• Non ci sono risultati.

(estratto) – Contributi del Programma e avanzamento finanziario al 31 dicembre 2019, per strumento finanziario

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 114-117)

Programma

Operativo Strumento finanziario Forma

tecnica Risorse (milioni di euro) Avanzamento finanziario (%)

Impegna

competitività Fondo Rotativo Crescita

Sostenibile Prestiti 331,5 223,3 0,0 235,6 250,4 130,1 0,0 71% 76% 39%

POR Piemonte

FESR Fondo per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile nelle imprese

Prestiti 71,9 35,9 0,0 71,9 60,2 58,8 0,0 100% 84% 82%

POR FESR

Lombardia Fondo di garanzia AL VIA Garanz

ie 85,0 42,5 0,0 57,4 47,8 47,8 212,3 68% 56% 56%

PON Ricerca e

innovazione Fondo per la Ricerca e l'

Innovazione s.r.l. (RIF) Prestiti

equity 131,3 100,9 0,0 75,5 44,7 44,7 0,0 57% 34% 34%

POR FESR Sicilia Sezione speciale Sicilia del Fondo Centrale di Garanzia

Garanz

ie 102,7 82,1 0,0 51,3 48,5 35,9 343,2 50% 47% 35%

PON Imprese e

competitività Fondo Rotativo Contratti

Di Sviluppo (asse 3) Prestiti 136,4 87,8 0,0 79,6 114,3 34,9 0,0 58% 84% 26%

POR Lazio FESR Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC azione 3.6.1)

Prestiti 41,4 20,7 0,0 28,3 34,2 30,9 0,0 68% 83% 75%

POR Piemonte

FESR Fondo rotativo di finanza agevolata a favore delle MPMI

Prestiti 40,0 20,0 0,0 40,0 30,6 29,3 0,0 100% 77% 73%

Nota: ordinamento decrescente secondo il versato ai destinatari finali (campo 25).

Per la versione completa di questa tavola, in formato Excel, si fa rinvio all’Allegato statistico.

3.4.2 L’effetto leva degli strumenti finanziari

Il concetto di “effetto leva” può avere più definizioni perché, in effetti, è relativo. Esso fa riferimento alle risorse mobilitate dentro un meccanismo finanziario grazie ad altre risorse. Occorre ogni volta definire le risorse del primo e del secondo gruppo.

A tal proposito:

• il Regolamento finanziario UE 966/2012 (art. 140, paragrafo 2, lettera d) stabilisce che “il contributo dell'Unione a uno strumento finanziario è inteso a mobilitare un investimento globale che supera l'entità del contributo dell'Unione conformemente agli indicatori previamente definiti”;

• il Regolamento delegato UE 1268/2012 riprende il concetto stabilendo che “l'effetto leva dei fondi dell'Unione è pari all'importo dei finanziamenti ai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione".

Per gli strumenti finanziari:

• l’effetto leva previsto è definito nell’Accordo di finanziamento, prima che lo strumento finanziario sia operativo;

• l’effetto leva raggiunto si può invece calcolare solo quando lo strumento finanziario produce spesa ammissibile;

• il calcolo effettivo è prodotto in automatico su SFC dal sistema, in base ai dati immessi nella relazione annuale, secondo la formula sottostante che, in verità, sulla piattaforma risulta un po’ più complessa in quanto si declina in modo diverso secondo le differenti forme tecniche e le diverse opzioni di implementazione:

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 = Totale risorse versate ai destinatari finali ammissibili Totale risorse fondi SIE versate ai destinatari ammissibili

• la più puntuale descrizione del complesso algoritmo di calcolo è nella nota EGESIF_16_0008-02 del 19 marzo 2019 “Guidance for Member States on Article 46 - reporting on financial instruments and on Article 37(2)(c) - leverage effect”65;

• il totale delle risorse versate ai destinatari finali comprende le risorse a valere sui Fondi Strutturali, il cofinanziamento sia pubblico che privato, il contributo delle risorse di altri investitori che raggiungono i destinatari finali nonché altre forme di supporto combinate allo strumento finanziario.

Se negli anni che precedevano la crisi da Covid-19 c’è stato chi ha posto molta enfasi sull’effetto leva che le risorse pubbliche possono produrre su quelle private per mezzo degli strumenti finanziari, ora si parla assai meno di questo tema anche perché nel contesto emergenziale non necessariamente gli strumenti finanziari europei devono essere cofinanziati. La posizione dell’Agenzia per la Coesione su questo tema non è mai cambiata. Come scrivevamo anche l’anno passato l’effetto leva non va considerato un obiettivo, bensì un risultato. Esso dipende dalle scelte strategiche a monte degli strumenti di policy. Più uno strumento si concentra su segmenti esposti a fenomeni di

65

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_leverage_reporting_en .pdf.

razionamento (in quanto ritenuti troppo rischiosi dal mercato), più è probabile che l’effetto leva vada a ridursi. Ed è altrettanto vero il contrario: se il pubblico si fa carico di una quota di rischio poco elevata e riesce ad attrarre molte risorse dagli intermediari, allora, probabilmente, i destinatari finali sono a bassa probabilità di default.

Va considerato che più la leva “obiettivo” indicata negli Accordi di finanziamento è elevata, più diventa difficile per le Autorità di Gestione conseguire i target di spesa previsti per gli strumenti finanziari. In concreto il problema si pone non tanto per i prestiti e i finanziamenti in capitale di rischio (per i quali ogni euro erogato vale spesa rendicontabile, sicché la leva, di solito, è modesta), quanto piuttosto per le garanzie (la cui spesa ammissibile consiste negli accantonamenti a fronte dei rischi corrispondenti ai prestiti effettivamente erogati).

Pertanto, riuscire a conseguire l’effetto leva previsto per le garanzie richiede tempo e attenzione. In particolare, occorre tenere sotto controllo sia che i prestiti garantiti siano effettivamente erogati, sia che il cuscinetto degli accantonamenti sia ben dimensionato.

Questo giudizio di adeguatezza non può essere espresso solo ex ante. Bisogna monitorare con grande attenzione la dinamica delle insolvenze e occorre sviluppare una capacità predittiva. Il che richiede anche di tenere sotto controllo i criteri allocativi e i metodi di valutazione del rischio utilizzati dai gestori. Su questi temi torneremo più avanti (cfr. paragrafo 3.7) a proposito della gestione del rischio e dei fenomeni di moral hazard e deadweight.

La sottostante tavola 3.12, sull’effetto leva, è proposta qui come estratto. Come sempre la tavola completa può essere sia consultata on line, tramite il link sottostante la stessa, sia resa oggetto di ulteriori elaborazioni attingendo all’Allegato statistico annesso al Rapporto.

La maggior parte degli strumenti finanziari ha un effetto leva in linea con le previsioni.

Per alcuni strumenti di garanzia sembra esservi un effetto leva iperbolico. Questo spesso dipende dal cosiddetto blending delle risorse (anche pubbliche) utilizzate. Difatti l’effetto leva non vede a denominatore tutte le risorse pubbliche utilizzate, bensì i soli Fondi strutturali e di investimento europei.

Stando ai dati del Summaries of the data basato sulle rilevazioni al 31 dicembre 2019, limitatamente agli interventi cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione, su scala europea il valore mediano registrato:

• per i 207 strumenti di prestito è 2.2 (al 31 dicembre 2018, per i 181 strumenti considerati era 2);

• per i 42 strumenti di garanzia è 6,1 (tal quale all’anno prima, benche gli strumenti considerati fossero 30);

• per i 155 strumenti di equity è 2,4 (più bassa rispetto al 2,9 dei 115 interventi censiti l’anno precedente).

Indicatore 3 – Scostamento tra effetto leva raggiunto e atteso

𝐼3 = Effetto leva raggiunto (campo 39.2) − effetto leva atteso (campo 39.1)

Descrizione campi come da Regolamento UE 821/2014

39.2 = Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

39.1 = Effetto moltiplicatore atteso con riferimento all'Accordo di finanziamento Nota

Questo indicatore misura lo scostamento tra l’effetto leva atteso (così come indicato nell’Accordo di finanziamento) e quello effettivamente raggiunto nell’anno di riferimento, cioè i progressi nel raggiungimento dell’atteso effetto moltiplicatore. L’effetto leva, così come stabilito all’art. 140 lett. d) del Regolamento finanziario UE 966/2012, è dato dal rapporto tra l’intero ammontare delle risorse finanziarie (pubbliche e private) assegnate ai destinatari finali e l’ammontare delle risorse a valere sui fondi SIE che contribuiscono al programma. Non contempla quindi l’eventuale cofinanziamento dei destinatari finali e l’effetto revolving (considerato nella stima del valore aggiunto quantitativo).

Nel documento Rapporto sugli strumenti finanziari (pagine 114-117)

Outline

Documenti correlati