la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nel richiamare l'art. 95 della Costituzione, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di Servizi di informazione e sicurezza.

La volontà del Legislatore, quindi, va letta come una scelta consapevole di affievolimento dei passaggi di mediazione, realizzabili

123C.MOSCA e A. MASSERA, I servizi di informazione, in Trattato di

diritto amministrativo volume I parte speciale a cura di S. CASSESE, 2 edizione, Milano, Giuffrè, 2003, pag. 358.

124T. F. GIUPPONI, La riforma del sistema di informazione per la sicurezza

della Repubblica e la nuova disciplina del segreto di stato, in Nuovi profili del segreto di stato e dell’attività di intelligence, a cura di G. ILLUMINATI, G. Giappichelli editore, Torino, 2010, pag. 71 e ss.

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soltanto attraverso il coinvolgimento procedimentale di altri organi o soggetti.

Quest'ultimi, soprattutto nella figura del CISR in termini di ampliamento nella formulazione di pareri e nella collocazione di organo di consulenza e proposta, attenuano parzialmente e in maniera davvero minimale l'indirizzo monocratico del sistema. Tutti gli altri organismi fanno essenzialmente da contorno alla figura predominante del Presidente; continuano ancora -e soprattutto oggi- a rivestire un ruolo più limitato di quanto già non lo fosse in precedenza, frutto del progressivo processo di marginalizzazione che rappresenta il naturale contraltare dell'accentuato profilo di unitarietà126.

Non a caso, con la suddetta legge approvata, anche i Ministri della Difesa e dell’Interno perdono il controllo sulle due strutture di Intelligence (rispettivamente AISE e AISI) le quali saranno, sì, tenute ad informare “tempestivamente e con continuità il Ministro dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza” ma d’ora in avanti dipenderanno completamente dal Capo del Governo127.

Nulla invece di innovativo viene stabilito per quanto riguarda la nomina e la revoca del Direttore del DIS, che riproduce essenzialmente le stesse disposizioni previste dalla legge n. 801/1977 riguardante il Segretario del CESIS.

126C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I

servizi di informazione e il segreto di stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè editore, Milano, 2008, pag. 54 e ss.

127 Politicamente i soggetti “perdenti” di questa riforma sono proprio i

Ministeri –Difesa ed Interno– che si vedono sottratti i due Servizi, se si considera il tenore della legge n. 801/1977 agli artt. 4, II comma: “Il Ministro della Difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l’ordinamento e ne cura l’attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1”; e art.6, II comma: “Il Ministro per l’Interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l’ordinamento e ne cura l’attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1”.

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Si può, dunque, osservare come la conseguenza dell'indirizzo riformatore sia stata essenzialmente quella di prevedere un rafforzamento del ruolo ricoperto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si conferma punto di riferimento e vero e unico referente monocratico della politica di sicurezza nazionale, avuto riguardo all'organizzazione amministrativa ed operativa, ai rapporti con il parlamento (e con lo speciale organo di controllo prefigurato dalla legge), con le altre amministrazioni dello Stato e con l'Autorità Giudiziaria128.